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SANITA`: IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO






Importante sentenza (n. 1902/2006) del Consiglio di Stato in materia di sanità, resa nota oggi dal Codacons. La V Sez. – Pres. IANNOTTA, Est. ZACCARDI ? ha infatti stabilito un importante principio in fatto di cure mediche e relativi pagamenti, affermando che se una cura in Italia non è ancora disponibile, è possibile seguirla all’estero, a spese del Servizio Sanitario Nazionale, anche se questa non garantisce la piena guarigione.

La vertenza vedeva contrapposti l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 ?Genovese?, la Regione Liguria, il Centro di Riferimento Oncologia presso l’I.S.T. di Genova (non costituito in giudizio), il Centro Regionale Ospedale di Riferimento Urologia di Genova, (non costituito in giudizio) e due cittadini liguri, e faceva riferimento alla precedente sentenza del Tar Liguria n. 229/2003.

La sentenza del Tar appellata aveva accolto il ricorso proposto dal sig. R. P. per l’annullamento dei provvedimenti del 13 dicembre 2002 e del 3 febbraio 2003 con cui era stata respinta la sua istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione a sottoporsi ad una terapia di radiochirurgia stereotassica presso un Istituto specializzato statunitense.

L’Amministrazione intimata ha proposto appello sostenendo che non vi è alcuna contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione stessa per aver affermato, da un lato che la terapia consigliata al sig. R. P. era priva di validità scientifica ed, al contempo, aver precisato che la stessa era, tuttavia, fornita da un Ospedale nazionale (il Bellaria di Bologna).

I Giudici hanno così deciso:


?Né può essere posta in dubbio la legittimità del diritto del paziente a vedersi riconosciuto il trattamento medico a lui consigliato dal medico curante quando, come nel caso di specie, questo trattamento non è assicurato da strutture mediche nazionali e non è in discussione la specialità della cura prescritta .Si deve puntualizzare al riguardo che non integra il requisito previsto dalle norme richiamate la circostanza che in via sperimentale e ?di avviamento ?il trattamento consigliato al sig. Planeta fosse disponibile presso l’Ospedale Bellaria di Bologna. Ciò se non si vuol sostenere che una fase sperimentale al primo avvio costituisca idonea garanzia per il malato di ricevere un trattamento pari a quello di Istituti specializzati che assicurano ordinariamente la terapia di cui trattasi. Non appare, poi, corretto valutare l’ adeguatezza della cura con riguardo agli effetti certi o probabili di guarigione, ciò almeno per tutte quelle patologie che per loro natura comportano una possibilità minima di successo pieno della terapia e per le quali, con evidenza, assume un rilievo specifico e significativo anche solo la possibilità di un certo grado di miglioramento, sia pure temporaneo,delle condizioni del paziente. [?]

Ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorressero tutte le condizioni previste per il rilascio della prevista autorizzazione ed  invero: la patologia era compresa tra quelle per cui era assentibile la cura all’estero, non  vi era possibilità di ottenere le stesse cure in Italia, la richiesta del medico curante era motivata congruamente  ed, infine, non era contestato che l’Istituto estero prescelto fosse una struttura altamente specializzata. [?]

Né in proposito può essere decisiva la sola considerazione dei pareri tecnici sulla carenza di una validazione scientifica delle cure richieste dal Planeta posto che, proprio per la gravità dell’affezione di cui trattasi, anche solo la prospettiva di  un parziale e temporaneo miglioramento delle condizioni dell’appellato meritava la massima attenzione ed è, comunque,  compresa nell’ambito delle cure assicurabili  a tenore della disposizione qui riportata del decreto ministeriale che regola  la materia.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va rigettato  con conferma della sentenza appellata?.





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