Forse non lo sai, ma ogni volta che acquisti un prodotto – che sia online o in un negozio fisico – acquisisci dei diritti che sono appunto legati al tuo ruolo di acquirente e soprattutto di consumatore. Questo grazie al Codice del Consumo, conosciuto anche come “Codice dei Consumatori”. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.
Si tratta di un insieme di regole che sono entrate in vigore con il Decreto Lesiglativo del 6 settembre 2005 n.206 per riordinare la normativa fino a quel momento vigente, a tutela del consumatore. In totale 170 articoli (erano 140 originariamente) frutto del lavoro di una commissione istituita apposta dal Ministero dello Sviluppo economico, con la delega contenuta nell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.
Il Codice del Consumo regola le diverse situazioni in cui i consumatori si possono imbattere e riguarda la pubblicità così come il marketing aggressivo, l’acquisto su Internet, il credito al consumo, le vacanze e tanto altro. Il Codice del Consumo è suddiviso in 6 parti:
Quanto alla class action, se è vero che ormai si sente sempre più menzionare come soluzione per ovviare ai problemi dei consumatori, c’è da dire che è stata introdotta dal’articolo 140-bis. Con class action, in italiano “azione di classe”, si intende quella procedura davanti al Tribunale che porta a ottenere il risarcimento del danno di ognuno degli appartenenti al gruppo di consumatori che si sono riuniti insieme perché colpiti da una stessa situazione.
La versione più aggiornata del Codice di Consumo risale al 2014 quando appunto è stato aggiornato con il Decreto legislativo del 21 febbraio del 2014 n.21 (che ha recepito una direttiva europea) e in quest’anno in corso sono state introdotte delle disposizioni in materia di depenalizzazione. Cosa è cambiato? Sostanzialmente sono state introdotte maggiori informazioni precontrattuali che riguardano i contratti a distanza e i negoziati fuori dai locali commerciali.
È stato istituito un apposito organismo di ADR (che sta per Alternative Dispute Resolution) che prevede un organismo indipendente, fuori dai tribunali e senza avvocati, per risolvere le dispute. Ciò non vuol dire che il consumatore non potrà più agire in giudizio perché potrà continuare a farlo a prescindere da come sarà andata con questo organismo, ma quest’ultimo è stato creato apposta per garantire ai consumatori, che stanno al di là delle frontiere, di potere avanzare dei reclami a organismi indipendenti, imparziali e trasparenti, anche appunto fuori dai confini e senza rivolgersi in prima istanza ai tribunali.
In caso di controversie, il Codice del Consumo prevede che il consumatore possa rivolgersi al Foro del Consumatore (come stabilito dall’articolo 63 del Codice del Consumo) o possa optare per proporre l’azione in tribunale diverso come quello in cui ha sede la società convenuta o del luogo dove è stato firmato il contratto.
Come consumatore hai avuto esperienze di controversie? O ti è capitato di non ottenere la riparazione del bene così come previsto dal Codice del Consumo? Raccontaci la tua.
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