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RIVOLUZIONARIA SENTENZA SULLA PUBBLICITA` DELLE SIGARETTE








La sentenza 1929/03 del Consiglio di Stato rappresenta un altro importantissimo successo del Codacons nella lotta contro il fumo. Il Consiglio di Stato ha CONDANNATO la pubblicità delle sigarette Muratti, prodotte dalla Philip Morris, all`interno del film College, prodotto dalla Clemi Cinematografica srl.
Il fatto: il Codacons aveva denunciato al Garante della pubblicità la presenza ripetuta di pacchetti di sigarette Muratti all`interno del film College, trasmesso su Rai 2 nel pomeriggio.
Il Garante aveva CONDANNATO questa presenza come pubblicità ingannevole, ma la Clemi Cinematografica srl, società produttrice del film, aveva impugnato questo provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio che lo aveva ANNULLATO, proprio per l`impossibilità di dimostrare un ACCORDO economico tra la società produttrice di sigarette e la Clemi.

Il Codacons non si e` arreso e ha proposto appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, sostenendo che:



1) nel film College e` presente un evidente caso di “product placement“ delle sigarette Muratti avente carattere artificioso e ingannevole, tanto più grave perché mirato ad aggirare il divieto assoluto di pubblicità dei prodotti da fumo;

2) non e` ASSOLUTAMENTE NECESSARIA la prova di un accordo tra società produttrice delle sigarette e il produttore del film, in quanto in base al d.lgs. n. 74/1992 non occorre alcuna prova dell`intento promozionale, ma si deve evitare ogni forma OGGETTIVA di pubblicità;

3) in presenza di un caso di product placement lo scopo e la natura promozionale del messaggio si devono comunque presumere.



Il Consiglio di Stato ha ACCOLTO PIENAMENTE le ragioni del Codacons, ANNULLANDO la sentenza del Tar, e dunque confermando la condanna del Garante.
Il CdS infatti motiva: “Ora, è innegabile una certa insistenza nell`esibizione del pacchetto di
sigarette (ben quattro volte in quattro diverse scene del film, e non una volta sola
come sembrerebbe affermare il T.A.R. nella sentenza di primo grado), come
è innegabile che tale esibizione non fosse necessaria, o utile o strumentale rispetto al contenuto delle scene. Dalla innaturalità con cui il pacchetto di sigarette viene esibito e dalla estraneità del messaggio rispetto al contesto, si può in via indiziaria desumere il carattere promozionale del messaggio, finalizzato a pubblicizzare le sigarette Muratti.“

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