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NOVITA’ PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO AEREO







Si amplia la sfera di tutela dei passeggeri del trasporto aereo con il regolamento 889 del 2002 pubblicato in gazzetta ufficiale delle comunità europea del 30 maggio 2002.

Tale provvedimento modifica il regolamento 2027 del 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti per adeguarlo alla convenzione di Montreal, al fine di creare un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale. Le nuove norme prevedono:



1) limiti di responsabilità più elevati per le compagnie aeree;

2) la possibilità per il passeggero di pagare un supplemento sul bagaglio che garantirà una maggiorazione ulteriore in caso di risarcimento per smarrimento o danneggiamento del bagaglio; il passeggero, quindi, che viaggerà con beni particolarmente costosi, potrà decidere di pagare un supplemento che comporterà un rimborso economico maggiore in caso di smarrimento o danneggiamento dei bagagli;

3) per i bagagli registrati danneggiati il consumatore potrà sporgere denuncia al vettore aereo entro 7 giorni dalla riconsegna del bagaglio, mentre in caso di ritardo nella consegna la denuncia potrà essere presentata entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. La denuncia dovrà essere inoltrata al vettore aereo che risulta dal contratto di viaggio (il biglietto) anche se l`utente ha viaggiato con un altro vettore;

4) Nel caso in cui il passeggero decida di volere intraprendere un?azione legale il termine di prescrizione è di due anni dalla data di arrivo e da quella prevista per l`arrivo;

5) per “bagaglio“ si intende sia quello registrato che quello non registrato;

6) il regolamento prevede altresì un maggiore obbligo di informazione: in virtù della convenzione dovrà essere messa a disposizione di tutti i viaggiatori, in tutti i punti vendita compresi quelli via internet, una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità per i passeggeri in caso di ritardo e lesioni o morte e per il loro bagaglio compresi i termini previsti per la presentazione di richieste di risarcimento;

7) dovranno inoltre essere indicati i limiti, se esistenti, di eventuali risarcimenti e la possibilità di, laddove il contenuto del bagaglio superi i limiti indicati, dichiarare un valore superiore al momento della registrazione pagando un supplemento le cui tariffe devono essere mostrate a tutti i passeggeri oppure sarà previsto un limite di 1000 dsp di risarcimento in caso di ritardo di consegna del bagaglio;

8) la responsabilità per danno al bagaglio è limitata a 1000 dsp (moneta locale) in caso di distruzione perdita o danno del bagaglio;

9) relativamente al bagaglio non registrato il vettore è responsabile solo se il danno gli è imputabile; in caso di ritardo di arrivo del passeggero il vettore è responsabile per il danno procurato al passeggero a meno che dimostri di avere preso tutte le misure per evitarlo;

10) in caso di bagaglio registrato il vettore è responsabile della distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1000 dsp( equivalente approssimativo in moneta locale) anche se il comportamento del vettore è esente da colpa salvo difetto inerente al bagaglio stesso;

11) Il vettore è altresì responsabile in caso di ritardo del passeggero a meno che dimostri di avere preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Il danno per ritardo del passeggero è limitata a 4 150 dsp (equivalente approssimativo in moneta locale).

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