E’ di oggi la notizia che vede il Garante per la privacy richiamare l’attenzione dei centri assistenza di telefoni cellulari al fine di tutelare gli utenti ed evitare utilizzi impropri dei numeri memorizzati nelle rubriche degli apparecchi. Ma non finisce qui. Pochi mesi fa il Codacons, a seguito di numerose segnalazioni giunte dai cittadini di tutta Italia, aveva presentato un esposto al Garante Rodotà nel quale denunciava alcuni comportamenti lesivi dei diritti degli utenti da parte di Telecom Italia. In particolare l’associazione denunciava la mancata corrispondenza fra i dati forniti dalla società telefonica e quelli effettivamente riferiti agli utenti dei servizi Telecom. Queste anomalie emersero sia in occasione dell’invio, da parte del gestore, di documentazione relativa al contratto telefonico, sia in seguito a controlli effettuati dai diretti interessati sugli elenchi telefonici o sugli archivi della società. In parole povere ignari cittadini si vedevano recapitare a casa fatture e documentazioni varie relative ad altri utenti, che magari risiedevano dall’altra parte della penisola, oppure agli stessi veniva modificata la password della segreteria telefonica a seguito di richieste fatte da terzi! Addirittura alcuni cittadini hanno ricevuto a casa richieste di pagamento effettuate da società che si occupano della riscossione dei crediti, intestate ad altre persone.
E’ evidente che una siffatta situazione lede i diritti degli utenti, i cui dati personali finiscono in mani altrui, a danno della privacy e del diritto alla riservatezza.
Il Garante per le tutela dei dati personali, a seguito della denuncia del Codacons, ha bacchettato Telecom Italia, fissando le regole che il gestore deve seguire per tutelare la privacy degli utenti. Nel provvedimento del Garante si legge che i gestori telefonici hanno: ?una serie di obblighi relativamente alla correttezza ed all’esattezza dei dati trattati. Essi, in particolare, devono assicurare che i dati in loro possesso riferiti agli abbonati o agli utenti siano esatti ed aggiornati, anche sulla base delle richieste di variazione eventualmente pervenute?Nel caso in cui venga ravvisata una violazione di legge nel trattamento dei dati stessi, gli interessati possono anche richiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco del trattamento, fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti da far valere nei confronti dei responsabili ?.
Circa le misure volte ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte degli interessati, il Garante afferma: ? Tali misure non debbono però comportare una riduzione delle garanzie poste a tutela della riservatezza degli interessati, ed in particolare esporre al rischio di una non esatta identificazione dei richiedenti, con la conseguenza di consentire l’esercizio dei diritti prima richiamati anche a persone diverse da quelle a cui si riferiscono i dati?Per tale ragione, i fornitori di servizi sono tenuti a verificare con particolare attenzione l’identità dei richiedenti?.
Tuttavia anche il Garante inciampa.
Nel fissare le regole, infatti, l’Autorità cade in una gaffe non indifferente e afferma: ?Tali verifiche possono comunque avvenire anche telefonicamente, attraverso il controllo incrociato dei dati già in possesso del gestore di servizi di telefonia con quelli forniti dal richiedente (ad esempio con la richiesta, a fini identificativi, dell’indirizzo e del codice fiscale dell’interessato)?.
Ebbene il Codacons fa notare che sia l’indirizzo che il codice fiscale sono dati che possono essere reperiti da terzi con facilità e in poco tempo. Basta conoscere il nominativo di una persona e aprire un elenco telefonico per ottenere l’indirizzo, e se si conosce anche la data di nascita è sufficiente collegarsi a uno dei tanti siti internet appositamente creati che con un click forniscono il codice fiscale esatto di chiunque.