Agenzia viaggi condannata per danno da vacanza rovinata

Sentenza n. 101/2021 - Giudice di Pace di Milano

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“In caso di mancato esatto adempimento della complessiva prestazione acquistata, l'agenzia viaggi è tenuta a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".
Una coppia nel 2017 acquistava una vacanza in un resort “all inclusive” presso un'agenzia viaggi per il costo complessivo di € 1.675,00. 
Tuttavia il volo di andata subiva un ritardo di oltre cinque ore, con conseguente perdita di un giorno di pernottamento e durante il viaggio un bagaglio veniva smarrito. Inoltre il volo di rientro veniva anticipato, impedendo alla coppia di usufruire appieno del soggiorno acquistato.
Non solo. La struttura ricettiva non presentava le caratteristiche di lusso
promesse: la stanza era sporca, animazione assente, cibo di scarsa qualità e le bevande a pagamento, che invece dovevano essere incluse. Pertanto la coppia assumeva di avere subito un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale da vacanza rovinata e conveniva in giudizio l’agenzia viaggi avanti il Giudice di Pace di Milano. 
L'agenzia a sua volta accusava una piattaforma online, ove la struttura ricettiva era classificata a tre stelle.
All'esito del giudizio l’agenzia viaggi veniva condannata al pagamento in favore della coppia di € 558,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e della somma di € 500,00 per il
ristoro del danno non patrimoniale, riconosciuti dal Giudice di Pace, che condannava altresì la società gestore della piattaforma online, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 700,00, oltre accessori, in quanto la struttura ricettiva veniva pubblicizzata come di lusso, mentre invece ne venivano dimostrate le condizioni ordinarie.
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