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RICORSO CONTRO I SINDACI BLOCCA CAMPIONATO

Durissimo atto di accusa del CODACONS contro i sindaci che hanno bloccato il campionato di serie B . Di seguito il testo integrale del ricorso presentato questa mattina alle 9:30 nella cancelleria del Tar del Lazio, il cui Presidente dovrebbe emanare un provvedimento prima delle ore 15.



ECC-MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


DEL LAZIO



 


RICORSO



 


 


Per il CODACONS, Coordinamento dei Comitati dei Consumatori e degli utenti dell’ambiente, in persona del rappresentante legale avv. Giuseppe Ursini , che agisce anche in proprio, per l’Associazione degli utenti dei servizi sportivi e turistici in persona dell’ avv. Giuseppe Ursini , e per il sig. Fabio Galli tutti rappresentati e difesi dall’avv. prof. Carlo Rienzi e dall’avv. Mariacristina Tabano e domiciliati presso l’Ufficio legale Nazionale del CODACONS in via Mazzini n. 73 Roma, giusta procura in calce al presente atto.


Contro


-Il Sindaco del Comune di Piacenza ;


-Il Sindaco del Comune di Modena;


-Il Sindaco del Comune di Verona;


– Il Sindaco del Comune di Bergamo;


– Il Sindaco del Comune di Trieste;


– Il Sindaco del Comune di Cesena;


e nei confronti di:


  LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CALCIO in persona del legale rappresentante;


 


PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE


CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI  INAUDITA ALTERA PARTE


 


Di tutte le ordinanze di estremi ignoti e di contenuto conosciuto soltanto recentemente ed emesse dai Sindaci dei Comuni di Modena, Piacenza , Cesena, Trieste, Bergamo, Verona, Catania con cui costoro dispongono il divieto di svolgimento delle partite di calcio tra le squadre di serie B della loro città e di altre analoghe e connesse manifestazioni ed in particolare:


-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Piacenza di data ignota relativa al: ?Divieto di svolgimento della partita di calcio tra le squadre del Piacenza e Catania e di altre analoghe o connesse manifestazioni nella giornata 27 agosto 2005 dalle opre 15.00 alle ore 20.00 nello stadio comunale ?L. Grilli? di Piacenza e sul territorio comunale;


-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Modena di data ignota relativa al divieto di svolgimento della partita di calcio tra le squadre di Modena e di Mantova;


e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.


Con richiesta di risarcimento dei danni subiti da determinarsi in corso di causa e mediante idonea istruttoria, tutti derivanti dalle illegittime condotte e/o omissioni relative alle vicende in esame.


 


FATTO



 


In data 18 agosto 2005 la Lega Nazionale Calcio ha formalizzato il calendario degli incontri calcistici del campionato di serie B, definendo giorno ed orari di inizio partita ed in particolare determinando in sabato pomeriggio alle ore 15.00 il giorno settimanale prescelto.


Avverso tale provvedimento non è stato presentato alcun ricorso né risulta sia stato impugnato in alcuna sede giudiziaria né, parimenti, è stato revocato per cui esso è pienamente efficace e deve essere applicato.


Successivamente alcuni Sindaci di Comuni le cui squadre giocano in serie B, fondando, come si assume da notizie di stampa, una “Associazione contro il sabato della B“ (sic!) hanno emesso provvedimenti di divieto dello svolgimento delle partite, sostenendo le decisioni adottate con il rinvio a diversi problemi tra cui quelli commerciali, scolastici, di sicurezza, sociali e in generale di traffico.


I Sindaci quindi si sono arrogati il potere di ottenere il rispetto dell’ìordine e del buon traffico e dello shopping del sabato pomeriggio chiudendo lo stadio, come se per ottenere che gli studenti non rischino di essere bocciati a scuola il ministero della Istruzione avesse pensato di?chiuderle, o come se per evitare il pericolo di eccesso di automobili in circolazione il sabato pomeriggio il Sindaco decidesse non di vietare la circolazione della auto ?ma di chiudere tutti i negozi ed esercizi commerciali…


In specie le motivazioni date agli illegittimi provvedimenti possono così riassumersi:


-riduzione delle attività commerciali (rectius dello shopping);


-intensità del traffico veicolare verso e nella città;


-concomitanze di altre attività con impegno del personale comunale della Polizia Municipale e del Servizio Viabilità;


-presenza , nel caso del Comune di Piacenza, di una piscina comunale vicino allo stadio, nel caso di Modena della stazione ferroviaria e dell’autocorriere;


-?intervista al questore di Modena? in una radio secondo il quale per lo svolgimento di una manifestazione calcistica sarebbe necessario chiudere le scuole alle ore 10.00 , UGH!!! , liberare le aree limitrofe allo Stadio almeno due ore prima dell’evento  e meno male che non ha detto che bisogna costringere tutti i cittadini a pranzare entro le 12?obbligandoli a mostrare allo stadio un certificato di ?pancia piena?.



Ebbene il CODACONS e l’Associazione Utenti Sportivi, come rappresentati e difesi, si ritengono entrambi legittimati ad impugnare gli atti dell` Amministrazione inerenti la sospensione delle manifestazioni citate sia perché la tutela delle attività di svago e di divertimento rientrano tra i propri scopi sociali (secondo giurisprudenza acquisita di questo Tribunale oltre che del Consiglio di Stato la legittimazione al ricorso va riconosciuta, in via generale, non solo al singolo, ma anche all`organizzazione che si dichiara esponenziale degli interessi legittimi di cui il soggetto è titolare),  sia perché ai sensi anche della Legge 281/98 il CODACONS è associazione riconosciuta ex legge ad intervenire inibendo le attività anche pubbliche lesive degli interessi dei cittadini richiedendo al giudice di Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell`elenco di cui all`articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu` quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita` del provvedimento puo` contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate;


E sia perché entrambe le associazioni ritengono che tali provvedimenti possano produrre un grave danno agli utenti delle attività sportive sotto diversi profili (impossibilità di partecipare allo spettacolo, pericolo che nel dubbio degli effetti della sospensione si verifichino disordini)  oltre che all’erario.


Infatti i numerosi tifosi che si accingono a godere degli spettacoli sportivi richiamati, a volte percorrendo anche diverse centinaia di chilometri per raggiungere la città in cui si svolgerà l’evento, sabato 27, e anche i successivi sabato, non potranno assistervi oppure , nell’incertezza assoluta, raggiungeranno comunque gli stadi con maggiore scontento e sicuramente disagio della cittadinanza. Inutile dire che il rinvio delle partite bloccate danneggia per milioni di euro l’erario a causa delle scommesse non incassate e Ursini in proprio che ha scommesso da tempo su tali partite ignorando un tale gravissimo futuro provvedimento. Anche il ricorrente Galli, residente a Modena e titolare di biglietto omaggio per la sua carica, viene privato, come migliaia di altri sportivi, della partita. Così le numerose giocate a Totocalcio resteranno inevase . E infine le squadre bloccate sono penalizzate in quanto dovranno recuperare la partita impedita in giornata infrasettimanale con sensibile diminuzione degli incassi e stanchezza dei calciatori costretti a superfatica.


I provvedimenti impugnati hanno tutti alla base la decisione del Comitato di Sindaci di costringere la Lega Calcio a spostare l’orario delle partite di tutto il campionato alle 20,30 del sabato o alle 15 della domenica , ossia sono un chiaro tentativo di estorcere con provvedimenti abnormi una modifica del calendario secondo i loro desideri e delle categorie commerciali che li sostengono.


Invece, adottando altre misure per le quali i Sindaci sono sicuramente competenti e quindi regolamentando il traffico in maniera idonea e così lo svolgimento delle attività commerciali oppure semplicemente impugnando il provvedimento contestato dinanzi agli organi di giustizia competenti , come previsto per legge, si sarebbero sicuramente evitati tutti gli inconvenienti or ora descritti.


 


 


DIRITTO


 


 


1)Incompetenza assoluta dei Sindaci in materia di organizzazione delle competizioni sportive nonché di sospensione di uno spettacolo e segnatamente di una partita di calcio se non per gravissime ragioni documentate di ordine pubblico. Competenza esclusiva della Giustizia Sportiva. Violazione degli artt. 62 e seguenti del Regolamento Sportivo della FIGC.


 


I provvedimenti impugnati sono tamquam non essent nel nostro ordinamento giuridico tenuto conto che nessuna norma contempla il potere del Sindaco di sospendere, seppure per presunti motivi di ordine pubblico, sociale o altro, una manifestazione sportiva relativo alle partite di calcio.


Infatti ai sensi della Legge n. 220/2003 e precisamente l‘articolo 2 della legge, è riservata all’ordinamento sportivo la competenza sulle questioni aventi ad oggetto


-l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire  il corretto svolgimento delle attività sportive;


– i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;


In particolare l’art. 1 prescrive che ?La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale?.


Il regolamento della Lega Professionale prevede che sia il Presidente a determinare il calendario delle partite, fissare orari e giorni e avverso tali decisioni possono essere presentati i reclami dai soggetti interessati.


 


Lo svolgimento, perciò, della manifestazione sportiva e quindi della partita come nel caso de quo per la stagione calcistica di serie B, viene disciplinato, per legge di derivazione costituzionale, dall’ordinamento giuridico sportivo e nel caso specifico dalla LEGA CALCIO con il suo Regolamento che acquista forza di legge.


 


In tal senso i Sindaci dei Comuni interessati avrebbero dovuto impugnare il provvedimento del Presidente della LEGA CALCIO emesso in data 18 agosto 2005 dinanzi alla Giustizia sportiva oppure dinanzi al Giudice Amministrativo e precisamente al TAR del Lazio.


Si veda in tal senso anche la recente pronuncia cautelare del presidente della terza Sezione del Tar del Lazio, Francesco Corsaro – segretario Enzo Pica – che nell’accogliere le richieste del presidente della Lega di C1, Mario Macalli, ordina «al presidente della Federazione italiana giuoco calcio, di attivare con la massima sollecitudine, il provvedimento relativo alla formazione degli organici dei campionati e alla conseguente formazione dei calendari per la stagione 2005/2006» fissando per il 31 agosto prossimo la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare adottata monocraticamente.
Il presidente della terza sezione del Tar nel decreto fa esplicito riferimento alla legge 280/2003 e spiega che «ove non ravvisabile il difetto assoluto del giudice statale, sussisterebbe comunque, in via residuale, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legge 220/2003, come convertito dalla legge 280/2003, con competenza funzionale inderogabile di questo tribunale».
Inoltre, e tal fine si richiama –  anche alla luce della attuale richiesta di Decreto Inaudita altera parte presente in questo ricorso- la suddetta ordinanza della sez. III Ter nella parte in cui il presidente della terza sezione del Tar, Francesco Corsaro, ha spiegato l’urgenza del provvedimento cautelare adottato monocraticamente in quanto, cioè, «la camera di consiglio programmata per il 31 agosto prossimo si rivelerebbe inutile, e sostanzialmente negativa della tutela cautelare per la parte ricorrente».


Ebbene anche nel caso in oggetto si ritiene che sussistano gli stessi estremi, anche se per motivi diversi, per la sospensione immediata dei provvedimenti in oggetto.


 


2) Violazione artt. 4, 7, 8 e 10 L. 241/1990, difetto di istruttoria, mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e mancata nomina del responsabile.Sviamento di Potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Assenza del potere sanzionatorio nonché dell’eventuale abuso perseguito mediante le ordinanza di sospensione.


In realtà non solo i Sindaci dei Comuni hanno un’assoluta carenza di potere in materia di sospensione delle manifestazioni sportive perché tale potere è affidato dalla legge al Presidente della FIGC avverso il cui provvedimento (calendario delle giornate di giuoco di serie B) avrebbero dovuto proporre ricorso, ma anche perché mancano del tutto i presupposti, in tema di istruttoria e quindi di motivazione, ai fini dell’adozione del divieto di svolgimento di competizioni sportive che vanno individuati:


 


-Nell’urgenza (indifferibilità dell’atto dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici),


-Nella contingibilità (intesa come straordinarietà, accidentalità ed imprevedibilità);


-Nell’attività sanzionatoria di un abuso perpetrato rispetto all’attività di regolamentazione della gestione;


 


Esistono, infatti, dei limiti che dottrina e giurisprudenza, ma anche la stessa normativa sostanzialmente individuano nei principi generali dell’ordinamento, i quali non possono assolutamente essere messi in discussione. In altre parole, stante il principio generale di gerarchia delle fonti, le ordinanze non possono derogare alla Costituzione ed alle norme imperative primarie, ma possono interagire con quelle dispositive o suppletive, proprio in base ai principi generali che in rapporto a queste consentono maggiori possibilità di intervento.


Altri limiti, sono stati ravvisati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale nei  canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell’obbligo di motivazione e dell’eventuale pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non sia a contenuto individuale.


 


Osserva, infatti, la Corte Costituzionale che il potere di deroga alla normativa primaria conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza ha carattere eccezionale ed esige la sussistenza di un nesso di congruità e proporzione tra la qualità e la natura dell’evento calamitoso oppure di urgenza oppure di abuso e le misure concretamente adottate per fronteggiarlo. Il suddetto nesso di strumentalità è dunque principio materiale al cui rispetto deve comunque piegarsi il potere di ordinanza e soltanto la sua sussistenza può giustificare la deroga di atti normativi primari quali le leggi fondamentali in materia che riferiscono i poteri in materia di ordine pubblico e di sicurezza in generale al Ministro degli Interni e ai suoi organi .


 


Da quanto sopra deriva che i limiti a tale potere vanno individuati essenzialmente nei principi generali dell’ordinamento e perciò : nei canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell’obbligo di motivazione.


Nella fattispecie, i Sindaci non agiscono per effettivi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico bensì per una decisione che autonomamente ritengono di potere adottare ? diremo così di principio e priva di fondamento normativo- decidono cioè tutti- costituendo un Coordinamento ?di VIETARE LE PARTITE DI CALCIO DI SERIE B NEL PROPRIO TERRITORIO IL SABATO ALLE ORE 15.OO PER TUTTA LA DURATA DEL CAMPIONATO (vedi esplicitamente in tal senso le premesse delle ordinanze impugnate).


Si tratta, palesemente, di decisioni pretestuosamente collegate a motivi di sicurezza e di ordine pubblico, anzi che, peggio ancora, vengono adottate per garantire interessi di tipo commerciale (o, meglio ancora ?di bottega?) che non possono rientrare nelle materie che l’ordine pubblico si propone di salvaguardare,  così come la sicurezza.


Insomma i Sindaci si sono limitati a richiamare acriticamente alcune situazioni che nelle nostre città non hanno orami nulla di eccezionale né di urgente, e che possono essere gestite e regolamentate attraverso misure idonee, come vedremo, ma che soprattutto  celano i veri motivi di queste decisioni di sospensione che sono di tutela degli interessi dei commercianti.


Nessuna risultanza in ordine ad accertamenti puntuali ed esaurienti ? che pure DOVEVANO ESSERE SVOLTI prima di emettere le ordinanze – sui problemi segnalati ma solo generiche lagnanze quali:


-il notevole flusso verso la città;


-la concomitanza di altre attività (fiere, competizioni sportive amatoriali, mercatini vari);


-la vicinanza di una piscina pubblica allo Stadio;


-la vicinanza della stazione ferroviaria;


-la chiusura di un parcheggio;


-la Fiera Antiquaria locale;


Si tratta di eventi che non solo hanno natura ordinaria e non eccezionale ma anche di rilevanza locale e non nazionale come può essere una partita di calcio di serie B che vede impegnati milioni di utenti dello spettacolo nel gioco del Totocalcio.


Ebbene nessuna particolare istruttoria è stata svolta, né alcuna previsione concreta sugli effetti e sulle alternative delle misura da adottare nelle more della decisione da parte degli Organi competenti ex legge che il Sindaco avrebbe dovuto consultare: organo giurisdizionale e soggetti competenti ad adottare misure diverse e/o restrittive quali il Ministro degli Interni.


Rientra infine nella competenza della Procura della Repubblica (art. 323 c.p.) aver posto a base del provvedimento in un caso una ?INTERVISTA DEL QUESTORE che avrebbe detto che SI DOVREBBERO CHIUDERE LE SCUOLE ALLE 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


3)Misure esorbitanti. Eccesso di potere. Arbitrarietà delle misure adottate e violazione del principio di bilanciamento degli interessi in giuoco. Genericità delle motivazioni.


 


In ogni caso i provvedimenti impugnati sono viziati per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà oltre che per la violazione di principi di natura costituzionale tenuto conto che nel confronto tra l’interesse al divertimento e al regolare espletamento delle scommesse in cui sono coinvolti l’erario statale e milioni di scommettitori,  e quello commerciale, sembra avere la meglio il secondo.


Infatti nei provvedimenti richiamati nelle premesse e nei considerato viene espressamente richiamato ?il maggior interesse dei consumatori per l’attività commerciale presenti sul territorio comunale???peraltro non si comprende come e chi abbia deciso che l’interesse dei consumatori sia maggiore per l’attività commerciale e non per la partita di pallone.


A parte il fatto che il 28 agosto, quando si attende una temperatura di 30-32 gradi, alle tre del pomeriggio nessuno andrà sicuramente a fare shopping ma semmai lo rinvierà proprio a dopo le 17 quando la partita è terminata e il fresco cala sulla città?.


I Sindaci, nei provvedimenti impugnati, non solo non sono stati in grado di dimostrare l`effettuazione di una qualsivoglia istruttoria che desse conto della avvenuta previa valutazione delle implicazioni, in termini di rischio sociale, derivanti dallo svolgimento della partita di calcio ad un orario poi ? le 15.00 del 28 agosto ? durante il quale le strade sono deserte e i negozi chiusi, ma non hanno ipotizzato, nell’ambito del principio di ragionevolezza e di equilibrio degli interessi coinvolti, misure alternative facilmente adottabili in ambito locale come il  rinvio della Fiera di Antiquariato, oppure il divieto di utilizzare l’automobile nelle zone maggiormente interessate dal traffico, o incrementando i mezzi pubblici.


E’ utile considerare che in altri Paesi come l’Inghilterra e la Germania di norma le partite di calcio vengono giocate il sabato pomeriggio alle 15.00 in considerazione sia della necessità di evitare che maggiori fruitori degli stadi, i giovani, affrontino le strade e il ritorno a casa dopo le ore 20.00, all’andata e dopo le 22 al ritorno, COME INVECE RICHIEDONO I SINDACI!!!,  con problemi di luminosità naturale inesistente, con connesso pericolo per la difficoltà di controllare i ?cattivacci? che mirano a fare violenza e uso, di sabato sera, smodato di alcolici. In tal senso si ritiene che la decisione del Presidente della Lega Nazionale Calcio sia stata proprio preceduta da idonea istruttoria motivata proprio dalle esigenze ivi indicate.


Anche perché proprio intasare le strade all’ora in cui il sabato sera specie di agosto tutti si riversano in strada per i divertimenti provocherebbe quello sì un problema di traffico e un danno commerciale ai locali ristoranti e di svago e alle discoteche e pubs che proprio e solo il sabato lavorano.


Nessuna di queste possibilità, nell’ambito di una decisione così grave e che coinvolge diversi interessi, è stata né adottata né lontanamente presa in considerazione.


Per tutti questi motivi, si presenta 


 


ISTANZA DI ANNULLAMENTO CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE


 


Dei provvedimenti impugnati stante il grave ed irreversibile danno che deriva al sig. Fabio Galli il quale sarà privato ingiustamente della possibilità di divertirsi assistendo allo spettacolo della sua squadra del cuore, nonché al CODACONS e alle Associane Utenti Sportivi oltre che all’Erario, tenuto conto che la schedina del Totocalcio  e le scommesse fatte dall’Ursini anche personalmente sono stravolte così come la par condicio delle squadre partecipanti al campionato di B con favore per quelle che giocheranno regolarmente.


La sospensiva concessa oggi , anche se non dovesse essere possibile organizzare la partita oggi stesso, cosa possibile peraltro in quanto tutte le squadre sono tenute per regolamento a presentarsi al campo alla data e ora fissate e solo dopo aver constatato la chiusura dello stadio possono considerare la partita non da svolgersi, ma in ogni caso la sospensiva richiesta è avverso la determinazione contenuta nei provvedimenti di non consentire di giocare di sabato pomeriggio per tutto il campionato.


 


PQM


 


Si insiste per l’accoglimento del ricorso nel merito, previa sospensiva, con richiesta di decreto inaudita altera parte, in quanto pienamente fondato e in particolare per l’annullamento di tutte le ordinanze di estremi ignoti e di contenuto conosciuto soltanto recentemente ed emesse dai Sindaci dei Comuni di Modena, Piacenza , Cesena, Trieste, Bergamo, Verona, Catania con cui dispongono il divieto di svolgimento delle partite di calcio tra le squadre di serie B e di altre analoghe e connesse manifestazioni ed in particolare:


-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Piacenza di data ignota relativa al: ?Divieto di svolgimento della partita di calcio tra le squadre del Piacenza e Catania e di altre analoghe o connesse manifestazioni nella giornata 27 agosto 2005 dalle opre 15.00 alle ore 20.00 nello stadio comunale ?L. Grilli? di Piacenza e sul territorio comunale;


-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Modena di data ignota relativa al divieto di svolgimento della partita di calcio tra le squadre di Modena e di Mantova;


e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.


Con richiesta di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti da determinarsi in corso di causa e mediante idonea istruttoria, tutti derivanti dalle illegittime condotte e/o omissioni relative alle vicende in esame.


CON RICHIESTA DI NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTANDI A MEZZO FAX AL NUMERO 0637353067.


Con richiesta di essere sentiti in Camera di Consiglio.


Nel merito di accogliere il ricorso.


Con vittoria di spese ed onorari.


Roma 26 agosto 2005


Avv. prof. Carlo Rienzi


 


 


RELATA DI NOTIFICA


 


 


Io sottoscritto avv. prof. Carlo Rienzi, in virtù  dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. …, rilasciata il …, previa iscrizione ai  nn. … del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Codacons a:


 


 


 


1)      Sindaco di Piacenza P.T. domiciliato per la carica in Piazza Cavalli, 2 ? 29100 PIACENZA, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76007580041-7, (n. cron. 118) spedita dall’Ufficio Postale di Roma Prati, Viale Mazzini, 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;


 


 


 


 


 


2)      Sindaco di Catania ? P.T. domiciliato per la carica in Piazza Duomo, 3 ? Palazzo degli Elefanti ? 95100 CATANIA, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76007580040-6, (n. cron. 119) spedita dall’Ufficio Postale di Roma Prati, Viale Mazzini, 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.


 


 


 


 


 


3)      Sindaco di Verona ? P.T. domiciliato per la carica in Piazza Bra, 1 ? 37121 VERONA, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76007580038-3, (n. cron. 120) spedita dall’Ufficio Postale di Roma Prati, Viale Mazzini, 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.


 


 


 


 


4)      Sindaco di Bergamo ? P.T. domiciliato per la carica in Piazza Matteotti, 3 ? 24122 BERGAMO, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76007580039-4, (n. cron. 121) spedita dall’Ufficio Postale di Roma Prati, Viale Mazzini, 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.


 


 


 


 


5)