La Corte di Cassazione con una recente pronuncia, ordinanza n. 19955 del 19.7.2024, ha ribadito che anche la parziale autonomia lavorativa non è sufficiente per chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento a favore del figlio ultratrentenne.
Non si tratta di guardare all’età anagrafica del figlio quasi adulto, bensì al raggiungimento di una piena indipendenza economica. Spetta al richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di aver curato, con ogni possibile impegno, la preparazione professionale e tecnica, e di essersi attivato nella ricerca di un lavoro. Con la maggiore età, l’idoneità al reddito è solo presunta.
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