Duro intervento del Codacons al Forum sui diritti dei consumatori organizzato dalla Regione Piemonte, che si tiene oggi a Torino.
Il presidente dell’associazione, avv. Carlo Rienzi, ha attaccato duramente il Parlamento e i partiti di maggioranza e opposizione che non danno ai consumatori gli strumenti per mettere in pratica una effettiva tutela, mentre i ?bottini? delle multe dell’Antitrust non vengono utilizzate, incitando così la ?criminalità economica? e la violazione delle norme sulla concorrenza.
Per non parlare poi del Governo ? ha proseguito Rienzi ? che annulla l’equità per le cause dinanzi al giudice di pace, prendendo quel poco che i consumatori hanno e promettendo in cambio azioni di tutela che non avremo mai.
In attesa dell’unico strumento valido, ossia il danno punitivo, sulla cui utilità l’esempio americano ha dato ampia dimostrazione, i consumatori devono limitarsi a utilizzare gli strumenti forniti dalle leggi vigenti: le denunce penali per frode in commercio o i ricorsi al Tar per gli standard qualitativi dei servizi pubblici.
Anche la battaglia dell’Auditel, ad esempio, è nata da un semplice ricorso al Tar avanzato dall’Intesa dei consumatori, e gli sviluppi che sta dando sono assai interessanti.
Clamorosa infatti la sentenza del TAR del Lazio, depositata dalla seconda sezione del Tribunale, pres. Francesco Giordano, est. Roberto Capuzzi, che respinge tutte le eccezioni della Autorità delle TLC che voleva far dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’Intesa dei consumatori, per ottenere il rispetto del regolamento fissato dall`Autorità delle TLC in tema di sondaggi di opinione anche ai sondaggi fatti attraverso il telecomando dall`AUDITEL.
Nel ricorso le associazioni contestavano la segretezza dei criteri e degli intervistati che consente qualsiasi tipo di abuso e di indirizzare gli ascolti e quindi gli investimenti pubblicitari verso una trasmissione piuttosto che un`altra e verso alcuni prodotti sponsor.
L`Autorità sosteneva che le associazioni non hanno alcuna legittimazione ad agire e che non si tratta di sondaggi ma di rilevamenti diversi e non soggetti alla disciplina del regolamenti sui sondaggi.
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni proposte contro la ammissibilità del ricorso e ha ordinato all`Autorità delle TLC di depositare entro 30 giorni “…una relazione informativa in ordine agli elementi di carattere istruttorio presi a base dall`Autorità, nella delibera impugnata del 10 gennaio 2003, tali da evidenziare che l`attività della società AUDITEL concretizzi, non un attività di sondaggio (ex lege 31.7.1997 n. 249 art.1 co. 6 lettera b) n.12) ma una attività di rilevazione degli indici di ascolto registrando, come si legge nella delibera medesima …un comportamento in modo automatico non mediato da domande rivolte all`unità campionaria ma rilevato con apparecchiature specifiche..“
Ossia, se l`Autorità non riuscirà a dimostrare – e non ci riuscirà – che il pigiare il telecomando non è equivalente ad esprimere un`opinione e che AUDITEL su questi comportamenti non ci costruisce analisi e monitoraggi di vario genere sugli utenti e sulle preferenze per età, sesso, regione ecc. , l`AUDITEL crollerà miseramente.