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MERCOLEDI’ 15 IL TAR LAZIO DECIDE

ECCELLENTISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Ricorso (anche ai sensi del DL 80/98 e della L. 281/98) del – CODACONS – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori – con sede in Roma, nella persona del vice -presidente e legale rappresentante Giovanni Pignoloni – SORRENTINO Manuela, residente in Roma, tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Carlo Rienzi, Michele Mirenghi e Marco Ramadori, e presso la sede dell’Ufficio Legale Nazionale del Codacons, in Roma, Via Otranto 18, elettivamente domiciliati, – ricorrenti – contro COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, – resistente – e nei confronti di AGIP PETROLI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Laurentina 449 – controinteressata – per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento X del Comune di Roma n. 406 del 4.10.99, che vieta l’accesso e la circolazione degli autoveicoli, nell’area urbana delimitata dal tracciato del GRA, per le giornate del 6/13/20/27 ottobre 1999, 3/10/17/24 novembre 1999, 1/8/15/22/29 dicembre 1999 e 5 gennaio 2000, e di tutti gli atti, per quanto di ragione, precedenti, connessi e conseguenti, in particolare della deliberazione della Giunta Comunale 1514 del 27.7.99 (documenti conosciuti attraverso l’accesso all’Assessorato dell’ambiente di uno degli avvocati, in data 12.11.99, come da ricevuta che si produce). MOTIVI 1) Illegittimità’ della deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 1514/99 e della determinazione dirigenziale 406/99 del Dipartimento X del Comune di Roma, per violazione del DM 163/99, sviamento di potere e difetto di istruttoria. La deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 1514/99 ha individuato specifici provvedimenti di limitazione della circolazione. In particolare, l’allegato 3, approvato contestualmente a tale deliberazione, ha previsto, per il periodo dal 6 ottobre 1999 al 5 gennaio 2000, il “blocco programmato” della circolazione degli autoveicoli “non catalizzati”, ogni mercoledì dalle 15 alle 21. Tale disposto, recepito e reso esecutivo dalla determinazione dirigenziale 406 del 4 ottobre 1999 del Dipartimento X del Comune di Roma, e’ palesemente illegittimo. Sembra opportuno, brevemente, ricostruire la fattispecie normativa in cui si inquadrano i vari provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri urbani. L’art. 3 della legge 413/97 prevede che i sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell’art. 7 del DL 285/92 (il cosiddetto “codice della strada”), “per esigenze di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità'”. Il Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, ha cosi’ emanato il DM 163, in data 21 aprile 1999, al fine di stabilire i “criteri ambientali e sanitari”, necessari ai fini dell’art. 3 della legge 413/97 sopra citata. In particolare, l’art. 4 di tale DM dispone che il sindaco disponga “la limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad accensione comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell’area di superamento”. Ma, nella fattispecie, la “limitazione della circolazione” degli autoveicoli “non catalizzati”, disposta dal Comune di Roma, con effetto ogni mercoledì dalle 15 alle 21, dal 6.10.99 al 5 gennaio 2000, e’ ILLEGITTIMA in quanto:. A) tale misura e’ innanzitutto assolutamente INIDONEA A UN REALE ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO. Ciò e’ confermato dalle rilevazioni effettuate nei mercoledì pomeriggio nei quali la circolazione e’ stata “limitata” alle sole auto catalitiche, che indicano, addirittura, un AUMENTO DEI VALORI DI BENZENE! “Benzene piu’ che raddoppiato nel mercoledì del blocco rispetto al giorno precedente, monossido di carbonio triplicato”, si legge nell’articolo pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” che si produce in giudizio. Tale aumento e’ dovuto, innanzitutto, a un evidente INTENSIFICARSI del traffico urbano nelle ore immediatamente precedenti tale blocco. Tale intensificazione porta a una naturale CONGESTIONE del traffico, con creazione di file e di ingorghi nei momenti precedenti tale “blocco”, e dunque a un estremo RALLENTAMENTO della circolazione. E il conseguente funzionamento A CICLO RALLENTATO dei motori (sia catalizzati che non…) provoca un AUMENTO ESPONENZIALE delle emissioni di inquinamento nell’aria, aumento che non puo’ ASSOLUTAMENTE COMPENSARE il “blocco” delle ore successive. Ma una seconda causa dell’aumento dell’inquinamento ambientale, nelle ore del “blocco” va ricercata anche, come verrà illustrato successivamente, NELLA MAGGIORE FORZA INQUINANTE DEI MOTORI “CATALIZZATI”, perlomeno nel ciclo di circolazione urbana. B) Tale blocco, anche se “per assurdo” fosse efficace, sarebbe comunque illegittimo per violazione del DM 163/99. Il comma 6 dell’art. 4 (lo stesso articolo che prevede la possibilità di limitazioni del traffico) dispone che “per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della circolazione, devono essere PREDISPOSTE O RAFFORZATE ADEGUATE ALTERNATIVE TRASPORTISTICHE che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilita’ delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti” E continua: “A tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici “. Orbene, evidentemente NULLA DI TUTTO QUESTO E’ STATO FATTO DAL COMUNE DI ROMA. Nessun rafforzamento di “adeguate alternative di trasporto” e tantomeno accordi SPECIALI con le aziende di trasporto pubblico, ma anzi… un “abominevole” (e prevedibilissimo!) rallentamento del servizio pubblico, con metropolitane invivibili, autobus strapieni, attese interminabili alle fermate. E tutto questo a danno degli strati più deboli e indifesi della popolazione, non in grado di potersi permettere costosi taxi o inquinanti (seppur gratuite per i pochi privilegiati…) “auto blu”. E questo estremo disagio della popolazione non viene, peraltro, ASSOLUTAMENTE COMPENSATO, per quanto detto sopra, da un neppure minimo miglioramento della qualità dell’aria ma, AL CONTRARIO, si è ottenuto un ASSOLUTO PEGGIORAMENTO dell’inquinamento ambientale! Il problema è che tale “mancanza di alternative” di trasporto pubblico al mezzo privato, nelle ore del “blocco”, provoca necessariamente l’INCREMENTO DEL TRAFFICO NELLE ORE PRECEDENTI AL BLOCCO, con il conseguente intasamento e incremento OGGETTIVO dell’inquinamento nei mercoledì “protetti”. Addirittura lo stesso “Documento sulla valutazione preliminare della qualità dell’aria” (studio alla base dei provvedimenti di limitazione della circolazione), allegato alla deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 1514/99, valuta, a pag. 24, tra i fattori più importanti per il “contenimento delle emissioni di benzene”, la circostanza che “OGNI PROVVEDIMENTO CHE PENALIZZI L’UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO DOVRA’ ESSERE COMPENSATO DA UNA MAGGIORE OFFERTA DI TRASPORTO PUBBLICO”. E invece nulla. E dunque qual e’ la soluzione offerta contro lo smog dal Comune di Roma ai cittadini? Disagi “inumani”… per avere un’aria più inquinata? C) Per ultimo, il comma 5 dell’articolo 4 del DM 163/99 individua i veicoli esentati da tali misure di limitazione della circolazione e, in particolare: “i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici…etc.”. E’ importante notare come le auto cosiddette “catalizzate” NON siano compresi tra i veicoli esentati da tali limitazioni. 2) Illegittimità dei provvedimenti di blocco della circolazione limitati alle “auto non catalizzate”, per difetto di istruttoria e sviamento di potere. Il Codacons va oltre, e contesta la legittimità di QUALUNQUE BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI CHE NON COMPRENDA ANCHE LE AUTO CATALIZZATE! Tutti i più recenti studi scientifici in materia hanno dimostrato che IL MAGGIORE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA viene proprio dal ciclo di funzionamento delle auto “catalizzate”. Il DM 163/99, sopra citato, aveva imposto, tra l’altro, ai Comuni di approntare uno studio sulla qualità dell’aria all’interno dei centri abitati. Il Comune di Roma ha ottemperato a tale disposto con il “Documento sulla valutazione preliminare della qualità dell’aria”, già citato, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale di Roma 1514/99. Tale documento, alla base dei provvedimenti di limitazione della circolazione, esamina analiticamente i dati di inquinamento a Roma. Dopo aver citato le stime dell’ENEA, per cui le emissioni veicolari ammontano all’85% del totale emesso, e dopo aver esaminato i vari dati di inquinamento rilevati nella città, apoditticamente, e senza alcuna motivazione, dispone che “la limitazione dell’utilizzo dell’auto dovrà essere rivolta, essenzialmente, verso i veicoli maggiormente inquinanti, e DUNQUE VERSO LE AUTO NON CATALITICHE”. Ebbene, questo assunto non corrisponde al vero. E’ infatti vero che, come illustra lo stesso documento a pag. 31, “un efficace rimedio per ridurre l’inquinamento da monossido di carbonio prodotto dalle autovetture a benzina e’ rappresentato dall’uso delle marmitte catalitiche che producono un abbattimento percentuale delle emissioni di CO, variabile con la velocità di marcia”, ma a) anche tale documento riconosce che tale riduzione e’ PROPORZIONALE ALLA VELOCITA’ DI MARCIA. E dunque, nelle città, in uno scenario di traffico estremamente lento, le marmitte catalitiche, a bassa velocità, NON RIESCONO A PRODURRE UN ABBATTIMENTO delle emissioni di CO tale da giustificare una loro IMMUNITA’ INCONDIZIONATA DI CIRCOLAZIONE! b) le marmitte catalitiche, anche ammesso, che viaggiando a velocità elevata (cosa naturalmente non possibile a Roma…), riescano realmente in questa opera di riduzione delle emissioni di CO, emettono, a DIFFERENZA DELLE AUTO NON CATALITICHE, altre sostanze ben più pericolose e cancerogene! Ma, come al solito, in Italia siamo gli ultimi ad “accorgerci” delle realtà di fatto che possono danneggiare gli interessi economici dei grandi produttori di auto… Oltre a oramai innumerevoli autorevoli fonti scientifiche internazionali, L’EPA, Environment Protection Agency, (l’Agenzia di Protezione dell’Ambiente degli USA) ha dimostrato che l’avvento delle benzine senza piombo, e la conseguente diffusione delle marmitte catalitiche, ha creato una situazione BEN PIU’ PREOCCUPANTE E PERICOLOSA, per l’ambiente e la salute, di quanto abbia fatto il piombo, presente nelle benzine “rosse”. I catalizzatori delle marmitte catalitiche, infatti, per abbattere il livello di benzene contenuto nei gas di scarico, usano gli ossidi di azoto. E conseguentemente, come risulta dalle ricerche fatte dall’Epa negli ultimi anni, e’ stato rilevato che, contemporaneamente alla progressiva catalizzazione del parco auto, si e’ verificato un parallelo AUMENTO degli ossidi di azoto nell’atmosfera. Questi ossidi hanno un dannosissimo potere filtrante (responsabile dell’effetto serra e ben 300 volte superiore all’anidride carbonica!) ma, soprattutto, questi ossidi di azoto, cosi’ liberati dalle marmitte catalitiche, SI COMBINANO CON L’OSSIGENO, generando cosi’ OZONO, COMPOSTO ESTREMAMENTE LETALE per la salute umana! E, per assurdo e clamorosamente, LO STESSO DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA (sopra citato e alla base dei blocchi operati dal Comune di Roma) riscontra (pag. 9) UN INCREMENTO DEL 74% DEL LIVELLO DELL’OZONO nella città di Roma (!!), con riferimento al 1993, e ADDIRITTURA UN AUMENTO DEL 20% (!!) registrato nel 1998 rispetto al 1997! Ma tale documento del Comune si guarda bene dallo spiegare che LA CAUSA DI TALE INCREMENTO e’ dovuta al correlativo INCREMENTO DEL PARCO AUTO CATALIZZATE! Tale motivazione non avrebbe poi certamente giustificato blocchi della circolazione CHE NON COMPRENDANO ANCHE LE AUTO CATALIZZATE… c) UN VELENO CHIAMATO MTBE In Italia, nelle benzine cosiddette “verdi” e’ presente, in quantità variabili, un composto chiamato MTBE (come riconosciuto dalla stessa Agip nella documentazione presente nel suo sito Internet). Tale composto serve per aumentare gli ottani nella benzina verde, per compensare la diminuzione di piombo ed aumentarne cosi’ l’efficienza. Usare tale MTBE e’ di estrema convenienza per le compagnie produttrici, in quanto estremamente economico, rispetto ad altre alternative. Ma l’uso di tale MTBE E’ STATO VIETATO IN MOLTI STATI MONDIALI, TRA CUI LA CIVILE CALIFORNIA, SIN DAL 1997! Cosi’ come indicato nella documentazione che si produce, l’MTBE libera 2 composti, cancerogeni e causa di gravissime malattie respiratorie. Uno di tali composti e’ la letale formaldeide. Tali composti finiscono nei fiumi, nei laghi, nelle fonti di acqua potabile. Tracce di tali composti sono stati cosi’ ritrovati nell’acqua potabile della California, tra cui Santa Monica, e in altre località: “l’MTBE nell’acqua provoca un rischio di morte da vari cancri, e quindi, l’esposizione a questa pericolosa sostanza chimica deve essere evitata per evitare inutili e prevedibili rischi di cancro per l’uomo”. L’MTBE e’ pertanto certamente cancerogeno e, come riportato nella documentazione che si produce, “chi e’ stato a contatto con l’MBTE attraverso il contatto con la benzina, ha accusato estremi mal di testa, vomito, diarrea, febbre, tosse, dolori muscolari, sonnolenza, disorientamento, ed irritazione degli occhi e della pelle.” Sono queste le ragioni che hanno portato lo Stato della California, gia’ dall’estate del 1997, a VIETARE l’MTBE nelle benzine verdi. Ma in Italia…come sopra riportato, l’Agip ammette candidamente di farne uso, addirittura in documentazione pubblica sul proprio sito Internet! Tutto quanto sopra premesso, il Codacons, come sopra rappresentato e difeso, CHIEDE che l’Ecc.mo Tar Lazio adito, contraris reiectis, voglia, previa sospensiva, in via principale: A) annullare l’efficacia della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento X del Comune di Roma n. 406 del 4.10.99, che vieta l’accesso e la circolazione degli autoveicoli nell’area urbana delimitata dal tracciato del GRA, per le giornate del 6/13/20/27 ottobre 1999, 3/10/17/24 novembre 1999, 1/8/15/22/29 dicembre 1999 e 5 gennaio 2000, e di tutti gli atti, per quanto di ragione, precedenti, connessi e conseguenti, in particolare l’allegato 3 alla deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 1514 del 27.7.99. B) ordinare, ai sensi del DL 80/98 e dell’art. 3 della L. 281/98, al Comune di Roma di riesaminare i provvedimenti impugnati, al fine di rendere il servizio pubblico di gestione del traffico e di controllo dell’inquinamento coerente con il fine perseguito, realizzabile attraverso un blocco della circolazione che comprenda anche le auto catalizzate, per periodi temporali maggiori (che garantiscano cosi’ un minimo di efficacia a tali blocchi) e con un relativo rafforzamento del servizio pubblico. C) in via subordinata, annullare l’efficacia dei provvedimenti impugnati dove dispongono l’esenzione del divieto di circolazione alle auto cosiddette “catalizzate”, in particolare del punto c) della Determinazione Dirigenziale n. 406/99 del Comune di Roma. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Roma, 30 novembre 1999 Avv Carlo Rienzi, Avv. Michele Mirenghi, Avv. Marco Ramadori DOMANDA DI SOSPENSIONE INCIDENTALE Il blocco della circolazione oggetto dei provvedimenti impugnati, oltre ad essere completamente inutile al fine del contenimento del livello di inquinamento ambientale, e’ anzi causa, per quello che si e’ illustrato nel ricorso, di un INCREMENTO di tale inquinamento! Tale blocco e’ inoltre, evidentemente, causa, anche e soprattutto in prossimità delle feste natalizie, di innumerevoli disagi per i cittadini romani. Per questi motivi SI CHIEDE che l’ecc.mo TAR adito, previa audizione dei sottoscritti difensori in camera di consiglio, voglia disporre la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnato. Roma, 28 novembre 1999

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