Il caso vedeva l’ex marito tenuto al versamento di un assegno mensile all’ex coniuge, oltre la somma annua corrisposta a titolo di rimborso per il manàge domestico. In primo e secondo grado, i giudici rigettavano la produzione documentale di un accordo definito tra i coniugi, perché pattuito fuori dal giudizio. La Cassazione, invece, ha accolto la domanda del marito chiarendo che gli accordi pur essendo estranei all’oggetto del giudizio, possono avere rilevanza ai fini della revisione, se attinenti alla medesima questione per cui si discute innanzi ai giudici.
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