La sentenza del TAR Lazio n. 1365/03, successiva a quella di accoglimento del ricorso delle associazioni, n. 966/03, ha incredibilmente riconosciuto che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è possibile introdurre nel nostro mercato un nuovo tipo di trattamento da considerarsi latte fresco ai sensi della Legge 169/1989 nonostante abbia una durabilità diversa da quella indicata dalla legge (i famosi 4 gg.ai sensi dell’art. 5) perché, dice la sentenza, in sostanza il legislatore del 1989 si sarebbe rifatto alle sole tecniche allora conosciute e non a quelle successivamente innovative intervenute che possono prevedere, ad opinione del collegio giudicante, anche termini di consumazione diversi da quelli previsti dalla legge (legge che l’altra sentenza ha riconosciuto tutt’ora in vigore). Il tutto in maniera contraddittoria rispetto sia alla sentenza n.966 sia rispetto allo stesso contenuto della nuova sentenza.
In tal modo:
1)si è ammesso che con fonte secondaria ? un Decreto Ministeriale – si possa derogare ad una legge del Parlamento prevedendo termini di durabilità diversi da quelli specificati
2) si decide in maniera contraddittoria rispetto a quanto espresso nel dispositivo precedente solo 8 giorni prima (la sentenza n. 966) con l’accoglimento del ricorso dei consumatori.
Nel merito, inoltre, è da rilevare l’incomprensibilità della sentenza di rigetto nel punto in cui, legittimando il nuovo trattamento, quello microfiltrato, ed equiparandolo al latte fresco pastorizzato afferma che il latte fresco pastorizzato è comunque di fatto sottoposto a due trattamenti termici poiché il primo trattamento preliminare sarebbe quello naturale del latte crudo con temperatura naturale inferiore a 40°C ai sensi del DPR n.54/97 e nel contempo legittima il microfiltrato che invece consta in parte (circa il 15%) di almeno due trattamenti termici in cui il primo supera i 40°C (120-140°C) e un secondo, in cui le due parti di latte vengono ricomposte, con un nuovo trattamento termico pari a 72-80°C.
Ebbene mentre da un lato il TAR afferma che il latte fresco pastorizzato ai sensi della L. 169/1989 è sottoposto ad un trattamento termico preliminare ex lege (DPR n.54/97) che sarebbe quello naturale inferiore a 40°C previsto per il latte crudo, poi contraddittoriamente estende tale interpretazione al latte microfiltrato nonostante derivi da due trattamenti meccanici ed entrambi superiori a 40 °C..
Rimangono, quindi, le perplessità dei consumatori su queste due sentenze, probabilmente sarebbe stata da preferire una sola decisione in cui meglio motivare la scelta fatta, visto che in udienza sono state discusse contestualmente ritenendole comunque di identico oggetto e visto che dalla lettura di ambedue non si può restare che interdetti e confusi.
Per questi motivi: contraddittorietà, difetto di motivazione e incongruenza la sentenza verrà appellata al Consiglio di Stato auspicando una maggiore chiarezza.