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IL TAR CAMBIA OPINIONE E BOCCIA LE TESI DELLE SALE BINGO E DELLA FIPE CONFCOMMERCIO

Dopo la sentenza che ha eliminato l`obbligo dei gestori di chiamare la polizia in caso di fumatori nel locale, il TAR ci ripensa e da un duro colpo ai gestori di locali di svago e divertimento. Boccia infatti il ricorso della ASCOB e, accogliendo le eccezioni del CODACONS, stabilisce che non possono prevedersi sale miste per fumatori e non fumatori, e che se si vogliono creare sale per soli fumatori devono essere più piccole di quelle per i non fumatori.

Il TAR stabilisce poi l`importante principio che qualsiasi spesa debbano sostenere gli esercenti per creare le sale per fumatori non ha importanza… sia perchè sono facoltative e possono anche farne a meno, sia perchè la salute viene prima di tutto e nessun onere finanziario può scalfire il diritto di tutti di non fumare e non essere affumicati


Ecco stralci della importante sentenza del TAR:



“Lo ius superveniens ha dunque esteso il divieto di fumare, che, per ripetere la condivisibile opinione espressa dalla circolare, oggetto di gravame, ?deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste?.

Non è oggi dunque più consentita l’esistenza dei c.d. ?locali esenti?, caratterizzati dalla contemporanea presenza di fumatori e non fumatori, e ciò rappresenta una significativa soluzione di continuità con la disciplina pregressa.

La nuova regolamentazione del divieto di fumo comporta, come corollario, correttamente evidenziato dalla circolare, la necessità di un adeguamento dei locali, come spesso accade in presenza di rapporti di durata, che non possono restare insensibili allo ius superveniens.

Anche i requisiti tecnici dei locali destinati ai fumatori, con riferimento agli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria, vengono dunque a mutare, dovendosi fare ormai applicazione del D.P.C.M. 23/12/03, di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a mente dell’art. 51, II comma, della legge n. 3/2003

Quanto poi – prosegue il TAR – alla considerazione degli oneri economici che verrebbero a gravare sulle società associate alla ricorrente per i lavori di adeguamento, occorre sottolineare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico, che nei rapporti di diritto privato (tra le tante, Corte cost. 11/12/1996, n. 399).

La tutela della salute comprende dunque anche la previsione di misure di prevenzione, seppure risultino onerose.

D’altro canto, nel caso di specie, come si evince dalla lettura della circolare, stante il generalizzato divieto di fumare che deriva dall’art. 51 della legge n. 3/2003, la realizzazione di aree per fumatori (e la conseguente realizzazione di lavori di messa a norma) ?non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal D.P.C.M. 23/12/2003?.

5. – Con l’ultima sub – censura si allega l’illegittimità del punto sub 3) della circolare ministeriale, che impone alle sale Bingo di destinare spazi di dimensione inferiore ai fumatori, in violazione di quanto prescritto dall’art. 51 della (solita) legge n. 3/2003, che, al terzo comma, solamente per gli esercizi di ristorazione impone l’adibizione ai non fumatori di locali di superficie prevalente rispetto a quella complessiva.

Anche tale doglianza è infondata, e deve dunque essere disattesa.

Anzitutto si deve considerare che la disciplina sul divieto di fumo introdotta dall’art. 51 è, come già evidenziato, tale da avere un ambito oggettivo di applicazione esteso a tutti i locali chiusi aperti ad utenti od al pubblico, sì che la consentita riserva di taluni di questi ai fumatori si pone in rapporto di dichiarata eccezione alla regola.

Il che rende condivisibile, anche sul piano della ragionevolezza, l’interpretazione normativa fatta propria dalla circolare, secondo cui, ?considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all’interno dei locali?.

Obietta la ricorrente che la norma in esame solamente per gli esercizi di ristorazione impone la destinazione di una superficie prevalente dei locali ai non fumatori.

L’assunto non appare convincente neppure dal punto di vista formale, in quanto si fonda su di un’interpretazione restrittiva della nozione di ?esercizio di ristorazione?, che non ha corrispondenza nel diritto positivo.

Come correttamente evidenziato nella propria memoria difensiva dall’Avvocatura dello Stato, la legge 25/8/1991, n. 287, all’art. 5, nell’enucleare la tipologia dei pubblici esercizi, distingue tra esercizi di ristorazione (lett. a) ed esercizi per la somministrazione di bevande (lett. b); alla lett. c) prevede inoltre che l’esercizio di ristorazione e di somministrazione di bevande possa essere effettuato ?congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari?.

Se ne desume dunque un’accezione ampia di ?esercizio di ristorazione? che può, per espressa previsione normativa, interessare anche le sale da gioco, e non riguardare esclusivamente i ristoranti.

6. – La reiezione del ricorso giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.



P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

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