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NOMINE RAI: IL TESORO HA IL DOVERE DI AVVIARE AZIONE DI RESPONSABILITA’ CONTRO IL CDA









Il ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa, azionista di maggioranza della Rai, per dare un segnale positivo rispetto al consueto balletto delle nomine, avrebbe il dovere di avviare una immediata azione di responsabilità (anche mediante la convocazione di un’assemblea straordinaria) verso il dottor Angelo Maria Petroni, membro fiduciario e rappresentante del Tesoro in seno al cda Rai e gli altri membri del consiglio che, nonostante la palese incompatibilità ed il voto contrario espresso dai consiglieri Rizzo Nervo, Alessandro Curzi e Carlo Rognoni, sfidando gli univoci pareri giuridici, designarono l’ex membro dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Alfredo Meocci, direttore generale della Rai. Lo sostengono le associazioni dei consumatori ADUSBEF e CODACONS.

Secondo la legge 481/95 (che non si prestava ad equivoci o a scappatoie), che generò la diffida ed il vittorioso ricorso al Tar delle associazioni dei consumatori, i componenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per un periodo di almeno quattro anni dalla cessazione dell’incarico non potevano intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego, con le imprese operanti nel settore di competenza dell’Autorità stessa.

Poiché il Dipartimento dell’Agcom ? spiegano Adusbef e Codacons – in virtù di quella palese norma, oltre a dichiarare incompatibile Meocci, anche in riferimento alla legge istitutiva della stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ha comminato una multa (passata in giudicato) di 14.379.307,00 euro, pari allo 0,5% del fatturato di Viale Mazzini a carico della stessa azienda e una somma compresa tra i 31.814,00 e i 318.137,00 oltre al corrispettivo percepito dal Dg, a carico dello stesso Meocci, è palese la violazione del rapporto fiduciario con l’azionista, ai sensi del Codice Civile.

Meocci fu nominato il 5 agosto 2005 Direttore Generale della Rai, con una delibera a maggioranza dei membri con il voto determinante del rappresentante del Tesoro, dr. Petroni, con 5 voti favorevoli (quelli dei consiglieri vicini al centrodestra), tre contrari (Curzi, Rognoni e Rizzo Nervo) e l’astensione del presidente Petruccioli, che subito dopo la nomina aveva da un lato riconosciuto i “pieni poteri“ del nuovo dg, dall’altro espresso l’esigenza di approfondimenti sulla questione di compatibilità. Alcune associazioni di consumatori (tra le quali Adusbef e Codacons), di fronte ad una nomina illegale ed arrogante, chiesero l’intervento delle istituzioni preposte, dal Tar del Lazio al Consiglio di Stato, alla stessa Authority TLC che sconfessò l’operato dei consiglieri. Poiché il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in adesione al parere del Consiglio di Stato ha riconosciuto la propria competenza, da esercitarsi anche d’ufficio, in materia di incompatibilità degli ex-componenti dell’Autorità, ed i dipartimenti Vigilanza e Controllo e Garanzie e Contenzioso dell’Autorità, a norma di regolamento, dopo il relativo procedimento nei confronti della Rai e del suo Direttore Generale, sono arrivati al verdetto (passato in giudicato), che i vecchi membri dell’autorità TLC, per un periodo di almeno quattro anni dalla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza dell’Autorità, è misura obbligata l’azione di responsabilità del Tesoro, ai sensi degli artt.2392 e 2393 del Codice Civile.

Adusbef e Codacons, restano in fiduciosa attesa, sia per riaffermare un principio di equità, che per evitare che possano ricadere sul pubblico degli utenti i danni procurati,che devono essere direttamente pagati e risarciti.



Art. 2392 Responsabilità verso la società



Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall`atto costitutivo con la diligenza del mandatario (c.c.1710), e sono solidalmente (c.c.1292) responsabili verso la società (c.c.2621) dei danni derivanti dall`inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori (c.c.2381).
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (c.c.2491; disp. di att.al c.c 209).


Art. 2393 Azione sociale di responsabilità



L`azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell`assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche se non è indicata nell`elenco delle materie da trattare (c.c.2373).
La deliberazione dell`azione di responsabilità importa la revoca dall`ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l`assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386; disp. di att.al c.c 209).
La società può rinunziare all`esercizio dell`azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell`assemblea (c.c.2434), e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale (c.c.2407).

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