La legge 15 gennaio 1991 n. 15 prevede che gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a rotelle, possano esercitare il diritto di voto in una qualunque altra sezione che sia esente da barriere architettoniche.
Il Codacons ha svolto un’indagine, telefonando agli uffici elettorali di alcuni capoluoghi di provincia e chiedendo di avere l’elenco di queste sezioni. Pochissimi li hanno forniti. Alcuni hanno affermato di aver predisposto un manifesto con l’elenco dei seggi per disabili che sarà affisso in tutte le sezioni elettorali. Se anche così fosse, una persona con handicap dovrebbe prima andare fino al suo seggio, con tutte le difficoltà del caso, scoprire di non potervi accedere, quindi trovare qualcuno che gentilmente lo accompagni altrove e ritentare il tutto.
Ma non è finita qui. La legge quadro per i diritti delle persone handicappate (L. n. 104/1992), all’art. 29, stabilisce che, in occasione delle consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Questo servizio non solo non è stato pubblicizzato né presso le associazioni di portatori di handicap, né presso le ASL, né presso i Comuni stessi, ma, in moltissimi casi, non è stato nemmeno predisposto.
Il Ministero degli Interni e le Prefetture si sono limitati nel mese di aprile ad emanare una circolare per ricordare ai Sindaci i loro compiti in materia, senza però vigilare perché le normative in vigore fossero realmente applicate. Il CODACONS ha quindi sollecitato un intervento urgente al Ministro degli Interni perché i diritti dei disabili siano rispettati almeno in questa occasione in cui tutti devono poter esercitare un proprio diritto civile.