Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso del CODACONS diretto a far ordinare al Ministro Pisanu di inviare un sms agli elettori per ricordare le modalità di voto come fece in occasione delle elezioni europee. Il Giudice Curatola ha ritenuto che si tratti di misura invasiva della privacy e onerosa e che (sic!) dovevano i ricorrenti dimostrare che le altre forme di pubblicità adottate con tv e giornali fossero insufficienti….“una pronuncia salomonica – ha dichiarato l`avv. Carlo Rienzi che ha assistito in giudizio il Codacons la Listaconsumatori e Italia dei Valori – che considera gli elettori cavie del Ministro Pisanu, il quale allorché ha convenienza politica per far andare a votare può decidere di invadere la privacy dei cittadini, salvo poi fare il garante della riservatezza; quando votare non rientra nei suoi interessi…
impugneremo questa assurda decisione che non fa onore alla Magistratura in appello ma ormai non si può più sperare in un intervento utile ad urne aperte tra poche ore“.
Ecco la motivazione della ordinanza:
…“I ricorrenti…non hanno dedotto la mancata adozione, da parte del MInistero, degli strumenti di pubblicizzazione delle modalità di svolgimento del referendum previsti dalla normativa vigente. I ricorrenti, invece, hanno lamentato l`omessa adozione di uno strumento di pubblicizzazione di natura eccezionale, rappresentato dall`invio dei c.d. sms…Considerato, infatti, che nessuna norma prescrive un obbligo per l`amministrazione di provvedere alla comunicazione delle modalità di voto tramite sms, è del tutto evidente che l`adozione della predetta misura, eccezionale ed invasiva (per l`oggettiva incidenza sul diritto alla privacy), oltre che particolarmente onerosa, costituisce una scelta discrezionale prettamente politico-amministrativa, non valutabile dall`Autorità giudiziaria ordinaria. Nè tale discrezionalità può essere esclusa dalla circostanza che, nell`ambito di una precedente consultazione elettorale, il ministero abbia ritenuto di procedere alla trasmissione degli sms, essendo palese che la valutazione effettuata (a torto o a ragione) dall`Amministrazione, per un singolo caso, non può costituire un precedente vincolante per la stessa Amministrazione nè è indice di una condotta amministrativa da tenere in via generale“…