Vi hanno rubato o sfregiato la macchina lasciata in un posteggio a pagamento del Gtt? Avete diritto al risarcimento, per l`importo non coperto dalla assicurazione personale contro razzie e ammaccature e pure per i danni extra. Al Gruppo torinese trasporti, per evitare di rifondere i clienti derubati o costretti ad andare dal carrozziere, non basta l`apposizione di cartelli e di avvisi con indicazioni contrarie: “Il custode non risponde di furti e incidenti“. Ed è “priva di efficacia giuridica“ la clausola ad hoc contenuta nel contratto generale di parcheggio. Il gestore, l`azienda municipale, è tenuta a mettere mano al portafoglio e a liquidare spese e perdite. In questa direzione, destinata a moltiplicare le cause-fotocopia e a fare scuola, è andata la sentenza emessa dal giudice Gabriella Ratti e pubblicizzata ieri dall`associazione di consumatori Codacons. Un caso-pilota, che potrebbe essere il perno di una class action. Nel settembre 2006, è la storia da cui tutto comincia, un automobilista torinese posteggia un Suv Bmw nel parking Gtt di piazza Arbarello, area sopraelevata rispetto al piano della strada, dotata di sbarre agli accessi e di un gabbiotto presidiato da un dipendente. Quando torna per riprendere la macchina, così ha segnalato, non la trova più. L`uomo incassa dalla propria assicurazione una cifra inferiore a quella sperata, per via di franchigie, limitazioni, diverse valutazioni. Poi, attraverso i legali del Codacons, chiede all`azienda trasporti il pagamento della differenza e il rimborso degli oggetti spariti assieme alla macchina, quelli rimasti nell`abitacolo e nel bagagliaio. La controparte oppone un muro di no. Decide di non versare un euro. E parte la causa, conclusa con la temporanea vittoria del conducente appiedato. Il Gruppo, condannato a versare 3.800 euro più gli interessi e le spese, non si è arreso. Per ora, continuando a sentirsi dalla parte della ragione, a dispetto della sconfitta incassa a Palagiustizia, non rifonderà i danni. E farà ricorso in appello, consapevole della portata e dell`esborso che la sentenza sfavorevole potrebbe comportare se il pronunciamento diventasse definitivo e le richieste di risarcimenti piovessero in abbondanza. A spiegare la decisione del tribunale è l`avvocato Tiziana Sorriento, presidente regionale dell`associazione consumatori scesa in campo e paladina dell`automobilista deciso a non mollare: “Gtt ha motivato il rifiuto a risarcire i danni con la clausola numero tre delle condizioni generali del contratto di parcheggio, secondo cui il gestore non sarebbe responsabile degli eventuali danni subiti dai veicoli in sosta o in circolazione all`interno e neppure di furti parziali o totali. Il giudice Ratti, facendo riferimento alle norme contenute nel codice civile, ha invece ricordato che chi ha in deposito un bene è obbligato a custodirlo e a restituirlo nello stesso stato in cui gli è stato consegnato. Il principio vale sia per i furti sia per gli incidenti. La decisone finale è arrivata di conseguenza“. E potrebbe spianare la via ad altre persone nelle stesse condizioni del guidatore del Suv. Per questo il Codacons invita tutti coloro che dovessero subire un furto o un danneggiamento, sempre in un parking custodito, a chiedere i danni a Gtt, inviando l`istanza con una raccomandata a ricevuta di ritorno. Non solo. I rappresentanti degli utenti organizzati sollecitano il Gruppo ad eliminare dal contratto “la clausola vessatoria“ contestata, minacciando in caso contrario di avviare una “azione collettiva“