Il Codacons ha vinto una causa contro Trenitalia s.p.a., ottenendo un risarcimento di 583,60 euro in favore di un passeggero danneggiato dal ritardo di un treno.
“Una sentenza importante perché sancisce il diritto del consumatore a ottenere di più rispetto ai bonus normalmente ottenibili in caso di ritardi. La sentenza, infatti, oltre a sancire il diritto a riavere l`intero costo del biglietto ferroviario, ha risarcito anche il costo dell`albergo“ – ha dichiarato il presidente del Codacons, avv. Marco Maria Donzelli che ha sostenuto la causa.
Questi i fatti.
Nel 2005 il sig. Adelio Riccio acquista un biglietto andata e ritorno Milano-Parigi per andare in vacanza con la sua famiglia. Ora prevista di arrivo 8,23 del 7 dicembre 2005. Ma il treno arriva con 5 ore di ritardo, alle 13,30, senza peraltro nessuna comunicazione ai passeggeri nel corso del viaggio. Una giornata di soggiorno persa per una breve vacanza. Al ritorno non va molto meglio. Il treno è privo di riscaldamento: 9 ore e trenta di viaggio, in piena notte, in dicembre, al freddo. Infine arriva alla stazione di Milano Centrale invece che a Lambrate. Trenitalia offre due “bonus” di 79 e 90 euro, per un totale di 169 euro, validi per acquistare biglietti di viaggio entro 6 mesi dal giorno di emissione. Ma il sig. Riccio, considerato di aver pagato i biglietti per l’intera famiglia 520 euro, visti i disagi subiti e l`impossibilità ad utilizzare in tempo utile i bonus, non accetta e si rivolge al Codacons, che ha intentato una causa di risarcimento dinanzi al Giudice di pace di Milano.
Il giudice, Dott.ssa Larisa Marchioretto, ha ora condannato Trenitalia a pagare 583,60 euro, 520 di costo dei biglietti e 63,60 per l`albergo, oltre alle spese sostenute dal sig. Riccio liquidate in 2.438,75 euro, di cui 368.75 per spese, 1.065 per diritti e 1.005 per onorari.
La tesi di Trenitalia era che il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato trovava la sua regolamentazione nella legge speciale RDL n. 1949 dell`11/10/1934, convertito dalla legge n. 911/1935, che all`art. 11 prescrive che “il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10, qualunque sia la causa e l`inconveniente che dà luogo alla domanda d`indennizzo“.
Dette norme, poi, individuano il risarcimento in favore del viaggiatore nel limite tassativo ed inderogabile del rimborso del biglietto nel caso non sia stato effettuato il viaggio.
Ma per il giudice si tratta di contratto “c.d. per adesione (o standard) regolati dall`art. 1341 c.c.“ nei quali l`altro contraente “non può discutere .. se vuole stipulare il contratto“. Ma le “clausole vessatorie (proprio perché particolarmente gravose per la controparte) sono nulle se non sono specificatamente approvate per iscritto dalla parte che non le impone. Inoltre l`art. 36 del Codice del Consumo ribadisce la nullità delle clausole vessatorie … inserite nel contratto concluso tra consumatore e professionista … ne discende che la legge speciale n. 911/1935 … dopo la trasformazione dell`ente FS in società per azioni Trenitalia, trova limiti alla sua perentoria originaria inderogabilità … proprio dalle norme del codice civile“. Il Codice del Consumo poi, ossia il D.lgs n. 206/2005 ha dato il colpo di grazie finale, o per dirla con il giudice “ha rafforzato ulteriormente la tutela dei consumatori“, ergo si devono “ritenere tali norme (ndr le norme citate da Trenitalia) illegittime“.
Ora – conclude il Codacons – si preannunciano migliaia di cause simili dinanzi ai Giudici di pace di tutta Italia, per i ritardi inaccettabili dei treni.