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IL CODACONS IMPUGNA DAVANTI AL TAR IL PROVVEDIMENTO

Il Codacons ha presentato ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, SEAT PAGINE GIALLE/CECCHI GORI COMMUNICATIONS emanato il 23.01.2001, che appare del tutto insufficiente ad evitare un sostanziale rafforzamento della posizione dominante di TELECOM Italia nel settore delle Comunicazioni. In particolare, il provvedimento dell’AGCM è viziato per tre ordini di motivi: 1) In quanto un membro del collegio che lo ha adottato, il presidente TESAURO, era in una situazione di incompatibilità con l’avvocato della TELECOM, Caludio TESAURO, suo nipote. Tale comportamento è evidentemente contrario al principio costituzionalmente garantito dell’imparzialità della pubblica amministrazione, ma appare tanto più grave in quanto contrario allo stesso CODICE ETICO dell’AGCM che impone ai suoi dipendenti di evitare qualunque, anche apparente, conflitto di interessi; E’ evidente che di fronte ad un’operazione di migliaia di miliardi il Presidente TESAURO avrebbe dovuto astenersi. 2) In quanto l’AGCM non si è astenuta dal pronunciarsi, come avrebbe dovuto, in seguito al diniego dell’AGCOM. In seguito alla delibera dell’Autorità Garante delle Comunicazioni (delibera n. 51/01/CONS) che ha rifiutato l’autorizzazione all’operazione di concentrazione tra Cecchi Gori Communications Spa e Seat Pagine Gialle S.p.A., l’Autorità garante della Concorrenza del Mercato avrebbe dovuto chiudere l’istruttoria. In effetti, che senso può avere esprimere un parere sugli effetti prodotti sul mercato e sulla concorrenza da parte di una concentrazione che è stata vietata? L’art 18 della L. 287/90, dispone chiaramente che ?L’Autorità, ove nel corso dell’istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un’operazione di concentrazione, provvede a chiudere l’istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato delle proprie conclusioni in merito?. Per favorire e incoraggiare l’apertura alla concorrenza, alla luce del processo di liberalizzazione ancora in atto, solo all’AGCOM spettava il potere ed il dovere di decidere sulla legittimità della posizione dominante di un’impresa nel settore delle comunicazioni, ciò che non è certo compito dell’Antitrust, che si deve limitare a salvaguardarne la struttura concorrenziale in conformità di principi generali. 3) nel merito, perché le condizioni alle quali l’autorizzazione della concentrazione è subordinata sono manifestamente insufficienti ed irrilevanti. L’AGCM, dopo aver spiegato con particolare puntigliosità che TELECOM è in posizione dominante in tutti i settori legati alle nuove tecnologie, per evitarne uno spropositato accrescimento, si limita ad imporle norme di comportamento e non condizioni di carattere strutturale (dismissioni di imprese o rami d’azienda). In siffatto modo, l’ex-monopolista godrà rispetto ai suoi concorrenti di un vantaggio economico e tecnologico impossibile da colmare per le altre imprese. La TELECOM sarà l’unica impresa in grado di avere in proprietà le tecnologie di comunicazione tecnologicamente più avanzate, con le quali potrà ?invadere? le case degli italiani con pubblicità e partite di cui avrà l’esclusiva con l’acquisto delle reti TMC e TMC 2. Un colosso come l’ex-monopolista telefonico, il cui utile è equivalente all’intero fatturato del gruppo Mediaset, se riuscisse ha portare a buon fine tale operazione di concentrazione, accentrerebbe in una sola impresa tutte le licenze richieste nel settore delle comunicazioni (GSM, UMTS, Televisioni ecc.). Gli effetti catastrofici sulla concorrenza sono evidenti! Nei prossimi giorni il TAR dovrà decidere se sospendere il provvedimento dell’antitrust.

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