Oggi 18 maggio 2001 era in discussione al TAR Lazio il ricorso presentato dall’ABI e dalle maggiori banche inteso a far ?cadere? il D.M. 110/2000 che prevede la possibilità per gli enti e per i mutuatari che hanno ottenuto un mutuo agevolato di richiedere ed ottenere la rinegoziazione del tasso di interesse affinché lo stesso sia portato ad un valore non superiore al Tasso effettivo globale medio che il Ministero del Tesoro sentita la Banca D’Italia è tenuto a fissare trimestralmente.
Le banche infatti interpretano le norme nel senso che l’art. 29 della legge 133/99 dalla quale deriva il D.M. 110/2000, ha dato solo la facoltà a banche da un lato, e enti pubblici e mutuatari dall’altro, di rinegoziare i mutui agevolati.
La legge è invece chiarissima per le associazioni dei consumatori e per gli enti interessati. La norma dell’art. 29 della legge n. 133/99 prevede:
a) al comma 1, che gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi delle leggi ivi citate nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi possono, in via disgiunta, chiedere all`istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni determinato ai sensi dell`articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il primo tasso ad un valore non superiore al secondo;
b) al comma 3, che con regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono emanate le disposizioni di attuazione dello stesso articolo;
Ebbene il Ministero del Tesoro ha emanato il D.M. (110/2000) con il quale ha previsto all’art. 1. ( Attivazione della rinegoziazione):
1. La rinegoziazione è azionabile una sola volta per ciascun mutuo su richiesta degli enti ovvero dei mutuatari. Per questi ultimi gli effetti della rinegoziazione si determinano se siano o si mettano al corrente con i pagamenti delle rate.
2. Gli enti hanno facoltà di concordare con le banche le modalità per la definizione di eventuali situazioni pregresse creditorie-debitorie nei limiti degli stanziamenti originari.
E all’art. 2. (Determinazione del nuovo tasso e sua decorrenza).
Gli istituti interessati, accertata la procedibilità della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all`articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data di presentazione della domanda, procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario ed all`ente.
Le norme dicono chiaramente, allora che le banche su richiesta degli interessati DEVONO rinegoziare abbassando i tassi al valore del tasso soglia che sarà fissato dal Ministero del Tesoro.
Il ricorso delle Banche ormai da tempo viene rinviato con motivazioni che davvero non convincono.
Questa volte le banche hanno chiesto al TAR di aspettare ancora a decidere il loro ricorso in quanto fra qualche mese la Banca D’Italia renderà noto il tasso effettivo globale medio per i mutui agevolati e tale dato ritengono sia essenziale per la decisione del ricorso.
?Niente affatto?, ha sostenuto in udienza l’avv. Vincenzo Masullo Direttore dell’Ufficio Legale del Codacons. ?La rilevazione che farà Banca d’Italia sarà solo l’esatto iter disciplinato non dal D.M. 110/2000 impugnato dalle banche, ma dalle leggi (la l. 10(796 cui rinvia l’art. 29 della legge n. 133/99).
Dunque quale che sia il tasso che sarà rilevato nulla sposta in ordine alla pretesa giudiziale delle banche che vorrebbero passasse la tesi della facoltatività della rinegoziazione e non quella della obbligatorietà.?
Questi rinvii non danno certezza del diritto e gli enti che vorrebbero avanzare richiesta di rinegoziazione , pendente un giudizio al TAR, si trovano in difficoltà. E’ necessario che si decida subito se il D.M. 110/200 sia legittimo o meno cosicché quando uscirà la rilevazione del tasso soglia i soggetti interessati potranno proporre istanza di rinegoziazione senza lo spauracchio di una decisione giudiziale successiva che possa bloccare e rendere illegittimi i loro atti.
Con la posizione espressa dal Codacons si sono trovati d’accordo i difensori della Regione Lombardia e di altri Enti presenti nel giudizio, nonché la Federconsumatori.
Purtroppo, nonostante l’opposizione il TAR ha concesso ancora un rinvio al 19 ottobre 2001.