L`Autorità per l`energia elettrica ed il gas, a seguito della diffida del Codacons che gli intimava di intervenire sulla questione dei contatori del gas, ha provveduto ad inviare una segnalazione a Parlamento e Governo nella quale sono state accolte le nostre richieste.
L`Authority, infatti, evidenzia che per i contatori del gas è urgente definire obblighi di verifiche periodiche (Il Codacons aveva chiesto ogni 10 anni) e fissare una scadenza di vita massima (Il Codacons aveva chiesto 20 anni).
Il Codacons, però, ritiene che l`Authority abbia un atteggiamento troppo prudente nel ritenersi incompetente ad emanare una delibera vincolante in tal senso. E` vero che le disposizioni in materia sono troppo frammentate e che coinvolgono troppi soggetti, dal ministero dello Sviluppo Economico al ministero dell`Economia e che sarebbe necessaria un`armonizzazione. Questo non vuol dire, però, che l`Authority non possa avere voce in capitolo. Per questo il Codacons insiste nel domandare fin da subito una delibera. Inoltre si chiede, come sollecitato nella diffida, di stabilire anche di:
· comminare, sia alle società erogatrici del gas che dell`elettricità, una sanzione per il mancato rispetto delle normative e deliberazioni in materia che prevedono l`invio del letturista almeno una volta all`anno;
· stabilire con apposita deliberazione che il consumatore, in caso di mancato invio del letturista almeno una volta all`anno, abbia diritto alla rateizzazione senza il pagamento di alcun interesse, visto che il conguaglio eccessivo (per l`elettricità superiore al 150% dell`addebito medio delle bollette precedenti, per il gas superiore al doppio dell`addebito più elevato fatturato nelle bollette ricevute in seguito alla precedente bolletta di conguaglio) è da attribuirsi ad una precisa colpa e responsabilità delle società distributrici di gas o di elettricità, ad un loro preciso inadempimento contrattuale, che non deve e non può gravare sulle tasche dei consumatori.
· rendere più intelligibili le bollette di conguaglio, talmente incomprensibili che, anche in caso di errori da parte delle società di distribuzioni (ad esempio nella fattura di conguaglio capita che non venga scorporato quanto anticipato nelle bollette di acconto già precedentemente pagate), il consumatore non si accorge neppure dell`errore.