L’associazione CODACONS , insieme con l’Associazione Utenti Servizi Finanziari che è federata al Codacons, ha presentato al PM romano che ha aperto una indagine per violazione delle norme penali sulla privacy,
la costituzione di parte offesa nominando l’avvocato romano Claudio
Coratella per tutelare gli interessi dei contribuenti messi in rete senza il rispetto delle procedure previste dalla legge 241/90 come modificata
dalla legge 15/05.
La richiesta di risarcimento ammonta a 20 miliardi di euro da distribuirsi tra i 38 milioni di contribuenti italiani , 520 euro circa per ciascuno di essi. Nella istanza si chiede anche il sequestro degli elenchi da chiunque detenuti , anche attraverso l’oscuramento dei siti che ancora lo offrono in visione gratuita o a pagamento.
Intanto stamane alle 14 una copia della denuncia è stata presentata
anche sulla scrivania della polizia postale e della Autorità della
Privacy che potranno quindi agire anche autonomamente.
Ma il CODACONS ha anche diffuso una specie di decalogo per chiarire
quando la diffusione di una denuncia dei redditi non costituisce reato.
L’avvocato amministrativista e presidente del CODACONS , Carlo Rienzi, ha ricordato che il Consiglio di Stato con numerose pronunce ha
definito esattamente ciò che è lecito e ciò che non lo è nella materia
in questione con decine di sentenze.
“Laddove si tratti di redditi di soggetti che in vario modo sono
alimentati da danaro pubblico o comunque destinati a finalità pubbliche – ha dichiarato Rienzi – è sicuramente ammissibile l’accesso alla
denuncia dei redditi e la sua pubblicazione . Ad esempio tutti i
redditi degli addetti e dirigenti pubblici, compresi i componenti degli
organi elettivi come Comuni, Regioni, Camera e Senato, pagati con
danari dei cittadini sono accessibili a chi ne faccia richiesta. Lo
stesso per i dirigenti degli enti pubblici, e delle società
concessionarie come la RAI , Ferrovie, Acea, Poste e di qualsiasi altro
ente che eroghi un servizio pubblico universale pagato dai cittadini o
con una parte dei danari dei cittadini.”
“Ancora sono pubblicabili i redditi di soggetti dello spettacolo, della politica,dello sport, della società civile, la cui notorietà e rilevanza e interesse sociale – ha aggiunto Rienzi- faccia scattare il diritto- dovere di cronaca , che , come è noto , costituisce un diritto costituzionale pari a quello della riservatezza, e quindi una esimente
da reati e rende non punibile ciò che altrimenti lo sarebbe”.
“E altrettanto accessibili sono le denunce dei redditi quando esse
servono al cittadino per difendersi in giudizio, come ad esempio il
coniuge che intende fare causa all’altro coniuge ha diritto a vederne
la denuncia dei redditi ai fini di ottenere dal Giudice uan giusta
sentenza circa gli obblighi di mantenimento della famiglia.”
“In pratica – ha concluso Rienzi – chi vuole mettere il naso negli affari altrui deve avere un interesse qualificato e concreto, come stabilisce l’art. 25 della legge 241/90, e deve in ogni caso lasciare
traccia della sua domanda di accesso e del suo interesse. Ciò anche ai
fini della responsabilità che su di lui incombe ove il dato venga
diffuso a terzi per sua colpa. E’ invece sicuramente da escludersi la
possibilità di pubblicare tutte le denunce dei redditi su internet in
modo generalizzato, e ciò innanzitutto perchè tale pubblicazione non
garantisce più né sui soggetti che ne vengono in possesso, né sul
rispetto dei limiti temporali della pubblicità degli atti”