Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza dell’11 luglio 2024, n. 19078 stabilendo che il Comune risponde sempre anche per la poca avvedutezza del cittadino che cade in una buca.
Accadeva infatti che una signora percorrendo la strada comunale, cadeva in un tombino coperto di foglie e rami. Il Comune resisteva in giudizio asserendo non fosse provato il nesso tra la condotta e l’evento richiamandosi alla poca attenzione della signora. La Suprema Corte invece ha ribadito che solo la disattenzione abnorme, cioè quella grave, evidente e tanto palese tale per cui si riconosce in capo al cittadino un certo grado di avvedutezza, è valida per escludere la responsabilità del Comune. In tutti gli altri casi, il Comune è chiamato sempre a risarcire i danni ai sensi dell’art. 2051 c.c.
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