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NAPOLI: IL TRIBUNALE CONDANNA LA BANCA A RISARCIRE UNA RISPARMIATRICE


Importante sentenza in materia di risparmio ottenuta dal Codacons dinanzi al Tribunale di Napoli. Questi i fatti.

Una cittadina napoletana le cui iniziali sono V.C. nel 2001 venne sollecitata dalla propria banca (la Banca Popolare di Ancona), ad acquistare obbligazioni Cirio con l’importo ricavato dalla vendita di Bot e Cct di cui era titolare. La donna venne convinta dal personale dell’istituto di credito circa i vantaggi che l’investimento comportava, ed acquistò obbligazioni Cirio per il controvalore di 15.000 euro.

Purtroppo, come tutti sappiamo, il crac che colpì il gruppo coinvolse migliaia di risparmiatori, compresa V.C., la quale decise di rivolgersi al Codacons capendo che l’investimento che gli era stato proposto come vantaggioso, in realtà presentava un elevato livello di rischio di cui ella non era stata informata.

Assistita dall’Avv. Giuseppe Ursini, Presidente del Codacons Napoli, la donna intentò causa contro la banca, dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo una condanna per l’inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a carico dell’istituto di credito.

Così scrive la X sezione del Tribunale di Napoli:


?l’art. 28 Regolamento Consob n.11522 del 1 luglio 1998 chiarisce che, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio e devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Di poi dal secondo comma, il quale dispone che tali soggetti non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento? [?]

?La tesi difensiva sostenuta dalla Banca Popolare di Ancona non può essere condivisa. L’informativa, invero, non può essere generica ma deve essere il più possibile particolareggiata e, comunque, attagliata allo specifico investimento?.
[?]

?Infatti l’intermediario deve, comunque, assicurare all’investitore la propria assistenza e la propria guida nella scelta delle operazioni da compiere, anche al di là delle asettiche e standardizzate informazioni riportate nel documento. La ?conoscenza? deve essere una conoscenza effettiva ed anche alla luce del dettato dell’art. 82 comma 3 del Regolamento Consob, l’intermediario (o il promotore) deve verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta?.
[?]

?Orbene, essendo certamente non contestato che l’operazione presentava profili di rischio tali da renderla inadeguata per chi la stava compiendo, la stessa avrebbe dovuto dimostrare di aver informato l’investitore che si trattava di operazione non adeguata e delle ragioni per cui non fosse opportuno procedere alla sua esecuzione, mettendo in evidenza il notorio livello di indebitamento risultante dai bilanci di tutto il gruppo Cirio, che certo non poteva ignorare e, quindi, la possibile perdita di capitale?.



Il Giudice del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Fausta Como, ha quindi così sentenziato:



?In conclusione reputa il Tribunale che la Banca Popolare di Ancona non ha fornito all’attrice adeguate informazioni sulla rischiosità e implicazioni dell’operazione. La segnalazione non è avvenuta in modo completo e non ha, quindi, consentito alla Signora C. una scelta consapevole.
[?]

L’inadempimento della Banca determina la risoluzione del contratto e, quindi, l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall’attrice?.



La Banca Popolare di Ancona è stata così condannata a rimborsare alla signora V.C. i 15.000 euro dell’investimento, oltre agli interessi maturati dalla data dell’acquisto dei bond fino ad oggi, e a pagare le spese legali della causa



E’ una sentenza molto importante in favore dei risparmiatori gabbati dai crac finanziari ? afferma Carlo Rienzi, Portavoce Codacons e candidato assieme a Pino Ursini nelle file di Lista Consumatori alle prossime elezioni in Campania, in appoggio di Romano Prodi ? Nel programma di Lista Consumatori è stata inserita proprio l’istituzione di un fondo per rimborsare i risparmiatori coinvolti nei crac finanziari, e che hanno perso tutti i propri soldi, oltre che la class action per intentare cause collettive.





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