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IL TAR MODIFICA LA LEGGE 281/98




La legge 281/98, una vera e propria costituzione per i consumatori e le associazioni che li rappresentano, ha subito pesanti modificazioni dal Tar del Lazio.

La vicenda nasce da un ricorso che vedeva contrapposte le associazioni ALTROCONSUMO da una parte e CODACONS, ADUSBEF e FEDERCONSUMATORI, che avevano avviato la vertenza, dall’altra.

Quest’ultime contestavano una serie di violazioni della legge 281/98 a carico di Altroconsumo, come il fatto di avere un numero ridotto di sedi sul territorio e rapporti con società commerciali, rapporti che la legge vietava categoricamente.

Il Tar invece, Presidente Francesco Corsaro, estensore Maria Russo, ha così stabilito: ?Non maggior pregio ha la doglianza attorea, secondo cui la controinteressata non sarebbe presente in almeno cinque regione, in quanto l`art. 5, c. 2, lett. c) della l. 281/ 1998 ricollega siffatta presenza non già all`esistenza materiale di sedi decentrate nelle regioni medesime la cui esistenza, peraltro, è stata già accertata dal Ministero vigilante e da questo Giudice in altro giudizio reso inter partes, sia pur per ragioni diverse, bensì al numero degli iscritti, per i quali è imposto il doppio quorum del numero complessivo di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e, al contempo, non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna regione considerata?.

Relativamente ai rapporti con le società commerciali il Tar afferma: ?Pure da rigettare è il complesso di doglianze con cui i ricorrenti lamentano l`illegittimità, per violazione dell`art. 5, commi 2 e 3 della l. 281/1998, dei rapporti della controinteressata sia con l`Editoriale Altroconsumo s.r.l., sia con la CONSEUR s.a., la quale, a sua volta, è socia con la prima di quest`ultima Società. Ora, è ben vero che l`art. 5, c. 3 vieta alle associazioni consumeristiche ogni attività di promozione o di pubblicità commerciale, relativa a beni o servizi prodotti da terzi, nonché ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. Nella specie, la controinteressata, che non ha alcun controllo della predetta Società editoriale, l`adopera solo per la stampa e la distribuzione della sua rivista; quanto, poi, alla circostanza della presenza di suoi amministratori presso la CONSEUR s.a., tutto ciò è inconferente ai fini dell`iscrivibilità, o meno, della controinteressata stessa nell`elenco ex art. 5, se non si dimostra la manifesta attualità del conflitto di interessi tra essa e tale Società, che, peraltro, svolge funzioni perfettamente coerenti con gli scopi dell`Associazione ALTROCONSUMO?.


In sostanza quindi per il Tar del Lazio le associazioni dei consumatori non devono necessariamente avere sedi fisiche, ma anche solo virtuali e soprattutto possono avere rapporti con imprese commerciali come preferiscono, purchè nell’ambito delle proprie attività. Contro la sentenza il CODACONS proporrà appello al Consiglio di Stato che intanto ha definitivamente condannato Altroconsumo a restituire circa due miliardi di vecchie lire per i contributi editoriali percepiti indebitamente e ha anche condannato Altroconsumo a risarcire Adusbef, Federconsumatori e Codacons per le spese.

Le somme che Altroconsumo ora dovrà restituire saranno tutte versate ad Adusbef e Federconsumatori.

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