La mediazione familiare
La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori.
La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all’utilizzo di tecniche specifiche quali quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto.
Requisito indispensabile per intraprendere un percorso di mediazione familiare è l’assenza di conflitto giudiziale in corso. La mediazione familiare è infatti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema giudiziario. Si ricorre a quest’ultimo (separazione e/o divorzio consensuale) solo per le omologhe di Legge degli accordi raggiunti. Tale tipologia di mediazione – che affianca gli aspetti emotivi a quelli più strettamente legali – è spesso definita anche mediazione globale.
L’attività di mediazione familiare
Il mediatore familiare è un terzo imparziale rispetto alla coppia che ha l’obiettivo di sostenere la coppia stessa durante la fase della separazione e del divorzio. All’interno di questo spazio neutrale il mediatore familiare si propone dunque come una risorsa specifica – alternativa al sistema giudiziario – volta a favorire la negoziazione di tutte quelle questioni relative alla separazione o al divorzio.
La coppia è incoraggiata dal mediatore a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare. La coppia diventa protagonista nella gestione del proprio conflitto ed indirizza le proprie risorse per trovare un dialogo il più possibile funzionale ai cambiamenti che si prospettano per tutta la famiglia.
Il mediatore familiare affronta sia gli aspetti emotivi (affidamento dei figli, continuità genitoriale, comunicazione della separazione al nucleo familiare, etc.) che quelli più strettamente materiali (divisione dei beni, determinazione dell’assegno di mantenimento, assegnazione della casa comiugale, etc.).
La mediazione familiare può essere esercitata all’interno di istituzioni pubbliche e private e attraverso l’attività libero professionale.
Differenze con altri interventi rivolti alla famiglia
Spesso la mediazione familiare viene confusa con la terapia di coppia o con la terapia familiare. La mediazione familiare ha in realtà un obiettivo opposto a quello della terapia ovvero quello di favorire la separazione consensuale della coppia stessa. Inoltre, a differenza della terapia familiare, prevede obbligatoriamente la presenza di entrambi i membri della coppia. Da un punto di vista procedurale la mediazione familiare non esplora aspetti del passato della coppia, ma solo quelli presenti e orientati al futuro.
Rispetto alla consulenza legale – a cui può tuttavia essere integrata – la mediazione familiare non ha come obiettivo la cura degli interessi dei propri clienti, ma il raggiungimento di accordi condivisi.
Confronto con altri interventi |
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Mediazione familiare |
Psicoterapia familiare |
Consulenza legale |
È rivolta obbligatoriamente ad entrambi i membri della coppia |
Può essere rivolta sia alla coppia che ai figli |
Può essere rivolta sia ad entrambi che al singolo |
I figli non possono partecipare |
I figli possono partecipare |
I figli solitamente non partecipano |
Ha come obiettivo la separazione o il divorzio consensuale |
Ha come obiettivo il miglioramento della dinamiche relazionali |
Ha come obiettivo quello di rispondere agli interessi del cliente |
Intervento a breve termine |
Intervento a medio e/o lungo termine |
Intervento non definibile temporalmente |
Favorisce la comunicazione alla ricerca di un accordo |
Cura, aiuta |
Offre un parere legale e rappresenta il cliente presso gli organi competenti |
Cenni storici
Nascita e diffusione
Il primo centro di mediazione familiare nasce nel 1974 ad Atlanta per opera dello psicologo e avvocato statunitense James Coogler.
Dagli Stati Uniti la pratica della mediazione familiare si diffonde fin dai primi anni ’80 anche in Europa. In Inghilterra la prima associazione (Family Mediators Association) nasce nel 1988 ed è del 1996 il Family Low Act, la Legge che riconosce l’importanza dell’intervento di mediazione familiare, tanto da prevedere obbligatoriamente – per tutte le controversie relative a questioni familiari che arrivano in Tribunale – almeno un incontro di mediazione.
La Francia nel 1996 si rende protagonista di una importante riforma: il Nouveau Code de Procédure Civil prevede che il Giudice possa nominare un terzo soggetto che ascolti le due parti in causa al fine di trovare una soluzione concordata. Nel 2004 la mediazione familiare diventa un’attività complementare a quella del giudice.
In Italia
Parallelamente alle prime esperienze francesi nel 1987 si costituisce a Milano l’associazione GeA (Genitori Ancora) con l’intento di divulgare la pratica della mediazione familiare.
Nonostante la sostanziale indifferenza sia del legislatore che degli organi giudicanti, nascono un po’ in tutta Italia centri sperimentali di mediazione familiare cui fanno seguito le prime scuole per formare i futuri mediatori familiari.
Successivamente nascono alcune associazioni con l’intento sia di raggruppare i vari mediatori familiari sul territorio sia di diffondere la cultura della mediazione stessa. L’obiettivo è inoltre quello di definire – in assenza di una regolamentazione statale – alcuni criteri quali quelli formativi e deontologici.
Legislazione
Attualmente in Italia la mediazione familiare non è una professione regolamentata, non esiste cioè un organo istituzionale vigilante (come un Albo o un Ordine professionale) né dei requisiti minimi definiti dallo Stato per poterla esercitare. Oltreché da figure professionali già strutturate – quali avvocati, psicologi, assistenti sociali – può essere esercitata da chiunque ritenga di possedere conoscenze e competenze adeguate.
Recentemente la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 – modificando l’articolo 155 del Codice civile – ha introdotto alcuni importanti aspetti legali per la mediazione familiare con l’introduzione dell’affido condiviso.
Benché la figura professionale del mediatore familiare non sia regolamentata, esistono alcuni corsi di formazione che, essendo riconosciuti dalle Regioni ed erogati da agenzie formative accreditate, rilasciano un attestato di qualifica professionale di “Esperto Mediatore Familiare”, titolo pubblico a tutti gli effetti.
Alcune Regioni italiane, attraverso lo strumento della Legge regionale, hanno istituito al proprio interno (generalmente presso l’Assessorato di riferimento ovvero quello alla Politiche Sociali) alcuni elenchi di professionisti in possesso di particolari caratteristiche.
Tali elenchi sono tuttavia da non confondere con Albi o Ordini professionali in quanto la Mediazione Familiare rimane, appunto, una professione non regolamentata.
La mediazione familiare
La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori.
La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all’utilizzo di tecniche specifiche quali quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto.
Requisito indispensabile per intraprendere un percorso di mediazione familiare è l’assenza di conflitto giudiziale in corso. La mediazione familiare è infatti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema giudiziario. Si ricorre a quest’ultimo (separazione e/o divorzio consensuale) solo per le omologhe di Legge degli accordi raggiunti. Tale tipologia di mediazione – che affianca gli aspetti emotivi a quelli più strettamente legali – è spesso definita anche mediazione globale.
L’attività di mediazione familiare
Il mediatore familiare è un terzo imparziale rispetto alla coppia che ha l’obiettivo di sostenere la coppia stessa durante la fase della separazione e del divorzio. All’interno di questo spazio neutrale il mediatore familiare si propone dunque come una risorsa specifica – alternativa al sistema giudiziario – volta a favorire la negoziazione di tutte quelle questioni relative alla separazione o al divorzio.
La coppia è incoraggiata dal mediatore a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare. La coppia diventa protagonista nella gestione del proprio conflitto ed indirizza le proprie risorse per trovare un dialogo il più possibile funzionale ai cambiamenti che si prospettano per tutta la famiglia.
Il mediatore familiare affronta sia gli aspetti emotivi (affidamento dei figli, continuità genitoriale, comunicazione della separazione al nucleo familiare, etc.) che quelli più strettamente materiali (divisione dei beni, determinazione dell’assegno di mantenimento, assegnazione della casa comiugale, etc.).
La mediazione familiare può essere esercitata all’interno di istituzioni pubbliche e private e attraverso l’attività libero professionale.
Differenze con altri interventi rivolti alla famiglia
Spesso la mediazione familiare viene confusa con la terapia di coppia o con la terapia familiare. La mediazione familiare ha in realtà un obiettivo opposto a quello della terapia ovvero quello di favorire la separazione consensuale della coppia stessa. Inoltre, a differenza della terapia familiare, prevede obbligatoriamente la presenza di entrambi i membri della coppia. Da un punto di vista procedurale la mediazione familiare non esplora aspetti del passato della coppia, ma solo quelli presenti e orientati al futuro.
Rispetto alla consulenza legale – a cui può tuttavia essere integrata – la mediazione familiare non ha come obiettivo la cura degli interessi dei propri clienti, ma il raggiungimento di accordi condivisi.
Confronto con altri interventi |
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Mediazione familiare |
Psicoterapia familiare |
Consulenza legale |
È rivolta obbligatoriamente ad entrambi i membri della coppia |
Può essere rivolta sia alla coppia che ai figli |
Può essere rivolta sia ad entrambi che al singolo |
I figli non possono partecipare |
I figli possono partecipare |
I figli solitamente non partecipano |
Ha come obiettivo la separazione o il divorzio consensuale |
Ha come obiettivo il miglioramento della dinamiche relazionali |
Ha come obiettivo quello di rispondere agli interessi del cliente |
Intervento a breve termine |
Intervento a medio e/o lungo termine |
Intervento non definibile temporalmente |
Favorisce la comunicazione alla ricerca di un accordo |
Cura, aiuta |
Offre un parere legale e rappresenta il cliente presso gli organi competenti |
Cenni storici
Nascita e diffusione
Il primo centro di mediazione familiare nasce nel 1974 ad Atlanta per opera dello psicologo e avvocato statunitense James Coogler.
Dagli Stati Uniti la pratica della mediazione familiare si diffonde fin dai primi anni ’80 anche in Europa. In Inghilterra la prima associazione (Family Mediators Association) nasce nel 1988 ed è del 1996 il Family Low Act, la Legge che riconosce l’importanza dell’intervento di mediazione familiare, tanto da prevedere obbligatoriamente – per tutte le controversie relative a questioni familiari che arrivano in Tribunale – almeno un incontro di mediazione.
La Francia nel 1996 si rende protagonista di una importante riforma: il Nouveau Code de Procédure Civil prevede che il Giudice possa nominare un terzo soggetto che ascolti le due parti in causa al fine di trovare una soluzione concordata. Nel 2004 la mediazione familiare diventa un’attività complementare a quella del giudice.
In Italia
Parallelamente alle prime esperienze francesi nel 1987 si costituisce a Milano l’associazione GeA (Genitori Ancora) con l’intento di divulgare la pratica della mediazione familiare.
Nonostante la sostanziale indifferenza sia del legislatore che degli organi giudicanti, nascono un po’ in tutta Italia centri sperimentali di mediazione familiare cui fanno seguito le prime scuole per formare i futuri mediatori familiari.
Successivamente nascono alcune associazioni con l’intento sia di raggruppare i vari mediatori familiari sul territorio sia di diffondere la cultura della mediazione stessa. L’obiettivo è inoltre quello di definire – in assenza di una regolamentazione statale – alcuni criteri quali quelli formativi e deontologici.
Legislazione
Attualmente in Italia la mediazione familiare non è una professione regolamentata, non esiste cioè un organo istituzionale vigilante (come un Albo o un Ordine professionale) né dei requisiti minimi definiti dallo Stato per poterla esercitare. Oltreché da figure professionali già strutturate – quali avvocati, psicologi, assistenti sociali – può essere esercitata da chiunque ritenga di possedere conoscenze e competenze adeguate.
Recentemente la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 – modificando l’articolo 155 del Codice civile – ha introdotto alcuni importanti aspetti legali per la mediazione familiare con l’introduzione dell’affido condiviso.
Benché la figura professionale del mediatore familiare non sia regolamentata, esistono alcuni corsi di formazione che, essendo riconosciuti dalle Regioni ed erogati da agenzie formative accreditate, rilasciano un attestato di qualifica professionale di “Esperto Mediatore Familiare”, titolo pubblico a tutti gli effetti.
Alcune Regioni italiane, attraverso lo strumento della Legge regionale, hanno istituito al proprio interno (generalmente presso l’Assessorato di riferimento ovvero quello alla Politiche Sociali) alcuni elenchi di professionisti in possesso di particolari caratteristiche.
Tali elenchi sono tuttavia da non confondere con Albi o Ordini professionali in quanto la Mediazione Familiare rimane, appunto, una professione non regolamentata.