Domani il Tar del Lazio, sez.II, deciderà sul ricorso presentato da Codacons, Adusbef, Federconsumatori, Adoc contro il Comune di Roma per l’annosa questione del difensore civico.
Le associazioni hanno impugnato la delibera del Comune di Roma, con la quale si approvava il regolamento del difensore civico capitolino (delibera n. 139 del 7/10/2002).
Tale regolamento, infatti, si scontra palesemente con la legge n.142/90, la legge che istituisce il difensore civico, il quale deve essere previsto dallo statuto comunale (e provinciale) con i seguenti compiti: garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione; poteri di iniziativa per la segnalazione di abusi, disfunzioni, ritardi e carenze dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. La delibera comunale di approvazione del regolamento del difensore civico ha, di contro, stravolto il dettato della norma informatrice poiché ha previsto la nomina di un Vice Difensore Civico scelto tra i rappresentanti della minoranza al governo del comune.
La figura del difensore civico ha alte valenze di carattere garantistico. Esso è, o dovrebbe essere, un organo super partes delle pubbliche amministrazioni su livello locale (Regioni, Comuni e Provincie).
A ricoprire tale incarico dovrebbero essere chiamate persone la cui estraneità da logiche politiche, oltre l’elevata professionalità e la statura umana, sia elemento nodale, mentre dal Regolamento così adottato dal Comune di Roma traspare nettamente il carattere meramente politico di cui si è inteso rivestire la figura del Difensore Civico. Ciò si evince tanto dalla assoluta esiguità dei tempi concessi per la candidatura da parte dei cittadini (solo 20 giorni per raccogliere 1000 firme con complesse procedure di autentificazione delle stesse), nonché la circostanza che la proposizione di candidature è ammessa solo in capo alle consulte previste dello statuto comunale, e alle consulte municipali, senza alcuna possibilità di intervento delle associazioni dei Consumatori, qualsiasi essa sia, di avanzare propri candidati, il tutto in spregio della continua attività di difesa dei cittadini-consumatori da quest’ultime svolta.
Secondo il complesso procedimento approvato dalla Giunta Comunale l’elezione del Difensore Civico spetta al consiglio comunale il quale, come dispone l’art. 6 del Regolamento, vota a scrutinio segreto e l’elezione è valida se il candidato ottiene i 2/3 dei voti consiliari. In caso di mancato raggiungimento del quorum di cui sopra il consiglio provvederà nei dieci giorni successivi. Se all’esito della seconda tornata elettorale non venisse raggiunta la maggioranza prescritta, ovvero nel caso di mancata presentazione delle candidature popolari o delle consulte, i consiglieri, in numero non inferiore ad 1/3, possono avanzare proprie candidature.
Dopodiché nel termine di 15 giorni successivi si da luogo alla terza tornata con le modalità di elezione sopra descritte. Se anche in tale caso non viene raggiunta la maggioranza dei 2/3, nella successiva tornata per eleggere il Difensore Civico sarà sufficiente la semplice maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali. E’ infatti facilmente desumibile che tale mirabile artificio ben si presta a giochi di potere poiché con un semplice accordo tra le diverse rappresentanze politiche al governo, dietro promessa del ?contentino? del Vice Difensore Civico, si possono boicottare le prime tre tornate elettorali per giungere infine alla quarta, o alle successive, dove le probabilità di elezione di rappresentanti politici sono assai elevate. Allora se poteva essere giustificata la richiesta di firme di cittadini nel precedente regolamento in cui la maggioranza richiesta era dei 2/3 dei consiglieri e quindi tale raccolta di firme era davvero unico o quasi presupposto per la possibile elezione e nomina, ora non è più così considerato che dopo tre votazioni le firme non servono più a nulla e si passa alle designazioni politiche da parte degli stessi consiglieri. In ultima analisi la più importanti e rappresentative associazioni romane , nel ricorso al Tar, denunciano la mancata previsione, in seno al regolamento comunale, per le associazioni dei consumatori e per le associazioni di volontariato della possibilità di proporre autonomamente, o in intesa, propri candidati. Tale circostanza è vieppiù grave anche in considerazione della politica legislativa italiana che nell’ultimo decennio ha sempre più coinvolto questi organismi terzi nelle procedure.
Si attende ora che il Tar Lazio, domani, sospenda la delibera del Comune di Roma, lesiva degli interessi dei cittadini tutti e che sminuisce la figura, importante, del difensore civico.