“La fornitura di energia e gas è idonea a configurare un contratto di somministrazione, tale per cui, il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con la conseguenza che il relativo diritto di credito è assoggettato a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c. Quest’ultima decorre dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere il conguaglio a seguito di lettura periodica obbligatoria del contatore da parte del distributore“
Il consumatore riceveva nel maggio del 2012 una bolletta del gas da € 1.708,03, che contestava in quanto esorbitante.
Nel 2020, la società fornitrice del gas decideva di agire davanti al Giudice di Pace e otteneva un decreto ingiuntivo dell’importo della fattura citata.
Il Consumatore, stante il tempo trascorso, impugnava il decreto ingiuntivo contestando la prescrizione di qualsiasi richiesta di pagamento.
Il Giudice di Pace, pronunciandosi sull’opposizione, accoglieva le contestazioni del consumatore dichiarando la prescrizione del credito e revocando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo.
La decisione veniva assunta dopo un’attenta analisi del concetto di prescrizione e del momento della sua decorrenza. A riguardo, il Giudice chiariva che, in primo luogo, il contratto di fornitura del gas si caratterizza per il fatto che le prestazioni si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata, sicché ogni singola prestazione si configura come autonoma e distinta rispetto alle altre. Ciò determina, come conseguenza immediata e diretta, la circostanza che il prezzo della somministrazione del gas – in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo – configura una prestazione periodica con conseguente assoggettamento alla prescrizione quinquennale del relativo credito.
In secondo luogo, chiariva come la prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, vale a dire, dunque, dal momento in cui il fornitore esegue la lettura dei consumi sul contatore: è questo il momento in cui, rilevati consumi superiori il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio.
Pertanto, se la fattura è stata emessa nel maggio del 2012, il diritto di credito poteva essere fatto valere fino a maggio 2019.
Clicca qui per la pronuncia (Giudice di Pace di Milano, Sentenza del 29/03/2022, n. 2017)
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