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RADIO VATICANA: IL CODACONS IMPUGNA IN CASSAZIONE LA SENTENZA SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO








Il Codacons torna oggi a dare battaglia nella triste vicenda di Radio Vaticana.

Come noto il collegio della Corte di Appello ha ritenuto, in sede di appello, come non sia configurabile nel fenomeno dell’ inquinamento elettromagnetico il reato di cui all’art. 674 c.p., pur ammettendo esplicitamente che tale è il prevalente orientamento della Cassazione, riducendo tuttavia tale orientamento ad una decisione – dichiara la Corte di Appello – sostenuta dalla necessità di dare tutela a ragioni di tipo socio-economico, invece che a ben precisi motivi tecnico-giuridici.

In particolare la Corte d’Appello ha ritenuto di accogliere una interpretazione restrittiva della norma, cd. di stretta legalità, poiché ?il gettare delle cose presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre l’emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generare flussi di onde che prima dell’azione generatrice non esistevano? ne deriva, secondo la Corte di Appello, che ?l’ammissibilità delle onde elettromagnetiche al concetto di cosa non può poi, secondo la sentenza Suraci, essere automatica, ma richiede necessariamente un’esplicita previsione normativa, come è avvenuto con la disposizione dell’art. 624 c.p. in caso di furto?.

Ebbene, il Codacons dissente da tale ristretta e solitaria interpretazione, in considerazione della copiosa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che fa rientrare anche i campi elettromagnetici – il propagarsi delle cui onde è riconducibile nella nozione di gettare – nella previsione dell`articolo 674 C.p..

Il CODACONS ha quindi depositato oggi ricorso in Cassazione contro tale sentenza, chiedendo che venga confermata la decisione di primo grado con la quale il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente il reato previsto dall’art. 674 del c.p. riportando la sempre più numerosa giurisprudenza esistente in materia, che ha ampliato l’ambito di applicazione dell’articolo di legge in questione fino a fare rientrare il concetto di ?getto pericoloso di cose? anche la diffusione di polveri nelle aree circostanti.

Nella presente fattispecie infatti è stato accertato che :


a)gli impianti di Santa Maria di Galeria, da tempo sottoposti ad apposito monitoraggio, emettono campi elettromagnetici che superano di gran lunga i valori indicati dal D.M. 381/98 sia all’interno delle abitazioni poste nelle immediate adiacenze degli impianti sia nelle aree circostanti aperte al pubblico (per espressa dichiarazione degli stessi consulenti di parte degli imputati).



b)un inquinamento dell’intera zona che ha provocato disturbi e molestie oltre che continui fastidi incidendo sulla vita quotidiana dei residenti, oltre ad un gravissimo pericolo per l’incolumità pubblica poiché trattasi di sostante subdole in quanto invisibili che possono provocare, a lungo termine, gravi danni al sistema immunitario delle persone specie se in tenera età.



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