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Il pagamento della Tarsu Dubbi e modalitá per i box garage

 " In virtù di quanto disposto dal primo comma dell’art. 62 del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507, la tassa rifiuti è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 dello stesso decreto. " Esiste una presunzione legale di produzione di rifiuti che può tuttavia essere superata se il contribuente riesce a provare l’inidoneitá del locale a produrre i rifiuti stessi. Il secondo comma dell’art. 62 del citato decreto, ed in sede interpretativa la circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, elencano le possibili cause di esclusione dalla tassa, quali l’esistenza di condizioni obiettive derivanti dalla natura o dall’assetto stesso delle superfici oppure il particolare uso delle superfici. " Alla luce di tali considerazioni il pensiero va a quelle unitá immobiliari considerate pertinenze delle abitazioni quali, per esempio, autorimesse, garage, cantine e solai locali di per se inidonei alla produzione di rifiuti. " Sull’argomento è edita una prevalente giurisprudenza delle Commissioni Tributarie favorevole alle istanze dei contribuenti, tra le quali si annovera la recente decisione della cittá di Catania, in base alla quale sarebbero esclusi dal calcolo della superficie rilevante per la tassa quei locali il cui uso, rapportato all’attivitá che si svolge nei locali principali, si realizza: 1)in maniera del tutto saltuaria e occasionale; 2) attraverso una presenza dell’uomo limitata temporalmente a sporadiche occasioni e funzionalmente ad accessi non collegati in modo necessario e costante all’attivitá primaria. " Tale principio, nell’ottica del passaggio da Tassa a Tariffa, al di lá dell’interpretazione giurisprudenziale, riteniamo dovrá trovare applicazione. Il problema è quando ciò accadrá! Quando si attuerá questo passaggio? " Per il momento nella ns cittá corrispondiamo euro 3,10 al mq una delle cifre più elevate, ingiustamente quantificata se si pensa che, appunto, ai fini del suo calcolo nella superficie utile sono considerati anche i locali adibiti a pertinenze senza tener conto del fatto che gli stessi sono inidonei alla produzione di rifiuti. * Responsabile Ufficio Legale Campania

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