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IL CODACONS REPLICA AL DOTT. VECCHIA

 Per il CODACONS, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale Associazione di tutela ambientale, ai sensi della L.266/91, quale associazione di volontariato e di protezione civile ed ambientale e che è pertanto legittimata all’azione in quanto ente esponenziale dell’interesse diffuso in particolare alla tutela dell’ambiente e del diritto alla salute:
Premesso :
Che il CODACONS è associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e come tale iscritta nell’elenco della associazioni consultate dal Ministero;
Che il Codacons è associazione iscritta nel registro del Ministero dell’Industria ai sensi della L. 281/98 quale associazione riconosciuta per la tutela dei diritti;
Che l’articolo 1 della legge 30 luglio 1998 n. 281 (disciplina dei diritti degli utenti e dei consumatori) sotto la rubrica ‘finalità ed oggetto della legge’, stabilisce espressamente che "in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull’Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni".;
Che in particolare, ai consumatori ed agli utenti "sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi,c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;d)all’educazione al consumo;e)(..) g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza";
Che l’articolo 3 della medesima legge, sotto la rubrica ‘legittimazione ad agire’, dispone che "le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate";
Che il Codacons, in virtù dei propri fini statutari e delle attività svolte a difesa dell’ambiente è associazione di protezione ambientale riconosciuta, con D.M. n.109/SCOC/95 del 17.10.95, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell’ambiente e che come tale, ha la facoltà, ai sensi dell’art. 18 comma 5 della medesima legge, di impugnare avanti il Giudice amministrativo gli atti ritenuti illegittimi che possono determinare una lesione dei beni ambientali ed è legittimata ad intervenire dinanzi alle Autorità Amministrative per la salvaguardia dell’habitat in cui viviamo attraverso la richiesta di misure idonee ad eliminare e/o diminuire l’inquinamento;
Che la tutela ambientale e sanitaria riconosciuta al CODACONS è infatti obiettivo essenziale dell’Associazione la quale si è formalmente impegnata a perseguire tale finalità attraverso il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l’uso individuale delle risorse dell’ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato sempre al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell’interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone attraverso l’applicazione del principio di prevenzione, e attraverso la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione ed in particolare dell’art. 32 della Costituzione.
Che tale ruolo è istituzionalmente riconosciuto al CODACONS in forza delle leggi che legittimano l’associazione ad agire in giudizio e in virtù del principio di solidarietà e di eguaglianza ( artt. 2 e 3 della Cost.) quali formazioni sociali intermedie organizzate per l’esplicazione di interessi diffusi di rango costituzionale. (art. 18 della l. 349/86 e l’art. 13 della stessa legge ).
Che in particolare per quanto riguarda l’inquinamento provocato dai campi elettromagnetici il CODACONS ha presentato numerose istanze rivolte nelle varie sedi giudiziarie, amministrative, politiche per vedere accolti i principi di tutela preventiva dei cittadini sia per quanto riguarda l’alta frequenza determinata da stazioni radio base, antenne Tv e radar sia per la bassa frequenza relativa alla distribuzione di energia elettrica, promovendo numerosi convegni ( Es. "Prevenire per non morire" Roma 08/03/97 nell’Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia, Elettrosmog…il nemico invisibile solo alla "scienza ufficiale" Roccaraso 3 giugno 2000 con il patrocinio dell’ISPESL e della Commissione Europea) ;
Che la pericolosità dei campi elettromagnetici per la salute umana, allo stato attuale delle risultanze scientifiche ed epidemiologiche , e la probabile cancerogenicità è indicata in numerosi studi scientifici non solo stranieri ma anche italiani tra i quali lo stesso documento congiunto ISS – ISPESL redatto nel 1998 che consiglia di adottare comportamenti cautelari in presenza di esposizioni a campi elettromagnetici e sottolinea come valutazioni di tipo statistico che portano all’assunzione che esiste un valore di rischio relativo degli esposti a livelli superiori a 0,2 uT rispetto agli esposti a livelli inferiori concludono per l’affermazione che " per esposizioni inferiori a 0,6 uT il rischio aggiuntivo supera il rischio di fondo di mortalità per leucemia infantile e, in corrispondenza di esposizioni più elevate, superiori a circa 2uT, il rischio aggiuntivo supera il valore del tasso di mortalità per cause accidentali, quest’ultimo particolarmente rilevante in età pediatrica ( Documento Congiunto ISS – ISPESL, Enti Nazionali Svedesi per la sicurezza elettrica, la sicurezza e la salute sul lavoro, Parere ANPA nota Tecnica CS 11673/99).
Che al Codacons non risulta che tale documento sia stato mai smentito dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro o sostituito da altro documento che ufficialmente ne abbia modificato il tenore anzi confermato dall’introduzione del Decreto interministeriale sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (D.I. n. 381/98);
Che pertanto il Codacons ha deciso di organizzare un convegno scientifico internazionale ad Ischia invitando ricercatori stranieri ed italiani notoriamente impegnati su questa tematica, anche se con diverse opinioni, per favorire un franco confronto che possa aiutare i cittadini a fare chiarezza e a comprendere attraverso i dati e le esperienze di coloro che lavorano su questa tematica che cosa la scienza abbia fin’ora scoperto ed accertato.
Che tale convegno, per l’autorevolezza dell’Associazione esponente e per il calibro degli invitati, gode del PATROCINIO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE per cui parteciperanno allo stesso importanti personalità politiche, tra cui il sottosegretario alle Comunicazioni on. Giancarlo Innocenzi;
Che in tal senso abbiamo invitato, attraverso una faticosa e laboriosa attività organizzativa e avvalendoci del nostro comitato scientifico, numerosi ricercatori con l’obiettivo dichiarato di fare un confronto tra coloro che ritengono inesistente il problema dell’elettrosmog e coloro che invece asseriscono l’esistenza di gravi danni sulla salute umana e sull’ambiente provocati dall’inquinamento elettromagnetico;
Che tra questi ricercatori, tra i quali anche noti scienziati stranieri, un eminente studioso ha comunicato alla segreteria organizzativa del convegno, di non potere più partecipare all’assise in virtù di "informazioni ricevute";
Che chiesti lumi su tale decisione, si è appurato che la stessa è stata determinata dal contenuto di una lettera, ampiamente circolante nella comunità scientifica interessata, che sarebbe stata inviata ed a firma del dott. Paolo Vecchia (v. allegato).
Che in tale missiva il summenzionato studioso chiederebbe ai ricercatori invitati al Convegno, sostanzialmente di non partecipare allo stesso, sostenendo la loro presenza in esso potrebbe essere per loro una causa di imbarazzo;
Che a questo si aggiunga lo screditamento del ruolo dell’istante Associazione e l’impoverimento dell’opera dei colleghi del dott. Paolo Vecchia, che hanno aderito e stanno collaborando per la buona riuscita dell’incontro;
Che nella lettera, risulta il recapito dell’Istituto Superiore di Sanità così come anche nell’indirizzo e-mail, con utilizzazione del nome dell’istituto, dando ai lettori la sensazione dell’adesione di tale prestigioso ente al contenuto della lettera sopra richiamato, come se la funzione istituzionale fosse, paradossalmente, di mandare a monte i convegni delle associazioni di tutela dei consumatori anziché favorirli;
Che, se venisse accertata la provenienza della lettera da parte del Dott. VECCHIA, già il recesso di un ricercatore, darebbe luogo alla concretizzazione della violazione dei più elementari principi costituzionali ribaditi dal recente codice di comportamento approvato il 1 dicembre 2000 oltre, naturalmente, che un danno all’immagine dell’associazione;
Che il suddetto regolamento, infatti, prevede al comma 2 dell’art. 2 che "il dipendente mantiene una posizione di indipendenza …e non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio …e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione" e al comma 5 dell’art. 2 che il "comportamento del dipendente pubblico deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione …e che nei rapporti con i cittadini non ne ostacola l’esercizio dei diritti ..favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo";
Che tale comportamento non giova neanche all’Istituto Superiore di Sanità per gli effetti che ne conseguono, cioè di scoraggiare iniziative libere di informazione e confronto in un Paese democratico;
Che il rifiuto del confronto rappresenta altresì un atto grave nei riguardi dei cittadini oltre che di noncuranza nei confronti dei loro comprensibili timori, comportamento grave, perché si aggiunge al tentativo di persuadere anche altri soggetti a tenere la stessa condotta ;
Che, al contrario, il Codacons non si è mai sottratto al confronto, si veda, ad esempio, il convegno dell’AIRP tenutosi a Napoli nel 1998 (Associazione italiana di radioprotezione che ha avuto un’elargizione da parte della Motorola, ritenuta inopportuna dall’esponente Associazione). In tale convegno, peraltro si dava comunicazione della lettera inviata dal direttore dell’ISPESL, dott. Moccaldi, al dott. Vecchia nella sua qualità di Presidente AIRP diffidandolo dal continuare a spendere il nome del suo Istituto e chiedendo, nel contempo all’Avvocatura Generale dello Stato di intervenire per fare cessare tale condotta. Ancora, si ricorda la partecipazione del CODACONS al convegno organizzato dal CNR a Roma nel 1999 in presenza di decine di ricercatori stranieri ed italiani ove nessuno ha rifiutato l’intervento della scrivente associazione rappresentata dal suo Presidente, avv. Carlo Rienzi, che si è sottoposto ad un dibattito aperto anche alle critiche in presenza di decine e decine di ricercatori.
Tutto ciò premesso, l’esponente Associazione, a mezzo del sottoscritto

CHIEDE

Di accertare la provenienza della lettera e, più precisamente, se sia stata poi sottoscritta dal dott. Vecchia e, in tal caso, di intervenire con un formale richiamo affinché tale condotta non continui ad essere perseguita.
Si chiede altresì, nel caso di accertamento positivo, di valutare se il fatto concretizzi gli estremi di un illecito deontologico e in caso affermativo di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del summenzionato autore della lettera, premessa l’opera di ostracismo di iniziative di divulgazione e di informazione di una associazione di tutela dei consumatori, con utilizzo di mezzi e del sottinteso nome dell’Istituto Superiore di Sanità. Quanto sopra alla luce del codice di comportamento dettato per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Con riserva di adire le vie legali per il grave danno subito all’immagine nonché per i danni patrimoniali, per una somma in ogni caso non inferiore a lire 1 miliardo.
Si allega
1)lettera del dott. Paolo Vecchia
2)lettera del dott. Lai che riferendosi a quella del dott. Vecchia dice "it seems to discourage scientific discussion"
Roma, 8 ottobre 2001

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Vittorio Amedeo Marinelli

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