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RC AUTO: LUNEDI’ 3 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI DIRIGENTI DELL’INTESA








Il 3 febbraio, alle ore 11 sotto le sedi Ania di Roma (Via della Frezza 70) e Milano (P.zza San Babila) si terrà la protesta dei dirigenti dell’Intesa dei consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori) contro le compagnie di assicurazione e l’atteggiamento arrogante dell’Ania che ha rifiutato qualsiasi apertura verso gli assicurati.

Nel corso dell’incontro romano, a cui sono invitati tutti i giornalisti, i presidenti delle 4 associazioni distribuiranno gratuitamente i modelli per fare ricorso al Giudice di pace contro le compagnie multate (finora ne sono stati scaricati dai siti internet delle 4 associazioni quasi 5 milioni!).

L’Intesa torna inoltre a contestare duramente la proposta di un decreto per salvare le assicurazioni, facendo passare la competenza delle cause dal Giudice di pace ai Tribunali ordinari. Con questa mossa, sostiene l’Intesa, il Governo vuole cambiare radicalmente il sistema giudiziario italiano, ed eliminare l’equità, a tutto favore delle compagnie di assicurazione.

Intanto anche dalla Calabria arrivano centinaia di sentenze positive dei giudici di pace a favore degli assicurati. Una fra tutte, quella del Giudice di pace di Catanzaro, che ha riconosciuto i diritti di un automobilista disponendo un rimborso anche solo per?13 euro!!!


Ecco il testo della sentenza:


?SENTENZA (n°71/03 depositata il 23.1.03)


Con citazione ritualmente notificata, il sig. Agazio C. conveniva in giudizio la Fondiaria Ass.ni spa per sentirla condannare, in persona come sopra, al pagamento della somma indicata a titolo di ripetizione di somme indebitamente percepite dalla compagnia. L’attore assumeva che, avendo sottoscritto un contratto di assicurazione, di cui alla polizza n°425489732/00 di responsabilità civile dell’autovettura tg CZ 488400, in seguito ha dovuto sopportare un aumento che ha determinato un costo-polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust.
L’attore avrebbe quindi pagato un premio superiore del 15% (cfr. pag. 7 del provvedimento n°8546 dell’Autorità cd. Antitrust in Bollettino 30/2000 del 28.7.00) a quello dovuto, quantificato in euro 13,63 (euro 90,9 x 15%), dal 30.6 al 30.12.98.
Costituitasi la Compagnia convenuta, all’udienza del 3.10.02, la causa, matura per la decisione, rassegnate le conclusioni e discussa dalle parti, veniva assegnata a sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La causa, non eccedendo il valore di lire due milioni, deve essere decisa secondo equità ai sensi dell’art. 113.2 c.p.c. Con espressa indicazione che nel regolare la fattispecie si è data applicazione a normativa legale perfettamente coincidente con il principio equitativo rinvenuto.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, contenuti nella premessa dell’atto introduttivo del giudizio, sono ormai a tutti noti.
Con decisione 23.4.02 n°2199 della sua sezione 6° il Consiglio di Stato in parte riforma la sentenza del TAR del Lazio che ha respinto in toto i ricorsi delle compagnie assicuratrici avverso il predetto provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva comminato una sanzione amministrativa pecuniaria a 17 compagnie di assicurazione, tra le quali la convenuta.
L’Autorità aveva accertato tra l’altro, dopo un’istruttoria durata un anno, che lo scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra le diverse imprese esercenti il ramo RCA si realizzava utilizzando dei circuiti di trasferimento delle notizie, che non rispettava le regole della concorrenza.
Contestava, perciò, questo tipo di pratica, adottato dalle maggiori compagnie assicuratrici, che limitava, provocando effetti dannosi, l’autonomia propria dei soggetti che operano sul libero mercato.
I giudici amministrativi hanno confermato sostanzialmente le sanzioni comminate dall’Autorità stante la gravità delle infrazioni accertate.
L’intesa tra le compagnie, sanzionata ormai definitivamente in via giudiziaria, ha comportato come diretta e immediata conseguenza l’aumento del costo delle singole polizze, stipulate dalle compagnie assicuratrici con contratti di adesione. Uno di questi contratti, che prevede un premio a carico del consumatore è sostenuto dall’attore assicurato con la convenuta, che fa parte dell’elenco degli appellanti soccombenti .
Parte attrice si limita a richiedere la ripetizione del pagamento indebito nella misura del 15% del costo totale dei premi versati per il periodo che va dal 30.6 al 30.12.98 per un totale di euro 13,63 oltre accessori.
Parte convenuta contesta la domanda deducendo la nullità dell’atto di citazione e l’incompetenza del giudice adito.
L’atto introduttivo non è affetto da nullità perché rispetta in toto il contenuto e i requisiti richiesti dalla legge (art. 163 c.p.c.). Basterebbe, peraltro, il richiamo al ponderoso provvedimento dell’ Antitrust, che ha accertato in maniera inequivocabile il comportamento illecito delle compagnie avente come diretta conseguenza l’aumento delle singole polizze stipulate con i consumatori.
Per quanto concerne la eccepita competenza del giudice adito, essa è destituita di fondamento.
La richiamata norma di cui all’art. 33.2 della legge 287/90 non è applicabile alla presente fattispecie. Determinata la domanda in base al petitum (ripetizione d’indebito) non rientra quella tra ?Le azioni di nullità e risarcimento del danno? demandate alla competenza della Corte d’Appello.
Per altro verso la normativa della legge regola i rapporti tra le imprese agenti nel libero mercato e quindi non si applica a una domanda avanzata da un consumatore.
Per quanto concerne la competenza per territorio del Giudice di Pace di Roma è anch’essa infondata.
Appartiene l’attore alla categoria del ?consumatore?, quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che utilizza il contratto concluso con il professionista, avente a oggetto la prestazione di servizi (art. 1469 bis.1 c.c.).
L’art. 1469 bis.3 considera vessatorie, tra l’altro, fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di stabilire, come sede del foro competente sulle controversie, località diverse da quello di residenza o di domicilio del consumatore (1469 bis.3.19)
La legge 52/96 -comunitaria 1994- ha introdotto un foro esclusivo, anche se derogabile a seguito della trattativa individuale (1469 ter.4), che esclude in quanto tale, sia sotto il profilo della incompatibilità che per il principio della successione delle leggi nel tempo, ogni altro foro e in particolare anche quelli di cui agli artt. 18-20 c.p.c., indipendentemente dalla posizione processuale assunta dal consumatore, ponendosi rispetto alla normativa del codice di rito come foro speciale (Cass. I, 28.8.01 n°11282).
La convenuta non solo non ha fornito prova del contrario per vincere la presunzione iuris tantum stabilita dalla legge ma ha omesso di eccepire col primo atto difensivo, l’incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili cioè compreso quest’ultimo (Cass. II, 7.9.01 n°11533).
Un’ultima considerazione, infine, sulla invocata prescrizione breve del diritto di cui all’art. 2952.2 c.c. E’ pacifico in dottrina e giurisprudenza che per applicare la norma in parola occorre si tratti di diritti nascenti direttamente dal contratto di assicurazione e non solo con questo in qualche modo occasionalmente connessi.
La S.C. con la sentenza della sezione Ia n°2669 del 23.6.77 fa riferimento a diritti che sorgano o siano fatti valere dall’assicurato sulla base di altro titolo come si verifica nel caso di intervento di un giudicato, come nella fattispecie.
Peraltro, per effetto dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dal 28.2.02, data di pubblicazione della decisone del Consiglio di Stato.
Tornando al merito della questione sottoposta all’esame, l’attore conclude con il richiedere a controparte il 15% della somma dei premi pagati dal 30.6. al 30.12.98
Una volta accertato che il consumatore ha pagato una parte di premio ?non dovuta? (art. 2033), perché l’Antitrust ne ha sanzionato un aumento ingiustificato, si tratta di quantificarlo e stabilire la decorrenza degli interessi e quant’altro.
Il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante ha compiuto gli accertamenti sull’operato delle compagnie a partire dal 1995-7 e ha commisurato le maggiorazioni dei premi RCA intorno al 20%; pertanto è giusta ed equa la richiesta di parte attrice limitata al 15%.
Sulla somma richiesta sono dovuti gli interessi dal giorno della domanda giudiziaria, non essendovi prova che l’accipiens versasse in mala fede e cioè nella consapevolezza della insussistenza di un suo diritto al pagamento. (Cass., III, 30.7.02 n°11259).
L’ulteriore risarcimento del maggior danno non è dovuto per sua mancata dimostrazione da parte del creditore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.



P.Q.M.



Visti gli artt. 113.2 c.p.c., 118-9 disp. Att. C.p.c.;
Ogni contraria richiesta, istanza e deduzione respinta e disattesa;
definitivamente pronunciando in sede di equità sulla domanda proposta dal sig. Agazio C. col n° 2235/02 r.g. contro la Compagnia di Ass.ni Fondiaria spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-accoglie la domanda attrice e condanna la convenuta a corrispondere all’attore la somma di euro 13,63, indebitamente percepita quale aumentato costo della polizza n°425489732/00 oltre interessi dal giorno della domanda;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 155.97, di cui euro 77,47 per onorario, euro 78,50 per diritti oltre accessori come per legge, con distrazione ex art. 93. c.p.c.

sentenza inappellabile per espresso disposto dell’art. 393.3 c.p.c. e provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c.?






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