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MENTRE L’OMS E L’ANPA OGGI DISCUTONO DI INQUINAMENTO

In contemporanea con il seminario organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità e dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, sui dati dell’inquinamento atmosferico, si è svolta, presso la sala stampa della Camera dei deputati, una conferenza stampa organizzata da WWF, Greenpeace e Codacons sulla delicata tematica dei rifiuti e sull’interpretazione autentica che il Parlamento si appresta a dare. Presenti l’On. Massimo Scalia, Presidente della Commissione di controllo sulle ecomafie, l’On. De Cesaris, componente Commissione Ambiente della Camera, il magistrato Amendola e i rappresentanti delle associazioni. Amendola, noto per le sue battaglie in materia ambientalista, ha sottolineato come l’Italia si appresta ad approvare una legge quadro in materia di rifiuti che viola le direttive comunitarie, dando un’interpretazione autentica del termine ?rifiuto? che invece spetta alla Comunità Europea. A nulla sono valse le sentenze della Corte di giustizia europea nei casi, singolarmente tutti italiani, nei quali la Corte ha chiaramente detto che la competenza a definire che cosa sia un rifiuto pericoloso spetti solo all’Europa. Il Codacons nel suo intervento ha messo in evidenza i punti che intende impugnare dinanzi al Giudice amministrativo del decreto n. 124 inerente le caratteristiche tecniche degli inceneritori. Infatti l’intera regolamentazione data da questo decreto in materia di rifiuti pericolosi, viene data in assenza delle ?linee guida? per categorie di impianti industriali diversi dagli impianti destinati principalmente allo smaltimento di rifiuti pericolosi che dovranno soltanto in un futuro prossimo intervenire. Tutta una normativa da attuarsi provvisoriamente nelle more dell’emanazione di queste ?linee guida? sostanzialmente in deroga alle norme ordinarie e a quelle previste dallo stesso decreto. Da una attenta analisi del decreto appare che queste norme tecniche, che dovrebbero avere una funzione preventiva contro l’inquinamento ambientale riflettendosi sulle tecniche di costruzione degli impianti e sui controlli prescelti, in realtà sono tutt’altro che tecniche. Intanto, nell’analizzarle una per una salta agli occhi che non si tratta proprio di norme tecniche, visto che ad es. non viene determinata l’altezza del camino degli inceneritori, ma si dice ?semplicemente? che questa altezza deve essere ?adeguata? ma adeguata a cosa non si capisce dalla norma, perché se è pur vero che dall’altezza e dalle sostanze bruciate dipenderà anche il grado di inquinamento circostante (caduta a pioggia o a ombrello) dovrebbe essere determinate una serie di variabili a seconda appunto delle sostanze bruciate e dei tipi di impianti industriali. Non è prevista come obbligatoria la camera di post combustione che pure ha un’indubbia utilità al fine di rimettere in combustione i residui organici che si sprigionano dai fumi dovuti alla prima fase di combustione e la cui previsione risponde alla logica ingegneristica. Ma anche il grado di temperatura a cui portare gli impianti ci lascia insoddisfatti perché la migliore letteratura scientifica consiglia i 1100° e non gli 850 ° indicati nel decreto, salvo, dice il legislatore, arrivare a 1100°per le sostanze organiche alogenate. Sicuramente più corrispondente al principio ALARA e al principio costituzionale di tutela della salute, sarebbe stato prevedere l’inversione dell’onere della prova addebitandolo al gestore, il quale deve avere l’onere di costruire progettare e attrezzare gli inceneritori in modo da portarli a 1100° e solo nel caso di incenerimento di sostanze non alogenate abbassare la temperaturali a 850°; soprattutto per le difficoltà connesse ai controlli che vedremo, dall’analisi del decreto, essere affidati alla discrezionalità dei gestori e a criteri di opportunità invece che di obbligatorietà. Infatti le norme di cd buona tecnica continuano nel massimo della genericità per essere norme tecniche. Tuttavia il meglio deve ancora arrivare e nelle regole inerenti le condizioni di accettazione dei rifiuti da parte del gestore davvero ci rendiamo conto che siamo in assenza di qualsiasi valutazione preventiva e affidati alla discrezionalità dei gestori, visto che mentre è necessario disporre di una descrizione dei rifiuti per la composizione fisica, solo SE POSSIBILE, si fa una descrizione anche della composizione chimica ( come si farà a capire che ci sono sostanze alogenate?). Ancora tra le procedure di ammissione dei rifiuti nell’impianto di incenerimento il gestore deve applicare ALMENO le seguenti procedure. Quell’almeno avrà un significato precettivo, discrezionale o facoltativo? Così, prosegue il legislatore, ove non risulti inappropriato, devono essere prelevati campioni rappresentativi PER QUANTO POSSIBILE per verificarne la conformità e la composizione. Ma questi prelievi vanno fatti soltanto se non risulti inappropriato, termine dal dubbio significato giuridico. Grave anche la previsione normativa per le fabbriche esentate da qualsiasi controllo nel caso inceneriscano soltanto ?rifiuti? propri. Come si farà a stabilire che si tratta di rifiuti propri se mancano i controlli, se mancano i registri dei rifiuti pericolosi. Anche la normativa delle acque reflue sembra essere derogata visto che ancora il legislatore afferma che l’immissione di acque reflue in ambiente acquatico deve essere limitata PER QUANTO POSSIBILE. Sembra di assistere non alla regolamentazione di una materia ma all’indicazione di una serie di consigli che sarebbe bene seguire ma che vanno applicati a discrezione dei gestori nell’ambito di una valutazione dell’analisi costi benefici (i termini: appropriato, maggior misura, se possibile) mentre la filosofia dovrebbe essere al contrario quella di perseguire una tutela ambientale attraverso regole certe e non discrezionali. Anche il mancato rigoroso riferimento alla migliore tecnica possibile, D.Lgs. n. 372/98 in attuazione della direttiva 96/61/CE, che prescrive l’adozione delle migliori tecniche possibili per il contenimento delle emissioni rappresenta un arretramento nella politica di tutela ambientale.

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