In caso di illegittima iscrizione a una centrale rischi (Crif, Experian, CTC, Banca d’Italia) il consumatore non solo ha diritto a ottenere l’immediata cancellazione dei propri dati, ma ha diritto al risarcimento dei danni. Quando può verificarsi una segnalazione illegittima e quali sono i rimedi?
Prima della segnalazione la banca o la finanziaria sono tenute a inviare al consumatore il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 4 comma 7 del “codice deontologico” (“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie.
I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”). In caso di omesso preavviso – da inviarsi con lettera raccomandata – è ravvisabile una responsabilità dell’intermediario (si veda in particolare Collegio di coordinamento ABF decisione 3089 24 settembre 2012 e ABF Roma 28 ottobre 2013);
un caso frequente di segnalazione illegittima di “sofferenza” è quella conseguente a furto di identità (per approfondire clicca qui), ipotesi che si verifica quando un soggetto si appropria fraudolentemente dell’identità altrui per ottenere finanziamenti o prestiti; può altrimenti verificarsi che la segnalazione non corrisponda al credito effettivo/reale dell’intermediario, ad esempio perché sono indicate somme comprensive di interessi usurari o spese non dovute.
L’illegittima comunicazione a una centrale rischi configura una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito e contrattuale per violazione di norme di comportamento esistenti tra banca e utente. Il consumatore deve provare il danno subito.
L’illegittimo trattamento dei dati del cliente è certamente idoneo, in linea di principio, a ledere il c.d. diritto alla reputazione di buon pagatore ed a integrare una violazione degli obblighi sul trattamento dei dati personali del consumatore. In ipotesi di omessa comunicazione prima della segnalazione alla centrale rischi, perché possa configurarsi un danno non patrimoniale il consumatore deve però provare la lesione reputazionale patita, dimostrando di godere della reputazione di buon pagatore che si assume essere stata lesa dalla segnalazione illegittima.
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