Ottomila euro di risarcimento, fra danno subìto e interessi legali maturati. E` quanto il Gruppo Torinese Trasporti deve a R.R. che gli ha fatto causa per la mancata custodia di una Bmv posteggiata in un parcheggio Gtt con barriere d`accesso e per l`uscita, nel frattempo rubatagli. Il senso della sentenza: l`auto doveva essere custodita. Il risarcimento stabilito dal giudice della nona sezione civile, Gabriella Ratti, nel dar torto a Gtt, tiene conto che l`autovettura, un Suv, era di proprietà di Mercantile Leasing. In base al contratto di locazione, a carico di R. R. è restato il 5 per cento del costo della Bmw (non coperto da polizza assicurativa). L`avvocato Tiziana Sorriento, per conto del Codacons cui si era rivolto l`automobilista, ha chiesto il risarcimento anche di alcuni oggetti di proprietà del cliente e spariti con l`auto. Il giudice ha così motivato la decisione: “Il contratto di parcheggio deve essere inquadrato in quello di deposito“. Poi chiarisce cosa comporti un tale contratto: il cliente affida a chi gestisce il deposito un proprio bene con “l`obbligo, per quest`ultimo, di custodirlo e restituirlo nello stato in cui è stato consegnato“. E precisa: “L`interesse prevalente del cliente è quello di custodire l`autovettura… di norma gli è indifferente il “posto“ in cui la vettura viene collocata“. Il ragionamento del giudice prosegue sotto un altro profilo: “La giurisprudenza occupatasi dell`argomento ritiene che non è il titolare a consegnare l`area al cliente (come dovrebbe essere se si trattasse di un contratto di locazione) ma esattamente il contrario. E` infatti il cliente che affida l`auto al parcheggiatore, ricevendone in cambio un documento (il ticket) che lo legittima a riprenderla, e tale situazione si verifica anche nel caso vi sia un sistema automatizzato per le operazioni di ingresso e di uscita“. “Di conseguenza – aggiunge il giudice – il gestore del parcheggio è responsabile dei danni recati da ignoti alle vetture durante il parcheggio, oltre che del loro eventuale furto“. E` una sentenza, la sua, di portata estensiva, in cui non “sfondano“ gli argomenti sostenuti dall`avvocato Pier Franco Gigliotti, legale di Assitalia che in questa causa civile ha sostenuto le ragioni di Gtt coperto da polizza della società assicuratrice: “Il parcheggio denominato Giardino della Cittadella (quello che occupa la sopraelevazione adiacente a piazza Arbarello) non è custodito e il regolamento, reso noto alla clientela, esclude responsabilità del gestore per danni e furti subìti dai veicoli“. Altri argomenti: la mancata esibizione del ticket che documentasse il parcheggio, il dubbio che fosse stato lasciato sull`auto agevolandone il furto. Il giudice: vi sono testimoni per l`ora e il giorno del furto (21 marzo 2005). E cita quanto riferito da un dipendente Gtt: “Per uscire dal parcheggio senza ticket vi sono degli escamotage: mettersi in coda ad un`altra vettura per uscire senza pagare il biglietto. E si può ritirare il ticket, all`ingresso, entrando con una bici: i sensori della barriera ne percepiscono la struttura in metallo, fanno scattare la sbarra e la consegna del biglietto“, poi utilizzabile per uscire con un altro veicolo. Conclusione del giudice: “Gtt non ha provato di aver usato nell`adempimento del proprio obbligo la diligenza del buon padre di famiglia“. L`avvocato Gigliotti: “Appelleremo la sentenza“.