COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: CONDANNATO NOTAIO CHE NON HA VERIFICATO SUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI PER ROGITO

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 1519, 15 gennaio 2024)

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"Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, essendo tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio"

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un notaio in relazione ad un contratto di compravendita di un appartamento di cui non era stata accertata l'effettiva titolarità del diritto di superficie da parte dei venditori, con conseguente obbligo di risarcire il danno.

Come statuito dai Giudici, infatti, il notaio è sempre tenuto a compiere le attività tecniche necessarie per assicurare il corretto perseguimento del risultato, compreso l'accesso alla conservatoria dei registri immobiliari per tutte le verifiche del caso.

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