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SCIOPERO DEI BENZINAI,

Il Codacons ha inviato una diffida ex art.3, comma 5, L.281/98 ai soggetti sopracitati, secondo la L.146/90, come modificata dalla L.11/4/2000, n.83, riconosce alle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui alla L.281/98, di adoperarsi per l’adozione di tutte le misure necessarie atte ad assicurare, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili di cui all’art.1, L.146/90, volte a tutelare i diritti fondamentali degli utenti. – Che le associazioni sindacali hanno preannunciato un’astensione dal lavoro dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione che dovrebbe protrarsi dalle 19,30 del 9 maggio alle 7,00 del 12 maggio, con repliche (e stessi orari) dal 16 al 19 e dal 23 al 27 maggio; – che l’attività di erogazione dei carburanti, vista la sua natura di servizio pubblico ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. A), L.146/90, in quanto attività volta a garantire l’approvvigionamento di energie, di cui allo stesso articolo; – che l’art.2 della L. 11/4/2000. N.83, nel modificare l’art. 2 della L. 146/90, estende anche ai lavoratori autonomi ed ai piccoli imprenditori, gli obblighi previsti, dalla legge per ultimo citata, a carico dei lavoratori dipendenti; – che in particolare, l’art. 13, L. 146/90, come sostituito dalla L. 11/4/2000, n. 83, stabilisce che le prestazioni indispensabili, ?salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente il 50% delle prestazioni normalmente erogate ?? SI DIFFIDANO Le associazioni ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare, nel caso che abbia luogo la preannunciata astensione collettiva da parte dei gestori suddetti, l’erogazione del 50 % delle prestazioni normalmente erogate dai gestori medesimi, con l’avvertenza che nel caso di mancato rispetto del citato art. 13, L. 146/90, come sostituito dalla L. 11/4/2000. N. 83, si adiranno, ai sensi degli articoli 4, comma 4 e 7 bis, L. 146/90, come sostituiti rispettivamente dagli artt. 3 e 6, L. n. 83/2000, le competenti autorità giudiziarie per l’adozione delle sanzioni ivi previste. Si chiede alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici di verificare se ai sensi e per gli effetti di cui art.13, comma1, lettera c, L. 146/90, se nei comportamenti delle associazioni sindacali, siano ravvisabili eventuali violazioni delle normative in materia di scioperi nei servizi pubblici essenziali.

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