“News” in materia di diritto di famiglia
Convivenza more uxorio e proprietà esclusiva dell’abitazione da parte di uno dei conviventi: il Tribunale di Genova ha stabilito la sussistenza del diritto del convivente ad ottenere il rilascio dell’immobile:
“Nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, il convivente proprietario esclusivo dell’immobile precedentemente destinato alla convivenza ha diritto di ottenerne il rilascio da parte dell’altro convivente, che non ha alcun titolo per continuare a utilizzare l’abitazione”. Tribunale di Genova, sezione III, sentenza 23.02.2004 n. 845
Separazione tra i coniugi: la casa coniugale può essere affidata ad uno dei coniugi al fine di garantire la tutela familiare.
Cass. Sezione I, sentenza 14.01.2005 n. 79
Alimenti corrisposti dal coniuge non affidatario dei figli: regime delle spese straordinarie.
”Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l’altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto a essere coinvolto in tali scelte. Le decisioni concernenti le attività meramente ricreative dovranno essere concordate preventivamente dai genitori, non ricorrendo, in ordine a esse, il presupposto della necessità, tale da giustificare una libera iniziativa del genitore presso il quale la minore risulti collocata”.
Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925
Assegno per il figlio divenuto maggiorenne: il presupposto per la sua erogazione si basa sulla persistenza della coabitazione tra il figlio maggiorenne e il genitore affidatario. Ma la presenza saltuaria del figlio non fa venir meno il requisito della coabitazione, facendo permanere la necessità del versamento dell’assegno. Lo ha stabilito
Cass. Sezione I, sentenza 27 maggio 2005 n. 11320
L’assegno di mantenimento di un coniuge in favore dell’altro, a seguito dell’intervenuta separazione personale dei coniugi, deve essere versato tenendo in considerazione la finalità di garantire al coniuge intestatario dell’assegno un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione. Tale principio, ormai assodato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, è descritto come un diritto spettante anche al coniuge onerato: “in tema di separazione personale, ove la situazione economica del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento risulti tale da non consentirgli di mantenere il tenore di vita goduto prima della separazione, il giudice deve porre a carico dell’altro un assegno che tendenzialmente glielo consenta, tenuto conto che dalla separazione derivano maggiori spese complessive ed anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione”. Cass. sez. I civile, 17.06.2009 n. 14081
Nella giurisprudenza di merito, in applicazione del riferito principio di diritto, è stata rigettata, all’esito della fase presidenziale del giudizio di separazione dei coniugi, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie casalinga, sul rilievo che, a fronte della situazione reddituale del marito (che, allo stato, non percepiva redditi di sorta, essendo dipendente di una società notoriamente in grave crisi di liquidità), “il pregresso tenore di vita reddituale non può essere mantenuto né per l’uno né per l’altro e ciò anche in considerazione degli ulteriori costi che la separazione comporta” (così Trib. Catania 22.06.2009, che ha sottolineato come, tra le maggiori spese derivanti dalla separazione coniugale, debba includersi la necessità di reperire una seconda abitazione per il coniuge che si allontana dalla casa familiare).
In senso conforme Cass. 16.11.2005, n. 23071, secondo cui la conservazione del precedente tenore di vita del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), con la conseguenza che esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall’art. 156, comma 2, cod. civ.
Sotto quest’ultimo profilo, è stata affermato che: “nel ricostruire il reddito del coniuge onerato, il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi positivi e negativi che contribuiscono a formarlo e quindi anche degli oneri, quali essi siano, che ne riducano l’entità” (Cass. 28.04.2006, n. 9878).
Nel provvedimento di affidamento dei figli qualora venga disposto il collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori, l’assegno di mantenimento deve essere a carico del genitore non collocatario. Con la sentenza 4.11.2009, n. 23411
Maltrattamenti in famiglia: reato configurabile anche tra conviventi more uxorio, non solo tra persone coniugate. Prosegue il cammino giurisprudenziale di equiparazione della convivenza more uxorio alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ex art. 29 Costituzione. In questo senso si è pronunciata
“News” in materia di diritto di famiglia
Convivenza more uxorio e proprietà esclusiva dell’abitazione da parte di uno dei conviventi: il Tribunale di Genova ha stabilito la sussistenza del diritto del convivente ad ottenere il rilascio dell’immobile:
“Nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, il convivente proprietario esclusivo dell’immobile precedentemente destinato alla convivenza ha diritto di ottenerne il rilascio da parte dell’altro convivente, che non ha alcun titolo per continuare a utilizzare l’abitazione”. Tribunale di Genova, sezione III, sentenza 23.02.2004 n. 845
Separazione tra i coniugi: la casa coniugale può essere affidata ad uno dei coniugi al fine di garantire la tutela familiare.
Cass. Sezione I, sentenza 14.01.2005 n. 79
Alimenti corrisposti dal coniuge non affidatario dei figli: regime delle spese straordinarie.
”Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l’altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto a essere coinvolto in tali scelte. Le decisioni concernenti le attività meramente ricreative dovranno essere concordate preventivamente dai genitori, non ricorrendo, in ordine a esse, il presupposto della necessità, tale da giustificare una libera iniziativa del genitore presso il quale la minore risulti collocata”.
Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925
Assegno per il figlio divenuto maggiorenne: il presupposto per la sua erogazione si basa sulla persistenza della coabitazione tra il figlio maggiorenne e il genitore affidatario. Ma la presenza saltuaria del figlio non fa venir meno il requisito della coabitazione, facendo permanere la necessità del versamento dell’assegno. Lo ha stabilito
Cass. Sezione I, sentenza 27 maggio 2005 n. 11320
L’assegno di mantenimento di un coniuge in favore dell’altro, a seguito dell’intervenuta separazione personale dei coniugi, deve essere versato tenendo in considerazione la finalità di garantire al coniuge intestatario dell’assegno un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione. Tale principio, ormai assodato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, è descritto come un diritto spettante anche al coniuge onerato: “in tema di separazione personale, ove la situazione economica del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento risulti tale da non consentirgli di mantenere il tenore di vita goduto prima della separazione, il giudice deve porre a carico dell’altro un assegno che tendenzialmente glielo consenta, tenuto conto che dalla separazione derivano maggiori spese complessive ed anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione”. Cass. sez. I civile, 17.06.2009 n. 14081
Nella giurisprudenza di merito, in applicazione del riferito principio di diritto, è stata rigettata, all’esito della fase presidenziale del giudizio di separazione dei coniugi, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie casalinga, sul rilievo che, a fronte della situazione reddituale del marito (che, allo stato, non percepiva redditi di sorta, essendo dipendente di una società notoriamente in grave crisi di liquidità), “il pregresso tenore di vita reddituale non può essere mantenuto né per l’uno né per l’altro e ciò anche in considerazione degli ulteriori costi che la separazione comporta” (così Trib. Catania 22.06.2009, che ha sottolineato come, tra le maggiori spese derivanti dalla separazione coniugale, debba includersi la necessità di reperire una seconda abitazione per il coniuge che si allontana dalla casa familiare).
In senso conforme Cass. 16.11.2005, n. 23071, secondo cui la conservazione del precedente tenore di vita del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), con la conseguenza che esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall’art. 156, comma 2, cod. civ.
Sotto quest’ultimo profilo, è stata affermato che: “nel ricostruire il reddito del coniuge onerato, il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi positivi e negativi che contribuiscono a formarlo e quindi anche degli oneri, quali essi siano, che ne riducano l’entità” (Cass. 28.04.2006, n. 9878).
Nel provvedimento di affidamento dei figli qualora venga disposto il collocamento prevalente del figlio presso uno dei genitori, l’assegno di mantenimento deve essere a carico del genitore non collocatario. Con la sentenza 4.11.2009, n. 23411
Maltrattamenti in famiglia: reato configurabile anche tra conviventi more uxorio, non solo tra persone coniugate. Prosegue il cammino giurisprudenziale di equiparazione della convivenza more uxorio alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ex art. 29 Costituzione. In questo senso si è pronunciata