Nuova vittoria giudiziaria del Codacons in materia di fumo. Come si ricorderà con provvedimento n. 11809 del 2003, l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che i messaggi pubblicitari consistenti nell’apposizione delle diciture Lights, Leggera, Ultra Lights, Super Lights, Légères sulle confezioni di alcune marche di sigarette costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole. I suddetti messaggi pubblicitari ? sosteneva l’Autorità – sono stati ritenuti ingannevoli, in quanto idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche dei relativi prodotti e, di conseguenza, a spingerli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con evidente pericolo per la loro salute.
Contro tale decisione la Philip Morris, la Bat, l’Eti, e altri produttori di tabacco opposero ricorso dinanzi al Tar del Lazio, sostenendo che l’apposizione del termine lights sulle sigarette da loro prodotte e commercializzate costituisce parte integrante del marchio e come tale non può essere soggetto ad un giudizio di ingannevolezza.
Il Codacons intervenne in giudizio a fianco dell’Antitrust, difendendo il provvedimento dell’Autorità e chiedendo ai giudici del Tribunale Amm.vo di rigettare il ricorso delle lobbies del tabacco.
La I sezione del Tar Lazio, ( PRES. PASQUALE DE LISE, REL. SILVIA MARTINO), ha rigettato il ricorso dei produttori di tabacco, accogliendo le tesi del Codacons e confermando il provvedimento dell’Autorità Antitrust, riconoscendo quindi la valenza ingannevole della dicitura ?lights? sui pacchetti di sigarette.
Ecco cosa affermano i giudici nella motivazione:
?Le ricorrenti hanno in primo luogo posto in dubbio la natura pubblicitaria delle diciture ?lights?, e simili, apposte sui pacchetti di sigarette, in quanto parte integrante dei marchi con cui i prodotti vengono commercializzati. Il motivo non può essere condiviso?.
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?Spetta pertanto alla stessa Autorità l’apprezzamento dell’effettiva valenza promozionale di un messaggio, indipendentemente dalla forma e dalle modalità attraverso le quali venga diffuso. In particolare, l’insieme delle indicazioni riportate nella confezione di un prodotto, e nella sua etichettatura, contribuiscono alla definizione dell’identità del prodotto, costituendo pertanto un importante strumento concorrenziale, capace di influenzare in maniera determinate i consumatori, al pari della tradizionale reclame.?
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?In particolare, relativamente alla natura pubblicitaria del messaggio, ha osservato che il collegamento tra la dicitura ?light? e l’indicazione del tenore di condensato e di nicotina prevista dalla legge, si traduce in ?un preciso vanto in ordine ad un caratteristica del prodotto, apparendo pertanto volta a promuoverne l’acquisto?.
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?Si tratta perciò non già di un’espressione neutra o meramente ripetitiva di tali indicazioni, bensì di una forma di comunicazione commerciale, volta a facilitare e orientare le scelte d’acquisto del consumatore? [?]
I ricorrenti avevano inoltre messo in dubbio l’attendibilità di alcuni sondaggi realizzati per capire quale fosse la percezione dei consumatori relativamente alla dicitura ?lights? si pacchetti di sigarette. Il Tar si è così espresso:
?Circa l’attendibilità dei risultati dei 3 sondaggi esaminati, il Collegio rileva che l’Autorità non ne ha prescelto uno in particolare, ma piuttosto, ritenendoli compatibili tra loro, ne ha dato una valutazione complessiva, giungendo alla conclusione che tutti confermino l’esistenza di una fascia di consumatori che interpreta la dicitura ?lights? come indice di una minore dannosità del prodotto rispetto le sigarette normali.?
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?Il valore evocativo del termine è infatti probabilmente determinato da tutti questi fattori messi insieme, nonché da altri ancora, individuabili (come sottolineato dal Codacons, che cita il caso dei cibi c.d. ?light?) nella stessa naturale propensione dell’uomo-consumatore medio a dare connotazione positiva al ?descriptor? in esame e, conseguentemente, ai prodotti ai quali venga associato?.
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?Quanto al bilanciamento del potenziale carattere fuorviante della dicitura ?lights?, che, secondo le ricorrenti, dovrebbe riconoscersi alle avvertenze sanitarie obbligatoriamente presenti su tutte le confezioni di sigarette (?il fumo uccide?) ? l’esistenza di una fascia di consumatori che ritiene le sigarette lights meno nocive di quelle normali, rappresenta infatti un indizio concreto del fatto che la valenza informativa degli ?health warnings? può essere vanificata da quella positiva, del ?descriptor? in esame“.