Basta con le ganasce fiscali. Il caso era stato sollevato proprio da noi del Codacons, che in data 1° ottobre 2002 avevamo fatto un primo comunicato stampa, denunciando l`illegalità del provvedimento. L`Esatri di Milano, società di riscossione per il Comune e la Provincia di Milano era stata la più “efficiente“ in Italia nell`applicare questa nuova forma di vessazione della pubblica amministrazione nei confronti dell`utente. Non paghi una multa, il bollo dell’auto, il canone della Rai, la tassa rifiuti o qualunque altro tributo? Lo Stato ti perseguita finché non paghi, impedendoti di circolare con l`auto. Se lo fai, oltre alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8 del D.L. n. 285/1992 (ricovero dell’auto presso un deposito e in un’ammenda da 635.000 a 2.540.000 delle vecchie lire) è ipotizzabile una violazione dell`art. 650 del codice penale: inosservanza dei provvedimenti dell`Autorità (arresto fino a tre mesi). Purtroppo da allora il fenomeno è stato esteso in tutta Italia e sono innumerevoli le società di riscossione (Monte Paschi di Siena per Roma, Rileno, ?) che applicano questo nuovo metodo. Abbiamo subito sollevato un`eccezione di costituzionalità per risolvere il problema alla radice e ottenere una modifica dell`art. 86 e 50 del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 così come purtroppo modificati dal Dlgs n. 193 del 27/04/01, modifiche che hanno reso conveniente e attuabile il fermo di beni mobili registrati. I tempi però sono lunghi. Nel frattempo sono giunte sentenze di giudici favorevoli al consumatori che hanno reso praticabile una nuova via per impedire questa ingiustizia. Precedenti importanti che rendono ora possibile ricorrere ai Giudici di Pace, riducendo al minimo il rischio di perdere la causa ed essere costretti a pagare pure le spese processuali.
L`ultima sentenza in ordine di tempo, anche se non la più importante, è quella del Giudice Amedeo Santosuosso di Milano che ha sospeso il fermo amministrativo. Se si dimostra il fumus boni iuris (cioè che l`annullamento non è infondato e che in sostanza la somma non era dovuta) ed il periculum in mora (facilissimo da dimostrare visto che è ovvio che il blocco del veicolo procura un grave pregiudizio per il consumatore) il Giudice dà ragione al cittadino.
Ma una sentenza ben più importante è giunta nei giorni scorsi dal Tribunale di Brindisi, secondo il quale il fermo non può essere utilizzato in modo generalizzato e sistematico come fa ad esempio l`Esatri per Milano ma deve essere motivato in base alla situazione concreta in cui versa il debitore: situazione fortemente debitoria, pericolo di sottrazione. Come ha sempre sostenuto il Codacons è incostituzionale procurare un danno così forte al cittadino per degli importi così irrisori. Le società di riscossione, infatti, non possono non avere più un limite per ottenere quanto la pubblica amministrazione ritiene suo diritto incassare. Un tempo non potevano pignorare più del doppio del debito. Ora, per costringerti a pagare, credono di poter fare quello che più gli aggrada. Il Tribunale di Brindisi ha affermato, invece, che solo se si può ragionevolmente supporre che gli strumenti ordinari dell`esecuzione non siano sufficienti alla realizzazione del credito si può utilizzare un mezzo di riscossione che procura un grave ed irreparabile danno per il contribuente. Inoltre è stato evidenziato come l`articolo 86 è privo delle disposizioni di attuazione.
Invitiamo pertanto i consumatori a rivolgersi al Codacons, così da avere l`assistenza legale necessaria per impugnare i provvedimenti davanti ai Giudici di Pace.