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LA GUARDIA FORESTALE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE










Il Codacons, con e le altre associazioni riconosciute sedute a tavolino con il neo Ministro Matteoli il 19 giugno u.s. per discutere delle sulle maggiori emergenze ambientali, hanno chiesto formalmente di farsi portavoce presso il Governo perché la Guardia Forestale passi al Ministero dell’Ambiente.

Infatti con un Decreto adottato a fine legislatura e nonostante le proteste dei Verdi e dello stesso Ministro alle Politiche Agricole, Pecoraro Scanio, il giorno stesso in cui si sarebbe dimesso il Governo è stato adottato il decreto di affidamento alle Regioni delle risorse e beni finanziari ivi comprese quelle del Corpo Forestale, peraltro in maniera indeterminata e viziata da eccesso di potere (il testo firmato da Bassanini non è uguale a quello presentato all’ufficio della Conferenza Stato ? Regioni ex art. 7 comma 2 L. 59/97).
Tale atto da considerarsi straordinario proprio perché preso a fine legislatura, è stato condannato all’unanimità dalle associazioni ambientaliste, nel corso della riunione del?19.6 al Ministero dell’ambiente,che in vista anche del periodo estivo e della necessità di un raccordo centrale delle competenze e funzioni di questo Corpo sentono come drammatico il decentramento operato dai recenti provvedimenti adottati.

Intanto le proteste sollevate non sono rimaste inascoltate perlomeno dal punto di vista dell’impegno politico che il Ministro si è assunto dinanzi a tutti promettendo di occuparsene e sostenere le richieste delle Associazioni.

In particolare il decreto è illegittimo in quanto:

a)Palese difetto di istruttoria: la mancanza degli artt. 1 ed 11 sono chiaro segno della frettolosità nell`emanazione del decreto;

b)Violazione delle prerogative delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie di Trento e di Bolzano per le quali erano richieste norme ad hoc ex art 1, comma 3, D.Lvo 4 giugno 1997, n. 143.

c)Il corpo forestale non sarebbe dovuto essere trasferito in quanto espleta funzioni in materia di Ordine e Sicurezza pubbliche e per ciò stesso non delegabili alle Regioni ex art. 2 D.Lvo 143/97.

d)Dovevano essere trasferite solo le risorse “non necessarie all`esercizio delle funzioni di competenza statale“ (tra le quali rientrano: esecuzione degli obblighi internazionali, competenze del precedente Ministro, prevenzione e repressione delle frodi, ecc.) e quindi non certo il 70% del corpo forestale;

e)Da quanto si evince dagli artt. 3 e 4 della L. 59/97, prima di decidere il trasferimento delle strutture dallo Stato alle Regioni, sarebbero dovuti essere individuati prima i casi tassativi di funzioni e compiti di competenza statale, poi le funzioni delegabili alle Regioni, quindi sarebbero dovute essere determinate le procedure di raccordo e solo in seguito si sarebbe potuto dare attuazione al trasferimento delle strutture.

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