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IL CODACONS, CONVOCATO OGGI IN AUDIZIONE DALLA COMMISSIONE FINANZE

Il Codacons, convocato questa mattina per l’audizione dalla Commissione Finanze della Camera, ad esprimere parere e a fornire osservazioni sul Decreto L. 70/2000 in materia di RC-auto, ha criticato aspramente le ?disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche?. L’Associazione era stata infatti la prima a muovere forti obiezioni in merito, soprattutto per ciò che concerne l’aspetto del Danno biologico. Ecco le osservazioni e le proposte di modifica presentate oggi in Commissione Finanze: In ordine all’art. 1 del D.L. n. 70/2000, concernente il costo dei carburanti nel settore della pesca, va rilevato che il problema de livello innaturale dello scostamento significativo tra il prezzo medio di vendita in Italia del gasolio e la media dei prezzi dei Paesi aderenti all’Unione monetaria Europea, è analogo al problema della benzina e risiede sia nell’anacronistica distribuzione, sia nella presenza di cartelli ed intese orizzontali tra le compagnie petrolifere. Il provvedimento governativo, pertanto, col prevedere il riconoscimento del contributo di 50 lire per ogni litro di carburante acquistato per le navi da pesca, non incide su questa realtà e, nell’attesa d’incisivi provvedimenti strutturali ? che si auspicano ? rimane privo di grand’utilità, essendo pertanto apprezzabile solo quale preludio di una futura complessiva azione. Relativamente all’art. 2 ed alle misure in esso contenute per il contenimento dell’inflazione nel settore assicurativo, il giudizio è estremamente critico per quanto concerne la mancata previsione della retroattività delle previsioni in esso contenuto, atteso che si sono già ampiamente avuti aumenti dei premi assicurativi, valutabili sull’ordine del 150%. Sul punto si osserva che, con la conversione in legge della miniriforma del danno biologico prevista all’art. 3 del medesimo testo di legge, le Compagnie assicurative avrebbero degli esborsi per voci relative al danno alla persona, dimezzati anche del 50%, mentre gli aumenti delle polizze sono stati giustificati proprio da questi aggravamenti di spesa. Si plaude, naturalmente, alla nuova aliquota per l’imposta gravante sui contratti d’assicurazione al 11,50%, ma in attesa di una necessaria integrazione nel senso sopra indicato, i vantaggi per i consumatori sembrano essere poca cosa. In ordine a quanto previsto al comma 2, in linea generale si osserva che il ricorso a forme di controllo sui prezzi, può avere una ragione d’essere solo nell’immediato, auspicando, invece, sul lungo periodo, una reale liberalizzazione del comparto assicurativo, dalla quale si determinerebbero per i consumatori, gli effetti positivi di un’effettiva concorrenza, come le recenti vicende di mercato relative alle TLC stanno a dimostrare. A riprova, si osserva che, in attesa di radicali interventi, il mercato italiano non risulta essere apprezzabile da parte di operatori stranieri. Nell’immediato, la disposizione premiale che vede favoriti comportamenti prudenti, penalizzando gli automobilisti con una sinistrosità elevata, stante, comunque, la reintroduzione obbligatoria delle polizze cd. a franchigia, è, in linea di massima, apprezzabile. Permangono però i dubbi relativi alle polizze per moto e ciclomotori, stante la solo recente introduzione, per essi, della formula cd. bonus malus, che, di fatto, anche nel caso di un solo sinistro occorso ad un utente della strada dimostratosi, negli anni, prudente, comporta l’inapplicabilità allo stesso, degli effetti del provvedimento, in quanto il D.L. prevede che esso si applichi nelle classi di merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso. Uguali perplessità sorgono in ordine alla mancata possibilità di poter fruire dei benefici dati dal congelamento per un anno del premio, per i contraenti che hanno stipulato la polizza via internet o tramite telefono. Sembrerebbe, infatti, che del congelamento imposto per un anno alle compagnie relativamente agli aumenti dei premi non possano fruire tali consumatori, atteso che tali formule non prevedono la proroga tacita: si auspica, pertanto, un’integrazione della norma atta a ricomprendere tali consumatori, spesso, paradossalmente, caratterizzantesi proprio per essere dei conducenti virtuosi. Ugualmente condivisibile è la previsione per la quale le Compagnie d’Assicurazioni non possono modificare il meccanismo cd. bonus malus per un periodo di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento. Particolarmente d’accordo, invece, con l’obbligo dell’apprestamento a richiesta del consumatore, della formula cd. a franchigia, la quale, già utilizzata in passato, è stata progressivamente eliminata dal mercato. Si contesta, però, i valori imposti di lire 500.000 e lire 1.000.000, ritenendo ottimale prevedere una soglia più bassa, orientativamente di lire 300.000. Risulta apprezzabile la previsione del comma 5 per la quale, nel caso di aumenti proposti dall’Impresa superiori al tasso programmato d’inflazione programmata, è prevista la possibilità di risoluzione immediata in favore del contraente, agevolando la stessa anche consentendo l’esercizio della stessa tramite fax. Tuttavia la previsione, potrebbe essere vanificata dalle formulazioni d’uso delle clausole assicurative in ordine agli aumenti, frequentemente di non facile interpretazione. Valida è anche la possibilità d’invio all’Agenzia direttamente, anziché alla sede legale, della risoluzione, pur rilevando eventuali problemi pratici, essendo rimessa alla correttezza delle parti la prova legale dell’effettiva ricezione. Per quanto concernente l’art. 3 del D.L. relativamente al riconoscimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, il parere del CODACONS è molto negativo, osservando l’assurdità di un provvedimento d’urgenza avente la presunzione di disciplinare il danno alla salute, seppure limitatamente alle cd. micropermanenti, in poche righe, mescolandolo alle misure di contenimento dell’inflazione nel settore assicurativo, del comparto dei carburanti ed alla salvaguardia dell’occupazione dei marittimi imbracati sulle navi da pesca, disconoscendo il dibattito dottrinale ormai ventennale ed i vari disegni e progetti di legge, tra cui anche quello di iniziativa dello stesso Governo, in attesa di essere esaminati dalle varie commissioni parlamentari. Il Decreto Legge contiene una miniriforma permanente del danno biologico predisposta senza alcun dibattito con le competenze del settore, (medicina legale, avvocatura, magistratura togata ed onoraria), al momento limitata alle c.d. micropermanenti ma, verosimilmente, successivamente da estendere a tutta la materia della responsabilità civile da illecito. Più in particolare, l’articolo 3 del D.L. n. 70/2000, contiene l’enunciazione di principi, contrari agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ed alla norma fondamentale dell’art. 1 punto 8 del Trattato di Amsterdam:, quali a) principio del risarcimento non integrale del danno alla persona, se ritenuto medicalmente “lieve”, secondo un punteggio medico legale da 1 a 9 punti. La media punto stabilita nell’art. 3 è inferiore alla media praticata nelle tabelle dei maggiori Tribunali d’Italia; nello specifico, per le lesioni permanenti sino al 5% il punto è fissato in £. 800.000 senza alcun correttivo per l’età, parificando al coefficiente di un soggetto di 100 anni, per ipotesi, un neonato, ignorando il basilare principio di matematica finanziaria per il quale il risarcimento in unica soluzione, non è nient’altro che una capitalizzazione di una rendita futura. b) principio della totale svalutazione del danno morale: essendo lo stesso rapportato al sol o25% (=1/4) del controvalore del danno biologico, come si trattasse esclusivamente di una pecunia doloris ed a prescindere dalla effettiva incidenza sulla psiche, sulla vita di relazione, sul fattore estetico e sull’equilibrio esistenziale, dell’evento illecito. c) principio (implicito) della esclusione del danno psicologico, posto che la micropermanente a punto lo ingloba, senza alcun ulteriore correttivo; d) principio esplicito della esclusione del danno esistenziale ed interrelazionale, non medicalmente accertabile, dando una connotazione del bene salute ex art. 32 Costi, come se lo stesso non fosse un bene giuridico facente parte della dinamica della vita, ma un bene statico, da tutelare nella misura di una valutazione istantanea e senza proiezioni sul futuro, con l’esclusione delle possibilità di aggravamento e del danno futuro biologico o patrimoniale; e) principio (implicito) della esclusione del danno patrimoniale futuro per la perdita della capacità lavorativa specifica (ai livelli dal 5 al 9%); f) principio della determinazione autoritaria delle tabelle affidata ad organi ministeriali con provvedimenti di natura amministrativa, ma vincolanti per il giudice e per il giudicato (parte lesa), con una compressione in via amministrativa della tutela della salute umana. In ordine a quanto disciplinato dall’art. 4 del medesimo decreto per i compensi professionali relativi alla trattazione stragiuduziale, si apprezza il provvedimento per l’intento della trasparenza in esso esistente, nonché per l’esigenza di moralizzazione relativamente all’evasione fiscale connotante il settore. Si osserva che i vantaggi del consumatore, con l’indicazione nella quietanza predisposta dalla Compagnia di Assicurazioni, delle somme liquidate a titolo di competenze ed onorari per l’attività prestata dal professionista, sono evidenti, poiché il danneggiato è posto nella condizione di valutare le eventuali ulteriori richieste, potendo, se del caso, chiedere il parere dei rispettivi Consigli professionali per il giudizio di congruità. Peraltro rimangono sempre possibili accordi, nel caso di opera di particolare importanza prestata dal patrocinatore, di poter richiedere alla parte assistita l’eventuale integrazione rispetto a quanto avuto dalla virtuale parte soccombente. Esistono, invero, taluni problemi pratici riguardanti i professionisti e le Compagnie, quali quelli inerenti a chi vada intestata la fattura o come materialmente debba avvenire la conservazione delle scritture fiscali, interessanti solo marginalmente i consumatori. Relativamente all’art. 5, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le stesse dovrebbero favorire un’effettiva liberalizzazione del relativo settore, permettendo la necessaria apertura in esso, in favore di operatori in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento, trattandosi di misure atte a favorire un’effettiva trasformazione del monopolio caratterizzante il sistema ferroviario italiano. E’ altresì evidente che le misure in osservazione, risultano occasionate alla luce dell’imminente separazione societaria delle Ferrovie dello Stato. Peraltro, avendo le stesse un valore permanente, delle stesse disposizioni potrebbero in futuro avvalersi anche altri operatori, con indubbio vantaggio generale.

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