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I patti preventivi di separazione e divorzio

I PATTI PREVENTIVI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.

 

I PATTI DI DIVORZIO

 

Contrariamente a quanto avviene in altri paesi fra cui, principalmente, gli Stati Uniti d’America, in Italia gli accordi prematrimoniali e preventivi al divorzio devono fare i conti con una legislazione ed una giurisprudenza estremamente rigide.

Siamo quindi ben lontani dai costumi e dalle legislazioni d’oltreoceano, ove il 90% dei divorzi è regolato da patti ed accordi prematrimoniali.

Tra gli importantissimi ed irrinunciabili principi del nostro ordinamento giuridico va principalmente citato l’art. 24 della Costituzione, che impedisce il formarsi di valide intese preventive di divorzio.

Si intuisce che pattuire l’entità del futuro ed eventuale assegno di divorzio, prima o durante il matrimonio, ma anche in sede di separazione, oppure stabilire chi dei due coniugi dovrà godere della casa coniugale, equivale a limitare l’esercizio di diritti a cui è attribuito il carattere di indisponibilità, da parte del coniuge che ne ha interesse

I patti preventivi di divorzio, quindi, incidendo sui comportamenti difensivi nel relativo procedimento legale di divorzio, sono da ritenersi assolutamente nulli.

Ne consegue, in altre parole, che il diritto all’assegno di divorzio, così come altri diritti parimenti indisponibili, non possono essere in alcun modo negoziati a priori, ma solo ed esclusivamente nell’ambito della relativa procedura avanti il tribunale competente, che deve esercitare il controllo sulle decisioni prese congiuntamente delle parti.

E’ quindi inutile che i coniugi si adoperino per stabilire un eventuale importo da versarsi in caso di divorzio, ovvero individuino già nelle condizioni di separazione il soggetto assegnatario della casa coniugale per il periodo successivo alla sentenza di divorzio, in quanto il tribunale potrà in ogni momento accertare e dichiarare la nullità dell’accordo sin dal giorno della sua stipulazione applicando, in via esclusiva, quanto la legge stabilisce.

Diversamente potrebbe essere nel caso in cui con l’accordo, il coniuge obbligato al mantenimento prometta il pagamento di importi superiori al dovuto, ovvero quando il patto è volto a regolare altri aspetti di natura patrimoniale che nulla hanno a che vedere con gli obblighi inderogabili stabiliti dalla legge.

In un recentissimo caso, la cassazione è intervenuta a decidere su un patto con cui il marito si era impegnato a corrispondere alla moglie “ora per allora” un importo mensile. Nella fattispecie la Corte ha “salvato” l’accordo stipulato tra i coniugi poiché nella formulazione del testo non si è potuto rinvenire alcun riferimento, implicito o esplicito, all’assegno di divorzio, confermando così l’orientamento consolidato nel senso descritto.

I PATTI DI SEPARAZIONE

Non altrettanto invalicabile è il muro eretto dalla Cassazione in materia di accordi preventivi di separazione.

Tra le fattispecie ammesse si registra l’accordo pre-separazione avente ad oggetto l’obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile in capo al coniuge più debole, con integrale tacitazione di ogni sua pretesa riguardo agli obblighi di mantenimento.

Altrettanto valido è l’obbligo di trasferire un immobile al fine di provvedere al mantenimento della prole.

Sempre ammissibili ed efficaci sono poi le convenzioni stipulate sia prima che dopo l’omologazione degli accordi di separazione, anche se non riportate nel verbale in cui è stato trasfuso l’accordo dei coniugi, se più vantaggiose per il beneficiario delle prestazioni.

Ugualmente accettati sono quei patti o accordi aventi ad oggetto diritti non dipendenti dalla qualità di coniuge e non riguardanti il regime di separazione, detti “patti aggiunti”, aventi lo scopo di definire tutti gli altri rapporti economici esistenti fra coniugi. Tali patti hanno e mantengono un’autonoma validità che non viene meno neppure con il successivo scioglimento del matrimonio.

Concludendo, si può affermare che solamente il diritto agli alimenti incorporato nell’assegno di divorzio è irrinunciabile, ma non il diritto al mantenimento che può essere oggetto di valida transazione da parte dei coniugi.

 

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