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L’AUTORITA’ DELLE TLCACCOGLIE IN PIENO LE RICHIESTE DEL CODACONS

Il Consiglio dell’Authority per le comunicazioni riunitosi ieri pomeriggio, ha ribadito la sua bocciatura dell’acquisizione di Tmc da parte di Seat. ?L’operazione non risulta autorizzabile? ha precisato l’Authority ribadendo le conclusioni della delibera precedente: le competenze attribuite dalla legge all’Authority TLC ed all’Antitrust sono differenti. Principio questo ribadito dal Codacons che tra i motivi di ricorso contro il provvedimento dell’Antitrust sottolinea proprio come quest’ultima non si sia astenuta dal pronunciarsi, come avrebbe dovuto, in seguito al diniego dell’AGCOM. ?Prevedevamo un parere negativo? hanno commentato dal Codacons ? l’Autorità delle Telecomunicazioni non poteva certo smentire una sua recente decisione, ora vedremo cosa deciderà il Tar?. Questi in breve i motivi percui il Codacons ritiene il provvedimento dell’AGCM viziato: 1) In quanto un membro del collegio che lo ha adottato, il presidente TESAURO, era in una situazione di incompatibilità con l’avvocato della TELECOM, Caludio TESAURO, suo nipote. Tale comportamento è evidentemente contrario al principio costituzionalmente garantito dell’imparzialità della pubblica amministrazione, ma appare tanto più grave in quanto contrario allo stesso CODICE ETICO dell’AGCM che impone ai suoi dipendenti di evitare qualunque, anche apparente, conflitto di interessi; E’ evidente che di fronte ad un’operazione di migliaia di miliardi il Presidente TESAURO avrebbe dovuto astenersi. 2) In quanto l’AGCM non si è astenuta dal pronunciarsi, come avrebbe dovuto, in seguito al diniego dell’AGCOM. In seguito alla delibera dell’Autorità Garante delle Comunicazioni (delibera n. 51/01/CONS) che ha rifiutato l’autorizzazione all’operazione di concentrazione tra Cecchi Gori Communications Spa e Seat Pagine Gialle S.p.A., l’Autorità garante della Concorrenza del Mercato avrebbe dovuto chiudere l’istruttoria. In effetti, che senso può avere esprimere un parere sugli effetti prodotti sul mercato e sulla concorrenza da parte di una concentrazione che è stata vietata? L’art 18 della L. 287/90, dispone chiaramente che ?L’Autorità, ove nel corso dell’istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un’operazione di concentrazione, provvede a chiudere l’istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato delle proprie conclusioni in merito?. Per favorire e incoraggiare l’apertura alla concorrenza, alla luce del processo di liberalizzazione ancora in atto, solo all’AGCOM spettava il potere ed il dovere di decidere sulla legittimità della posizione dominante di un’impresa nel settore delle comunicazioni, ciò che non è certo compito dell’Antitrust, che si deve limitare a salvaguardarne la struttura concorrenziale in conformità di principi generali. 3) nel merito, perché le condizioni alle quali l’autorizzazione della concentrazione è subordinata sono manifestamente insufficienti ed irrilevanti. L’AGCM, dopo aver spiegato con particolare puntigliosità che TELECOM è in posizione dominante in tutti i settori legati alle nuove tecnologie, per evitarne uno spropositato accrescimento, si limita ad imporle norme di comportamento e non condizioni di carattere strutturale (dismissioni di imprese o rami d’azienda). In siffatto modo, l’ex-monopolista godrà rispetto ai suoi concorrenti di un vantaggio economico e tecnologico impossibile da colmare per le altre imprese. La TELECOM sarà l’unica impresa in grado di avere in proprietà le tecnologie di comunicazione tecnologicamente più avanzate, con le quali potrà ?invadere? le case degli italiani con pubblicità e partite di cui avrà l’esclusiva con l’acquisto delle reti TMC e TMC 2. Un colosso come l’ex-monopolista telefonico, il cui utile è equivalente all’intero fatturato del gruppo Mediaset, se riuscisse ha portare a buon fine tale operazione di concentrazione, accentrerebbe in una sola impresa tutte le licenze richieste nel settore delle comunicazioni (GSM, UMTS, Televisioni ecc.). Gli effetti catastrofici sulla concorrenza sono evidenti! Nei prossimi giorni il TAR dovrà decidere se sospendere il provvedimento dell’antitrust.

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