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RC AUTO: DOMANI VERRA’ SOLLEVATA PER LA PRIMA VOLTA L’ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’






Domani, 24 febbraio 2003, alle ore 12 a Roma, nell’udienza fissata dal Giudice di Pace sul risarcimento RC Auto di F.M., associato Adusbef, l’Intesa dei Consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori) solleverà eccezione di incostituzionalità del DL 8 febbraio 2003 n.18, con le seguenti motivazioni.

Brevi Profili di illegittimità Costituzionale del D.L. 8 febbraio 2003 n. 18 (Avv. Antonio Tanza, Avv. Massimo Melpignano)


Il DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n.18, pubblicato in G.U.n.33 del 10.2.2003,intitolato “Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita“` ha lo scopo di mettere una pietra tombale sui diritti dei cittadini,rendere più gravose le controversie di modeste entità,impedire un equo accesso alla giustizia ai consumatori. Come è noto tale provvedimento di immediata entrata in vigore, interviene sull`art. 113 co. 2 c.p.c., escludendo la decisione secondo equità del Giudice di Pace per le controversie relativa ai c.d. contratti di massa (quelli cioè che, a mente dell`art. 1342 C.C., sono redatti su moduli standard e si rivolgono alla totalità dei contraenti). Il provvedimento si inserisce nella controversa vicenda dei rimborsi richiesti alle compagnie di assicurazione sanzionate dalla Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per aver costituito un accordo di cartello teso ad uniformare il prezzi delle polizze R.C. auto, e segue temporalmente la celebrata sentenza della Corte di Cassazione n. 17475/02 che, tra le altre cose, aveva confermato la competenza per valore del Giudice di Pace ed il diritto per il consumatore di agire giudizialmente per il risarcimento del danno conseguente ad accertata violazione della norme in materia di concorrenza e mercato.
Il decreto legge, entrato in vigore già dall`11/2/2003, sottraendo la valutazione secondo equità ai giudizi relativi ai contratti di massa, di fatto rende applicabile anche a questo tipo di contenzioso il normale gravame in appello dinanzi al Tribunale.Gli effetti pratici sono facilmente intuibili: dilatazione dei tempi della giustizia, lievitazione dei costi, antieconomicità del contenzioso per controversie di infimo valore. In attesa del prevedibile dibattito parlamentare che sorgerà in sede di conversione in legge del decreto, il provvedimento governativo presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale, fin da ora rilevabili dai Giudici di Pace chiamati ad esaminare le migliaia di ricorsi presentati dagli utenti (infatti la Corte Costituzionale in più occasioni – Cost. n° 184 del 19/6/1974 e Cost. n° 327 del 20/7/1999 – ha ritenuto la propria competenza in ordine al sindacato di legittimità costituzionale dei decreti legge, anche nel periodo anteriore alla loro conversione).

Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Costituzione: trattasi di principio generale che condiziona tutto l`ordinamento nella sua obiettiva struttura e vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate“.

Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione: il D.L. in esame riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. “contraenti forti“, cioè a dire di coloro che redigono ed “impongono“ alla clientela in contratti standard ex art. 1342 C.C. poiché sottrae i contratti di massa al vaglio secondo equità, a differenza degli altri contratti, cui la novella non si applica.

Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario ex artt. 24, 101, 102, 104 Cost.: a tale riguardo la Corte Costituzionale ha piu` volte affermato che “il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice“. Come ben si vede, tale principio ben si attaglia al cospicuo contenzioso in essere in materia di rimborsi R.C. auto.

Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.: il D.L. n. 18/2003 di fatto preclude la tutela giurisdizionale del “contraente debole“ sulla base del diritto vigente al tempo della domanda. E` infatti evidente che l`innovazione legislativa influisce con forza pressochè paralizzante sui giudizi in corso.

Violazione dei principi di straordinaria necessità ed urgenza per l`emanazione di decreti che abbiano valore di legge ordinaria ex art. 77 Cost.: Le compagnie di assicurazione, al cui favore sembra emanato “ad hoc“ il citato decreto“ hanno l`obbligo normativo di contrarre in materia di R.C. auto, attenendosi alle regole del libero mercato. Il decreto legge, in antitesi con la recente produzione normativa a tutela della parte contraente debole/consumatore (si pensi, alla L.108/96, alla L. 281/98 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti“ che ha introdotto nel Codice Civile gli artt. 1469 bis e ss., alla legge sulla sub-fornuitura, alla L. 281/98) non tutela il contraente debole/consumatore/utente-assicurativo che, per legge, è obbligato a stipulare una polizza R.C. auto. Al contrario il D.L., di fatto introduce, a fronte di una sanzionata violazione da parte delle Compagnie delle “regole del marcato“, una imprevista compressione del diritto soggettivo al rispetto delle regole. Ci sarà modo, nei prossimi giorni, di apportare ulteriori riflessioni al discusso (e discutibile) D.L. n. 18/03.


L’Intesa infine si dice disponibile a sedere a un tavolo di confronto con l’Ania purchè tra i tanti temi trattati vi sia anche quello dei rimborsi delle polizze assicurative che spettano a 18 milioni di automobilisti, tema ritenuto per l’Intesa dei consumatori fondamentale per aprire un serio e costruttivo dibattito con le compagnie di assicurazione.






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