Il giudice dà ragione al CODACONS, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Carlo Rienzi e dall’avv. Francesco Mario D’Elia, Presidente del Codacons Veneto, confermando la delibera di Venezia e rigettando il ricorso della Omnitel che ne aveva chiesto la sospensiva. A sostenere i due legali, i tanti comitati locali rappresentati dalla Sig.ra Natalia Scotton e dall’attivista, nonché coordinatrice, Flavia Gervasoni del Codacons Veneto. La società di telefonia mobile aveva chiesto la sospensione della delibera di Venezia in primo luogo perché ritenendo che soltanto lo Stato e le Regioni possono regolamentare la materia dell’inquinamento elettromagnetico senza possibilità di deleghe agli enti locali. Al contrario la posizione dell’associazione è da sempre quella di riconoscere poteri pieni ai Comuni, poteri che già la legge ordinaria prevede in materia urbanistica, sulle tematiche di interesse comune specie quando a rafforzare questi poteri subentra una legge regionale che espressamente delega agli enti locali la ?localizzazione delle antenne?. Da oggi dunque sarà impossibile, su tutto il territorio veneziano, installare antenne ad una distanza inferiore a 50 metri dal palo di sostegno (il basamento), vietate inoltre le installazioni di antenne su palazzi che sono ad una distanza inferiore di 10 metri dalla facciata dello stabile circostante. Per ciascuna antenna, si legge nella delibera: ?la società interessata dovrà documentare che l’impianto è progettato in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile?? e ?a condizione che l’altezza dell’edificio, dove è l’antenna, sia superiore a quella degli edifici circostanti??, con questo si eviterà che le radiazioni ricadano sui terrazzi o sulle facciate degli stabili vicini. Una limitazione forte anche per quanto riguarda i nuovi elettrodotti visto che la delibera si pronuncia anche sull’obbligatorietà di interramento delle linee nelle aree ad uso pubblico. Il TAR Veneto ha così confermato il contenuto delle memorie difensive del Codacons e del Comune di Venezia, sottolineando che: ?i Comuni svolgono il legittimo esercizio di una potestà discrezionale in materia urbanistica che non inibisce l’installazione sul territorio degli impianti ma per l’appunto organizza la localizzazione sul territorio per motivi di affidabilità tecnica e incolumità pubblica. In generale il Comune ha esercitato la sua discrezionalità senza creare situazioni di disparità poiché può differentemente normare sul territorio in presenza di opere rilevanti sotto il profilo edilizio?. Una sentenza dunque che vieterà alle società di telefonia, su tutto il territorio veneziano, di installare Si tratta dunque di un importantissimo tassello nell’ambito della regolamentazione che è necessario dare per l’installazione sul territorio di impianti elettromagnetici, e in generale di impianti inquinanti. Poiché riconosce agli enti locali la loro autonomia di disporre la localizzazione e individuazione dei siti attraverso un’integrazione tra norme urbanistiche ambientali e sanitarie atte alla tutela dei residenti. In effetti il tentativo delle lobby delle telecomunicazioni è proprio quello di sottrarre il potere di regolamentazione ai Comuni e attribuirlo soltanto allo Stato con una sorta di Supervisione, così come si vorrebbe fare per l’UMTS, atteggiamento confermato dalle recenti dichiarazioni che ha fatto in merito il Ministro delle telecomunicazioni Cardinale. Il Codacons invece rigetta tale errata interpretazione della legge, volta solo a tutelare gli interessi delle grandi società, e ritiene che in tutto il Paese, dopo la sentenza del TAR Veneto, si debbano difendere e stimolare l’adozione di delibere che meglio regolamentano un fenomeno privo di qualsiasi legge secondo criteri più restrittivi rispetto alla legge in discussione in Parlamento.