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FUMO: SI AMMALO’ DI TUMORE PER IL FUMO DELLE COLLEGHE, MAXI RISARCIMENTO

Come si ricorderà lo scorso maggio il Codacons vinse la prima causa in Italia per danni da fumo passivo (la c.d. causa Sposetti), con il Tribunale di Roma che condannò il Ministero della pubblica istruzione a un mega-risarcimento di 400.000 euro per i danni provocati a una donna non fumatrice ammalatasi di tumore a causa del fumo dei colleghi.

Si apprendono oggi le motivazioni integrali della decisione del Giudice Giuseppina Vetritto, una vera e propria ?batosta? per il Ministero dell’Istruzione, e molto più in generale per tutti quei datori di lavoro che non tutelano la salute dei propri lavoratori, e che adesso potranno essere chiamati a rispondere dei danni derivati dalle loro omissioni.

Si legge infatti nella sentenza:

?Ritiene pertanto il giudicante che non possa dubitarsi nel caso di specie che a fronte delle doglianze a suo tempo manifestate dalla Sposetti circa le condizioni ambientali nelle quali era costretta ad operare? la parte datoriale abbia del tutto ignorato le conseguenze dannose che il fumo passivo poteva provocare nella salute della dipendente, omettendo di adottare qualsiasi misura atta ad evitare siffatte conseguenze, persino quella assai banale di assegnarle una stanza da condividere con colleghi non dediti all’abitudine di fumare, con un comportamento che non può non ritenersi violativo dell’art. 2087 c.c. ? in quanto, come si è già illustrato, già all’epoca erano noti i danni derivanti anche dal fumo c.d. passivo ? ed anche dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Ritiene pertanto questo Giudice che sia senz’altro ravvisabile la dedotta responsabilità dell’odierno resistente (il Ministero ndr), che deve rispondere delle conseguenze dannose del proprio comportamento omissivo?.


Altro punto importante della sentenza:

?Occorre premettere un richiamo alla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che, più volte investita di questioni collegate direttamente al fumo negli ambienti di lavoro, ha sottolineato che la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico sia nei rapporti di diritto privato.

Né può dimenticarsi che già con la sentenza n.202 del 1991, pur emettendo una pronuncia di inammissibilità soprattutto per motivi di non rilevanza nel giudizio a quo, la Corte già dava per pacifica la nocività del c.d. fumo passivo ed affermava la legittimità di una richiesta diretta al risarcimento dei danni per detta causa in base all’art. 32 Cost.?



E ancora: ? Non vi è dubbio invero che fosse di comune esperienza già nel corso del decennio precedente l’insorgere della malattia della Sposetti la nocività del fumo anche c.d passivo, se è vero che già nel 1991, come si è sopra ricordato, la Corte Costituzionale la dava per pacifica; che nel 1995 la questione era già approdata dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che affermavano che la disciplina in tema di divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo ? risalente al 1983 ? ?trova il suo fondamento prioritario nell’esigenza di tutela della salute della collettività?, in una prospettiva ?che individua l’uso del tabacco come fonte possibile di danno per la salute dell’individuo fumatore ed indirettamente di danno per la salute collettiva (comprendendo tra i soggetti tutelati anche i non fumatori)?; che il divieto di fumo imposto dalla L. 584/75, anche se riguarda solo i locali espressamente indicati all’art. 1, ha quale ratio giustificatrice proprio gli effetti particolarmente dannosi del fumo nei locali chiusi, evidentemente non solo a carico dei fumatori ma anche di tutti coloro che in detti luoghi si trovassero; che persino una nota ?pubblicità progresso? molto trasmessa nella prima metà degli anni ottanta recitava ?chi fuma avvelena anche te, digli di smettere?.


Relativamente all’entità del risarcimento agli eredi di Maria Sposetti, la sentenza afferma:
?Al nominato CTU è stato demandato di accertare la misura percentuale del danno biologico derivato alla Sposetti dalla patologia tumorale contratta. Il consulente, con valutazioni che appaiono pienamente condivisibili ? ha fornito precise risposte quanto all’entità dei postumi sia direttamente ricollegabili alla patologia tumorale, sia connessi all’ulteriore patologia depressiva conseguita alla prima, indicando nel 55% la misura dei primi e nel 10% quella dei secondi. La misura complessiva del 65% ? dà luogo, sulla base delle vigenti tabelle, ad una liquidazione del danno biologico pari a ? 263.725,00?.



Il Giudice della IV sez. Lavoro del Tribunale civile di Roma, Dott.ssa Giuseppina Vetritto, ha accolto quindi la domanda degli eredi della sig. Sposetti, assistiti dal Codacons, condannando il Ministero a risarcire 263.725,00 euro a titolo di danno biologico e 132.000,00 a titolo di danno morale oltre alle spese di lite e della perizia d’ufficio.

A seguito di questa vittoria che ha fatto il giro del mondo ? fa sapere il Codacons ? abbiamo vagliato migliaia di richieste di assistenza da parte di non fumatori costretti a convivere col fumo passivo dei colleghi, e siamo arrivati a circa 500 cause analoghe in procinto di essere presentate nei Tribunali di tutta Italia, per far valere i diritti di chi si è ammalato per il fumo altrui e non ha visto tutelato il proprio diritto alla salute..




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