"... la necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa allorché la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione (tra cui il patto di esclusiva, che pone restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e art. 1341, secondo comma, c.c.), mentre l a sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbi a aderito senza alcuna discussione ..."
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