Davvero singolare la causa vinta dal Codacons dinanzi al Giudice di
pace di Roma contro il Ministero dell’Istruzione, per conto di una
insegnante romana di 55 anni.
Questi i fatti:
La protagonista della vicenda, le cui iniziali sono P. C., sin dal
1989 era iscritta nel doppio canale di reclutamento per il personale
precario della scuola nella Provincia di Roma e a partire dall’anno
2000-2001 nella graduatoria permanente docenti.
Inserita nella graduatoria al posto n.4 con 197 punti, in data
7.8.2004 (quindi in piena estate) aveva ricevuto un telegramma con cui
il Centro Servizi Amministrativi di via Luigi Pianciani 32 di Roma la
convocava per il 25.8 successivo, ?munita documento et codice fiscale? per accettazione contratto lavoro tempo indeterminato graduatoria
permanente classe concorso.
Comunicare eventuale rinunzia al fax?
Palermo dirigente CSA Roma?.
La gradita notizia sconvolgeva la sua vita e quella dei suoi
familiari, in quel momento in vacanza, ed in più nasceva l’esigenza di
trovare un sostituto per accudire i genitori, specie la madre invalida
al 100%.
Recatasi quindi nel giorno indicato negli Uffici, la Prof. P. C. si
vedeva opporre dal funzionario di turno un netto rifiuto, accompagnato
dalla spiegazione che si era trattato di? uno sbaglio!!! Infatti l’
unico posto disponibile era stato già assegnato all’avente diritto in
graduatoria.
Facile immaginare la grande delusione provata dall’insegnante, che
però non si è scoraggiata e si è rivolta al Codacons per intentare
causa di risarcimento per i danni subiti.
Il Ministero dell’istruzione, a sua difesa, ha tentato di respingere
ogni addebito di responsabilità, affermando che il testo del telegramma
stilato dal CSA era di diverso tenore da quello ricevuto, destinato
alla signora C. M. prima in graduatoria, ed inviato per errore dalle
Poste Italiane anche alle altre 3 aspiranti per ?surroga per eventuale
accettazione contratto lavoro tempo indeterminato?.
Il Giudice di Pace, Avv. Enrico Bonanni, ha dato però ragione al
Codacons e agli avv.ti Carlo Rienzi e Cristina Tabano, che hanno
seguito la causa, affermando nella sentenza:
?Il comportamento dell’Amministrazione ? risulta determinante nella
qualificazione del fatto colposo da cui ha tratto origine il danno
ingiusto da risarcire.
Dall’istruttoria svolta è infatti emerso come la
gravità del fatto ? la creazione di una illusoria aspettativa di veder
conseguita una meta attesa da anni con assegnazione di cattedra di
insegnamento a tempo indeterminato ? avrebbe richiesto, una volta
rilevato l’errore, un ben diverso atteggiamento da parte dell’
Amministrazione rispetto a quello di assoluta indifferenza che risulta
essere stato tenuto. E’ proprio siffatto comportamento, del tutto
indifferente delle prevedibili conseguenze che l’errore aveva
determinato sull’interessata, considerata non nel suo valore di
persona, ma come anonima pratica burocratica, che appare determinante
nell’individuazione da parte di questo giudicante di un fatto lesivo
che ha comportato danni per i quali spetta il dovuto ristoro.
[?]
dall’atto ingiusto è derivata una compromissione alla vita di
relazione e soprattutto alla serenità familiare, con sofferenze
psicologiche non solo personali, ma anche per i familiari più intimi.
Il Giudice di pace di Roma Avv. Enrico Bonanni condanna la stessa
Amministrazione al risarcimento del danno a favore di P.C., danno che
liquida i via equitativa in complessivi euro 2.000 nonché al pagamento
delle spese di giudizio per complessivi euro 995?.