CLAUSOLA DI ESCLUSIVA E MEDIAZIONE IMMOBILIARE: LA CASSAZIONE CONFERMA LQ VESSATORIETÀ A TUTELA DEL CONSUMATORE

(Corte di Cassazione, sentenza n. 673/2024 del 09-01-2024)

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"... la necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa allorché la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione (tra cui il patto di esclusiva, che pone restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e art. 1341, secondo comma, c.c.), mentre l a sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbi a aderito senza alcuna discussione ..."

In tema di mediazione immobiliare, con la recente sentenza n.673/2024 la Corte di Cassazione ha dato ragione ad un consumatore confermando la vessatorietà della clausola di esclusiva contenuta nel conferimento di incarico - in quanto limitativa della libertà contrattuale - e negando il diritto dell'agenzia alla provvigione.
I Giudici hanno confermato la necessità della doppia sottoscrizione della clausola in questione e della specifica negoziazione tra le parti. In mancanza la clausola deve ritenersi nulla.

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