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DENUNCIARE I FUNZIONARI PUBBLICI NON E` DIFFAMAZIONE








La III sezione della Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 novembre, ha definitivamente assolto il vicepresidente Codacons Giovanni Pignoloni dall’accusa di diffamazione.
La vicenda nasce da un ricorso che il CODACONS aveva presentato al Tar del Lazio, col il quale si accusavano due ricercatori dell’ISS, preposti alla tutela della salute dei cittadini, di aver accettato a favore delle loro associazioni private 20 milioni di lire dalla MOTOROLA, noto marchio della telefonia. Gesto questo che secondo il Codacons contrastava palesemente con il Decreto ministeriale sull’incompatibilità dei pubblici funzionari che non possono accettare donazioni da enti sottoposti al loro controllo.
Infatti il CODACONS aveva affermato in un ricorso e in un esposto ??Ma ben altre conseguenze scaturiscono dall’intreccio di interessi incompatibili che sembrano fare capo al dott. Paolo Vecchia, nella sua duplice veste di pubblico funzionario e di Presidente di un’Associazione che vende servizi (La pubblicità che compare nelle pagine del bollettino AIRP ne è una prova). L’Associazione aderisce all’IRPA. Di tale ultima Associazione risulta essere membro autorevole lo stesso Direttore del Laboratorio del Laboratorio di Fisica medesimo, dott. Martino Grandolfo?.

La Corte d’appello di Roma ha scagionato il Pignoloni, difeso dall’Avv. Bruno Leuzzi, da ogni accusa, emanando un’assoluzione che pone fine all’intera vicenda giudiziaria.

Il tribunale di Roma, assolvendo in primo grado il Vice Presidente Codacons, aveva sostenuto: ??la rilevante questione proposta avente ad oggetto la commistione di interessi privati e pubblici nell’azione di importanti funzionari pubblici a danno della salute pubblica è di per sé tale da giustificare la richiesta di intervento delle autorità amministrative e giudiziarie??. Ma la sentenza ha fissato un altro principio importantissimo: ??quanto al tenore delle espressioni usate dal Pignoloni talvolta aspre e polemiche deve ritenersi che le stesse siano lecite posto che nel bilanciamento tra i due beni costituzionalmente protetti il diritto di libera manifestazione del pensiero (art.21 Cost.) e quello della dignità personale (artt.2 e 3 della Cost.) occorre dare la prevalenza al primo senza il quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi?.

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